CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIO MELI S.T.P. S.R.L. | 8 GENNAIO 2026
IN BREVE
MANOVRA 2026
La Legge di Bilancio 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 – S.O. n. 42) delinea la manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le diverse novità si segnala:
- revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l’accorpamento dei primi due scaglioni già introdotto precedentemente;
- iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base all’investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
- imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni (maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d’impresa;
- famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
- riscossione: prevista una nuova “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione, facilitando la regolarizzazione delle pendenze.
IRPEF
Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI
Agenzia delle Entrate, Comunicato 23 dicembre 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.
Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata riformata dalla legge di Bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025).
In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
IVA
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.
Ricordiamo che:
- è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.
IRPEF
Le nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).
Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).
IVA
La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
ADEMPIMENTI
Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini.
Di seguito in sintesi le principali novità.
Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici
La novità più rilevante in ambito fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi. L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che riordinano sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al 1 gennaio 2027.
Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.
Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.
Società e imprese
È stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.
Obbligo assicurativo “Rischi Catastrofali”
Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo 2026 per:
- le piccole e microimprese turistico-ricettive;
- le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
L’anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di tale regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal prossimo 1° gennaio 2026.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.
Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
- se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
- se si è fatturato nei confronti della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 dicembre 2025, n. 72/E
I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024), possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per consentirne il versamento tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
- “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
- “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0 – Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.
Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
L’imposta sostitutiva dell’IRAP è sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.
IVA
Verifica “esportatori abituali” per il 2026
Come di consueto i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunità di acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.
Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).
L’esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 96911/2020).
VERSAMENTI
Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%
Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 10 dicembre 2025
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Tassi d’interesse legale nel tempo:
- dal 01.01.1886 4%
- dal 21.04.1942 5%
- dal 16.12.1990 10%
- dal 01.01.1997 5%
- dal 01.01.1999 2,50%
- dal 01.01.2001 3,50%
- dal 01.01.2002 3%
- dal 01.01.2004 2,50%
- dal 01.01.2008 3%
- dal 01.01.2010 1%
- dal 01.01.2011 1,50%
- dal 01.01.2012 2,50%
- dal 01.01.2014 1%
- dal 01.01.2015 0,50%
- dal 01.01.2016 0,20%
- dal 01.01.2017 0,10%
- dal 01.01.2018 0,30%
- dal 01.01 2019 0,80%
- dal 01.01.2020 0,05%
- dal 01.01.2021 0,01%
- dal 01.01.2022 1,25%
- dal 01.01.2023 5,00%
- dal 01.01.2024 2,50%
- dal 01.01.2025 2,00%
IMPOSTE SUI REDDITI
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
IVA
Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
REGISTRAZIONI CONTABILI
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2026
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
REGIMI CONTABILI
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
Quando però il cliente è sostituto d’imposta opera, dal 2024, una deroga generale: l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato l’art. 54, comma 1, del TUIR, disponendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d’imposta avesse effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2026 e nel modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito nei redditi 2025 (modello Redditi 2026), nonostante l’accredito risulti avvenuto nel 2025.
IVA
Franchigia IVA piccole imprese che operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate
Circolare 16 dicembre 2025, n. 13/E
Con circolare n. 13/E del 16 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità previste dal D.Lgs. n. 180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva n. 2020/285), sul nuovo regime di franchigia IVA per le piccole imprese che operano nell’Unione europea.
Il nuovo regime transfrontaliero, operativo da quest’anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati.
La norma, in particolare, consente a un soggetto di scegliere gli Stati UE in cui adottare il regime di favore, a condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione.
Inoltre, uno stesso soggetto può aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o a solo uno dei due.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario.
Per accedere al regime transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX. L’Agenzia valuta l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.
AGEVOLAZIONI
Prima casa e vendita infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle agevolazioni
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 dicembre 2025, n. 314
Con risposta n. 314 del 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che intende vendere la propria “prima casa” prima del quinquennio per non decadere dal regime agevolato, deve perfezionare l’acquisto della nuova abitazione entro dodici mesi dalla vendita.
La stipula di un contratto preliminare, infatti, non è sufficiente per “bloccare” il termine, e l’unica alternativa è il ricorso al ravvedimento operoso, che permette al contribuente che non intenda o non possa adempiere all’impegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno, di presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” e richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi, senza applicazione di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la proroga di due anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per rivendere l’immobile preposseduto, non può applicarsi anche alla fattispecie in esame di vendita infraquinquennale della “prima casa” e riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della citata Nota II-bis.
TERZO SETTORE
Terzo Settore: esclusione IVA fino al 2036
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Tra le novità più rilevanti in materia di Terzo settore il provvedimento prevede la proroga al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.
Il differimento di dieci anni delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 permette agli enti di continuare ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l’immediata esposizione agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.
TERZO SETTORE
Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.
Le Onlus iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026. Le Onnlus che non presentano la domanda entro questo termine saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della perdita della qualifica.
Il termine del 31 marzo 2026 vale anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente..
Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTS
La domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata direttamente dall’ente, esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica.
Insieme alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a nominare l’organo di controllo. La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione.
Per poter percepire il contributo del 5 per mille l’ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.
TERZO SETTORE
Disciplina fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 19 dicembre 2025
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel RUNTS.
La bozza di circolare è in consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, per consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino a venerdì 23 gennaio 2026, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it, utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
TERZO SETTORE
5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025.
Negli elenchi, comprensivi degli enti che hanno usufruito della “remissione in bonis”, gli enti sono individuati con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui è situalta la sede legale.
L’Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario provvedere all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNRS) presentando istanza al Registro unico entro e non oltre il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito istituzionale.
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Questi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
APPROFONDIMENTI
IRPEF
Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza
Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).
Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).
Trasferte dei lavoratori dipendenti
La circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”.
| Ambito | Disciplina e condizioni |
| Trasferte comunali | Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna. |
| Spese tracciabili | L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC. |
| Ambito geografico | La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo. |
| Esclusioni | Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€ 15,49 Italia / € 25,82 estero). |
Lavoro autonomo e reddito d’impresa
Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’art. 108 del TUIR; nella circolare n. 15/E/2025, l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero.
| Tipologia spesa | Tracciabilità per deducibilità (Italia) | Tracciabilità per deducibilità (Estero) |
| Vitto e Alloggio | Obbligatoria | Non richiesta |
| Taxi e NCC | Obbligatoria | Non richiesta |
| Rappresentanza | Obbligatoria | Obbligatoria |
A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa.
Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei:
- bonifico bancario o postale;
- carte di debito, credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- app per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto).
L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.
Decorrenze e regime transitorio
Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme:
- 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa;
- 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate;
- principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).
IVA
La detrazione IVA a cavallo d’anno 2025-2026
Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:
- il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
- il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.
Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
| Esempio Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2025, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2026. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione. |
Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2025, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.
SINTESI
| Fattura emessa a dicembre 2025 | Ricevuta e registrata a dicembre 2025 | Detrazione in dicembre 2025 |
| Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) | Detrazione in Dichiarazione IVA del 2025 e registrazione tramite sezionale | |
| Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) | Detrazione non ammessa | |
| Ricevuta e registrata a gennaio 2026 | Detrazione ammessa a gennaio 2026 |
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 12 gennaio 2026 | Liquidazione compensi amministratori | Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. | Società | |
| Giovedì 15 gennaio 2026 | Assistenza fiscale – Comunicazione | Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. | Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale | |
| Lunedì 2 febbraio 2026 | Trasmissione spese al Sistema TS | Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2025 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. | Professionisti/operatori sanitari | Telematica |
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