CIRCOLARE MONOGRAFICA
Documentazione a carico dei contribuenti che si avvalgono delle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia: normativa di riferimento ed esempi di decadenza
DI ANDREA AMANTEA | 7 GENNAIO 2026
In sede di controllo sulla legittima spettanza del bonus ristrutturazione, gli Uffici possono chiedere al contribuente una serie di documenti i quali sono ben individuati nel dettaglio dal D.M. MEF n. 41/1998 e dal Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 149646 del 2 novembre 2011. La verifica dei requisiti richiesti dal legislatore in alcuni casi potrebbe portare alla decadenza dell’agevolazione. Può essere ad esempio il caso della mancata esibizione della c.d. notifica preliminare da inviare all’ASL al ricorrere di determinate condizioni. Per alcuni bonus però le regole di decadenza per mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri nel cui ambito rientra la notifica preliminare (o comunicazione preventiva) operano in maniera diversa rispetto al bonus ristrutturazione.
Il bonus ristrutturazione. La verifica sulla documentazione
Quando si parla di verifica di documentazione sul bonus ristrutturazione si deve fare riferimento:
- al D.M. MEF n. 41/1998 e
- al Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 149646 del 2 novembre 2011.
La documentazione indicata nei suddetti “provvedimenti” può essere richiesta dagli Uffici ai contribuenti che si avvalgono delle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia attualmente disciplinati dal combinato disposto ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e art. 16 del D.L. n. 63/2013.
| Verifica documentazione sul bonus ristrutturazione | |
| Cosa | Controlli sul bonus ristrutturazione |
| Decadenza controlli | Il potere di accertamento sul fatto generatore e sul presupposto costitutivo del componente di reddito può essere attivato rispetto alla dichiarazione in cui è indicata una delle singole rate di deduzione/detrazione. Dunque la decadenza non deve essere rapportata alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Cass., SS.UU., sent. 25 marzo 2021, n. 8500). Sulla base di tali indicazioni deve essere conteggiato il termine di decadenza per l’accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. |
| Documentazione richiesta (da conservare ed esibire) | Domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;dichiarazione di consensodel possessore all’esecuzione dei lavori in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;comunicazione preventiva all’ASL competente qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. |
| Ipotesi di decadenza | Omessa comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;pagamento dei lavori senza bonifico parlante ovvero con bonifico errato senza ritenuta (8% per i bonifici effettuati fino al 29 febbraio 2024 e 11% per quelli effettuati successivamente a tale data) salvo rilascio da parte dell’impresa di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa;mancata esibizione di fatture o ricevute che dimostrano le spese effettuate;mancata esibizione della ricevuta del bonifico o intestazione della ricevuta a persona diversa da quella che richiede la detrazione;mancata esibizione della ricevuta del bonifico effettuato dall’istituto di credito/finanziaria in ipotesi di lavori “finanziati”;opere edilizie eseguite in difformità alle norme urbanistiche ed edilizie comunali;violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi (art. 4, lett. d, D.M. MEF n. 41/1998). Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme (Fonte guida Agenzia delle Entrate). |
Tra la documentazione da conservare ed eventualmente esibire agli Uffici in sede di controllo, abbiamo richiamato la comunicazione preventiva all’ASL competente qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
Infatti, tale obbligo è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri), il quale all’art. 99 individua i casi in cui è necessaria la notifica preliminare all’ASL competente per territorio prima dell’avvio dei lavori.
La comunicazione preventiva all’ASL
L’art. 99 citato dispone l’obbligo di preventiva comunicazione all’ASL nei seguenti casi:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (U-G).
