2° Contenuto: Le novità dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

VIDEO E PODCAST

DI STEFANO ROSSETTI | 5 GENNAIO 2026

La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: IVA, DTA, Decreto milleproroghe, Legge di Bilancio 2026.

Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: 

  • IVA: la vendita di un terreno classificato come “zona bianca” dal Certificato di destinazione urbanistica è soggetta a IVA, trattandosi comunque di un’area edificabile. Le zone bianche, infatti, non hanno una pianificazione urbanistica vigente, ma mantengono comunque un limitato indice di edificabilità, come previsto dall’art. 9 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. n. 380/2001) (risp. n. 321/E/2025);
  • DTA: l’Agenzia delle entrate torna ad occuparsi della disciplina dei crediti d’imposta derivanti dalle attività per imposte anticipate (Deferred tax asset) fornendo nuove precisazioni nel caso in cui il credito sia ceduto a terzi. Secondo l’Agenzia, l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione. Il cessionario potrà solo monetizzare il credito acquistato, incassando le somme oggetto di rimborso. Ciò a parziale riforma di quanto affermato con la ris. n. 32/E/2025 (ris. n. 73/E/2025);
  • Decreto Milleproroghe: il 31 dicembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 302) il D.L. n. 200/2025, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il milleproroghe), approvato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2025.
    Tra le principali novità del decreto segnaliamo: 
    • in tema di codificazione, viene disposto il rinvio al 31 dicembre 2027 dell’operatività dei nuovi testi unici tributari, alla luce dei decreti correttivi e integrativi in corso di adozione, al fine di favorire il perseguimento di una maggiore organicità e completezza del quadro normativo;
    • con riguardo alla riscossione dei tributi locali, viene esteso il margine temporale a disposizione dei concessionari della riscossione per adeguare il proprio capitale sociale, in attesa che la delega sui tributi locali ridisegni regole e vigilanza del sistema;
    • in materia di aiuti di Stato, viene esteso al 31 dicembre 2027 l’orizzonte temporale per la notifica degli atti di recupero degli aiuti irregolari, così da consentire alle Amministrazioni di programmare azioni di recupero più graduali;
    • per quanto riguarda la materia catastale, viene prevista una proroga incidente sul nuovo regime catastale per le strutture ricettive all’aperto introdotto dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 113/2024, che rende irrilevanti ai fini catastali gli allestimenti mobili (case mobili, maxi-caravan ecc.), in modo da consentire un’applicazione più ordinata e uniforme delle nuove regole;
  • Legge di Bilancio 2026: il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
    Tra le principali novità si segnala:
    • revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare viene prevista la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF dal 35 al 33%;
    • modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica. È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici;
    • modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto;
    • viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla Legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il c.d. bonus mobili (fino a 5mila euro);
    • è esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi;
    • è ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’art. 86, comma 4, del TUIR, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni e quelle realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (PEX), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate;
    • viene ridotto, da 100.000 euro a 50.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006 e art. 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione);
    • è modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, per cui viene limitato l’accesso al rispettivo “regime di esenzione”, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

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