COMMENTO
DI ALESSIA NOVIELLO | 7 GENNAIO 2026
La vicenda dei bonus assunzionali 2026 rappresenta l’ennesimo esempio di scollamento tra programmazione legislativa e concreta operatività delle misure sul lavoro. Rifinanziati dalla Legge di Bilancio, annunciati come prorogati nel Decreto Milleproroghe e poi improvvisamente scomparsi dal testo definitivo, gli incentivi per giovani, donne e Mezzogiorno restano oggi privi di un quadro applicativo certo. Un percorso tortuoso che mette in difficoltà imprese e professionisti e che solleva interrogativi seri sulla qualità della normazione in materia di politiche occupazionali.
Un rifinanziamento senza presupposti operativi
La Legge di Bilancio 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, ha rifinanziato i principali esoneri contributivi per le assunzioni, destinando nuove risorse agli incentivi per giovani under 35, donne e aree del Mezzogiorno/ZES. Tuttavia, il legislatore si è limitato a stanziare le somme, senza intervenire sui presupposti normativi che ne consentissero l’applicazione oltre le scadenze già previste.
In assenza di una proroga espressa dei periodi agevolabili, il rifinanziamento si è trasformato in una promessa sospesa, rinviando ancora una volta la soluzione al tradizionale veicolo di fine anno: il Decreto Milleproroghe.
La comparsa (e scomparsa) nel Milleproroghe
Nella bozza del Decreto Milleproroghe che circolava dall’11 dicembre 2025, la proroga degli incentivi fino al 2028 sembrava finalmente rimettere ordine al sistema. Una norma di coordinamento chiara, attesa e necessaria.
Poi, durante l’iter di approvazione, il colpo di scena: la disposizione viene eliminata dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Decreto Milleproroghe 2026). Nessuna spiegazione ufficiale, se non generici richiami a “problemi tecnici di coordinamento” con la Legge di Bilancio.
Il risultato pratico è che, allo stato attuale, i bonus assunzionali 2026 risultano privi di base normativa operativa, nonostante le risorse formalmente stanziate.
Un déjà-vu: il precedente del Decreto Coesione
Per comprendere la portata del problema è utile allargare lo sguardo. La gestione degli incentivi occupazionali negli ultimi anni ha seguito un copione ormai noto.
Il Decreto Coesione del 2024, presentato come misura simbolo per il rilancio del lavoro, è diventato operativo solo dopo lunghissimi ritardi. I decreti attuativi sono arrivati a distanza di oltre 1 anno, con continue modifiche, ritiri e ripubblicazioni dei testi, fino all’attivazione tardiva delle procedure INPS.
In quel contesto, le imprese si sono trovate a rivedere assunzioni già effettuate, mentre i Consulenti del Lavoro e i professionisti del settore hanno dovuto gestire norme “mobili”, con finestre temporali che cambiavano retroattivamente.
I tre incentivi: dalla promessa alla paralisi
Bonus giovani under 35
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato) di giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2025. Il beneficio è stato riconosciuto entro un massimale mensile (nella prassi applicativa indicato in 500 euro, elevato a 650 euro per assunzioni in ZES unica/Mezzogiorno) e per una durata massima di 24 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione. Ma la vera “trappola” operativa è stata la dipendenza dalla procedura: l’accesso al beneficio è stato legato a regole applicative INPS e ai decreti attuativi, con condizioni e finestre temporali che hanno reso l’incentivo programmabile solo “a posteriori”.
Annunciato come leva strutturale per l’occupazione stabile, ha subito rinvii, restrizioni temporali e una gestione attuativa estremamente complessa, con richieste preventive e continui chiarimenti successivi.
Bonus donne
Esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate fino al 31 dicembre 2025, con durata massima di 24 mesi e massimale mensile (in linea con l’impostazione pubblicata dall’INPS). La platea non è “tutte le donne”: la norma opera solo al ricorrere di condizioni oggettive di svantaggio e, in alcune ipotesi, della localizzazione (es. aree/ZES). Anche qui, per l’impresa, l’incentivo vale se e quando i requisiti sono leggibili ex ante e la macchina amministrativa è coerente: altrimenti lo sgravio diventa un titolo teorico più che un risparmio certo sul costo del lavoro.
Pensato per favorire l’occupazione femminile, è rimasto ancorato a requisiti e periodi applicativi non sempre coerenti con le risorse stanziate, rendendo difficile una reale programmazione aziendale.
Bonus Mezzogiorno/ZES
È la versione “territorialmente mirata” degli esoneri: un esonero rafforzato collegato all’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminatoeffettuate fino al 31 dicembre 2025 in unità produttive localizzate nelle aree agevolate, con massimali più elevati e paletti stringenti su decorrenze e ambito geografico. Per un datore di lavoro, significa una leva potenzialmente decisiva sul costo del lavoro, a patto che perimetro geografico e calendario attuativo siano stabili. Se invece ogni passaggio (norma primaria, decreto attuativo, istruzioni INPS) “riscrive” tempi e confini, l’incentivo perde la sua funzione economica: non abbassa i costi, al massimo li rende imprevedibili.
Strategico per le politiche di sviluppo territoriale, ma penalizzato da sovrapposizioni normative e dall’incertezza sul perimetro geografico e temporale di applicazione.
Novità (solo annunciata)
Il Governo ha annunciato un possibile reinserimento delle proroghe tramite emendamento nella fase di conversione del Decreto Milleproroghe, ma allo stato attuale si tratta di ipotesi politiche, non di norme vigenti.
Le ricadute operative: chi paga il prezzo dell’incertezza
Questo modo di procedere produce effetti concreti e negativi. Le imprese non riescono a pianificare piani di assunzione, budget del costo del lavoro e strategie di sviluppo. I professionisti si trovano a dover spiegare ai clienti perché incentivi annunciati e finanziati non sono, di fatto, utilizzabili.
Il rischio è evidente: trasformare strumenti nati per incentivare l’occupazione in misure teoriche, buone per i comunicati stampa ma inaffidabili nella pratica quotidiana.
Considerazioni conclusive
Il disastro dei bonus assunzionali 2026 non è solo una questione tecnica, ma un problema di metodo. Senza certezza normativa, tempi attuativi ragionevoli e coordinamento tra fonti, le agevolazioni contributive perdono credibilità.
Per professionisti e aziende, la parola d’ordine resta prudenza: senza un intervento normativo chiaro e definitivo, ogni scelta basata su incentivi rischia di poggiare su fondamenta instabili.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2024, n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 153-155
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
- Autorizzazione Commissione europea 31 gennaio 2025, caso SA.114799
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.