In riferimento alle varianti in corso d’opera: “in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distintada quella dell’opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cass. civ., sez. 2, 5 marzo 2024, n. 5898).
| Esempio – presenza di più impreseIpotizziamo che un contribuente debba eseguire i seguenti lavori di ristrutturazione con l’intervento di due imprese anche in subappalto:rimozione eternit e rifacimento tetto;sostituzione infissi;sostituzione impianti di riscaldamento con sistemi ibridi.In tale caso, il committente o il direttore dei lavori dovrà effettuare la comunicazione preventiva all’ASL. |
| Esempio – un’unica impresaIpotizziamo che inizialmente il committente intende effettuare i seguenti lavori come da titolo abilitativo rivolgendosi ad un’unica impresa:rifacimento manto copertura tetto;nuova recinzione con sostituzione del cancello.In tale caso non sarà necessario alcuna notifica preliminare all’ASL, a meno che non si configuri una variante in corso d’opera quale ad esempio potrebbe essere una modifica della sagoma del tetto con l’intervento da parte di un’altra impresa. |
L’obbligo di “notifica preliminare” scatta dunque:
- nei casi sopra elencati,
- indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto per l’esecuzione dei lavori (CILA, SCIA, Pdc, ecc.).
Dunque, anche per i lavori rientranti nella c.d. edilizia libera, al ricorrere delle suddette condizioni potrebbe essere necessaria la comunicazione preventiva.
Tuttavia, laddove la comunicazione preliminare non sia necessaria e per i lavori da eseguire non sia richiesto titolo abilitativo, ai fini dei controlli sul bonus ristrutturazione, tale condizione (notifica preliminare non necessaria) può essere attestata dal contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Al contrario, laddove la comunicazione sia invece richiesta secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, se non effettuata comporta la decadenza del bonus ristrutturazione posto che non è percorribile la via della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che la sanatoria tardiva riguarda solo le comunicazioni “da effettuarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (circolare Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2012, n. 47).
La comunicazione preventiva. La verifica degli uomini-giorno
Come accennato, rientrano nelle ipotesi in cui è necessaria la “notifica preliminare” i cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (U-G).
Il concetto di uomini-giorno deve essere inteso quale: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera (art. 89, comma 1, lett. g, D.Lgs. n. 81/2008).
Per calcolare il numero di uomini-giorno (U-G), è necessario:
- applicare all’importo stimato dei lavoratori un’incidenza forfetaria della manodopera del 40%;
- il valore ottenuto deve poi essere diviso per il costo giornaliero medio di un operaio (costo medio orario*8 ore di lavoro).
L’individuazione del costo medio orario non può prescindere dal concetto della c.d. “squadra tipo” così composta: 2 operai specializzati; 2 operai qualificati, 3 manovali.
I suddetti parametri, ossia la composizione della squadra tipo, come anche la percentuale di incidenza manodopera della tipologia di opera, è desumibile dalle tabelle allegate al D.M. 11 dicembre 1978.
Con il D.Dir. n. 05/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha aggiornato i minimi tabellari relativi al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia.
Il costo varia:
- in base alla provincia di riferimento,
- tenendo conto della qualifica dell’operaio ossia della sua specializzazione (1°, 2°, 3° o 4° livello).
| EsempiImporto lavori di ristrutturazione € 180.000 – Incidenza manodopera 40%: € 72.000 – Costo giornaliero medio per un lavoratore € 176.Incidenza della manodopera/Costo operaio giornaliero: 72.000/176 = 409 Uomini-Giorno (> 200). La comunicazione alla ASL è obbligatoria.Importo ristrutturazione € 96.000 – Incidenza manodopera 40%: € 38.400 – Costo giornaliero medio per un lavoratore (in via esemplificata): € 240.Incidenza della manodopera/Costo operaio giornaliero: 38.400/240 = 160 Uomini-Giorno (< 200). La comunicazione alla ASL non è obbligatoria. |
Fatta tale completa disamina rispetto al bonus ristrutturazione, veniamo agli impatti delle norme in materia di sicurezza dei cantieri nel cui ambito rientra la notifica preliminare rispetto agli altri bonus edilizi.
Le indicazioni per gli altri bonus edilizi
In base a quanto detto fin qui, rispetto al bonus ristrutturazioni, laddove la comunicazione sia richiesta secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, se non effettuata comporta la decadenza del bonus ristrutturazione posto che non è percorribile la via della c.d. “remissione in bonis”.
Tuttavia per gli altri bonus edilizi è necessario fare delle distinzioni ben precise.
L’analisi riguarda:
- il sismabonus – art. 16, commi 1-bis–1-septies, D.L. n. 63/2013 – anche nella versione “super sismabonus”;
- l’ecobonus – ex art. 14 D.L. n. 63/2013 – anche in versione “super ecobonus”;
- il bonus facciate – ex comma 219, Legge n. 160/2019;
- il bonus 75% – ex art. 119-ter D.L. n. 34/2020.
Rispetto al sismabonus, gli interventi di riduzione del rischio sismico rientrano nella più ampia fattispecie dei lavori ammessi al bonus ristrutturazione ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), per cui si ritiene possa operare ugualmente la suddetta ipotesi di decadenza per violazione degli obblighi in materia di sicurezza sui cantieri.
Rispetto all’ecobonus, ex art. 14 del D.L. n. 63/2013, l’adempimento dell’invio della comunicazione preventiva resta necessario solo in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Nei fatti, non potrà essere richiesta in sede di controllo dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (vedi guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni 2025 in dichiarazione dei redditi).
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, vanno eseguiti gli adempimenti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 – Decreto “requisiti”.
Cosicché, come da art. 8, comma 3:
Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Nei fatti, la suddetta comunicazione preventiva non può essere richiesta in sede di controllo in capo al contribuente.
Rispetto al super ecobonus, ex art. 119, commi 1 e 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 si arriva alla stessa conclusione tenendo anche conto del fatto che:
- si applica il suddetto “Decreto-requisiti”;
- il comma 13-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 regola nello specifico le ipotesi di decadenza tra le quali non compare l’omesso invio della comunicazione preventiva all’ASL.
Disposizioni, queste sul comma 13-ter, le quali dovrebbero valere anche per il super sismabonus con conseguente disapplicazione della suddetta ipotesi di decadenza, ma servirebbero indicazioni ufficiali in tal senso posto che ci potrebbe essere il dubbio che gli adempimenti collegati al superbonus dovrebbero ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le detrazioni ordinarie (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020).
Ancora, ulteriore analisi va fatta in riferimento al c.d. bonus facciate, comma 219, Legge n. 160/2019.
In tale caso ci viene in aiuto il comma 223 della Legge appena citata la quale rimanda alle disposizioni di cui al D.M. n. 41/1998 (vedi par. 1)
Tale Decreto troverà applicazione in sede di controlli, però per i soli soggetti IRPEF: si ritiene che le disposizioni contenute nel citato Decreto ministeriale (D.M. MEF n. 41/1998) riferite, in particolare, agli adempimenti, anche di tipo documentale, da porre in essere ai fini della detrazione di cui al citato art. 16-bis del TUIR, trovino naturale applicazione anche ai fini del “bonus facciate” per i contribuenti persone fisiche soggetti alla predetta imposta (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2020).
Si riporta di seguito una tabella di sintesi.
| Decadenza bonus edilizi per violazioni norme sicurezza nei luoghi di lavoro (notifica preliminare) | |
| Bonus ristrutturazione | Sì |
| Sismabonus | Sì |
| Super sismabonus | No (vedi precisazione) |
| Ecobonus | No |
| Super ecobonus | No |
| Bonus facciate | Sì per i soggetti IRPEF, al di fuori dell’esercizio di impresa |
Infine, un’ulteriore riflessione può essere fatta rispetto al bonus mobili.
Si ritiene ragionevole pensare che laddove si configuri la decadenza del bonus ristrutturazione, anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è da ritenersi compromesso visto che questa agevolazione è strettamente collegata all’usufruizione dell’agevolazionedell’art. 16-bis del TUIR/art. 16 D.L. n. 63/2013.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis;
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- Ministero delle Finanze, D.M. MEF 18 febbraio 1998, n. 41, art. 4;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 2 novembre 2011, prot. n. 149646.
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