3° Contenuto: Autoliquidazione INAIL 2025-2026: basi di calcolo e nuove aliquote di oscillazione del tasso medio

COMMENTO

DI ANNA PANE | 8 GENNAIO 2026

Con l’istruzione operativa n. 10899 del 10 dicembre 2025 , l’INAIL ha comunicato che il servizio online relativo alla “Comunicazione delle Basi di Calcolo” per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile sul proprio sito nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” a partire dal 12 dicembre 2025. Tale istruzione, faceva seguito alla n. 10896 del 10 dicembre 2025 , relativa all’applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.

Premessa

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) il pagamento del premio in autoliquidazione, l’INAIL, entro la fine dell’anno:

  • invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”);
  • rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).

Ogni anno l’INAIL pubblica la guida all’autoliquidazione dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi. Sono inoltre indicati i criteri di arrotondamento e le modalità di compilazione del modello F24.

Le “Basi di Calcolo” per l’autoliquidazione 2025/2026 sono state rilasciate e sono disponibili per la consultazione nell’area riservata del portale istituzionale a partire dal 12 dicembre 2025. Dalla stessa data sono inoltre attivi i servizi per la visualizzazione e la richiesta delle basi di calcolo per le posizioni territoriali (PAT) e il servizio “Visualizza elementi di calcolo” per le posizioni assicurative navigazione (PAN).  L’accesso è riservato ai datori di lavoro e agli altri soggetti tenuti all’adempimento, inclusi gli intermediari per i codici ditta in delega.

Qualora il datore di lavoro avesse più basi di calcolo, ad esempio a seguito di variazioni o riestrazioni, le comunicazioni sono presentate in ordine decrescente per data di elaborazione, rendendo immediatamente visibile la più recente. Inoltre, il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire i file sia in formato .pdf che nella versione .json.

Come funziona l’Autoliquidazione INAIL

Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è tenuto alla liquidazione annuale del premio INAIL tramite il sistema dell’autoliquidazione.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984.

Questo procedimento permette di determinare e versare autonomamente il premio, ad eccezione dei “premi speciali unitari” determinati in misura fissa (per persona, macchina, durata, ecc.) per particolari lavorazioni, in luogo del premio ordinario calcolato sulle retribuzioni. Attraverso l’autoliquidazione, l’INAIL riscuote anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
Se il datore di lavoro presume di erogare, nel periodo per il quale è dovuto il premio anticipato, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026), può calcolare la rata di premio sul minore importo delle retribuzioni stesse. In tal caso, il datore deve dare comunicazione motivata all’INAIL con modalità telematiche mediante il servizio “Riduzione del presunto”, entro il 16 febbraio 2026, con l’indicazione dell’importo delle minori retribuzioni presuntivamente corrisposte per l’anno 2026, in relazione alla singola voce di rischio. L’importo indicato costituirà la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno 2026, in sostituzione dell’importo corrispondente alle retribuzioni effettive corrisposte per il 2025, salvo i controlli disposti dall’Istituto in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare entro il 28 febbraio (o 29 febbraio in caso di anno bisestile) la dichiarazione delle retribuzioni mediante i servizi telematici “Alpi Online” e provvedere all’”Invio telematico dichiarazioni salari”. Entro tale termine, questo anno previsto per il giorno 2 marzo 2026 (essendo il 28 febbraio sabato) deve essere:

  • comunicata anche la volontà di versamento in quattro rate (Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999);
  • presentata la domanda di riduzione del premio artigiani (Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti richiesti.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, in alternativa all’unica soluzione entro il 16 febbraio, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In caso di dilazione, le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi di dilazione, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminate come segue:

  • I rata, 16 febbraio;
  • II rata, 16 maggio (18 maggio 2026, essendo il 16 sabato);
  • III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, D.L. n. 16/2012 convertito dalla Legge n. 44/2012);
  • IV rata, 16 novembre.

In caso di scadenza coincidente di sabato o giorno festivo, il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

Nuove aliquote e Bonus

In merito all’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL con la pubblicazione dell’Istruzione operativa n. 10896 del 10 dicembre 2025  ha comunicato l’introduzione di nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, deliberate nel Consiglio di amministrazione n. 145 del 21 luglio 2025.

Successivamente, il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, all’art. 1, comma 1 ha autorizzato l’INAIL ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

È stata inoltre prevista la esclusione del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’istituto, in attesa del perfezionamento del decreto attuativo, ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote per determinazione del tasso applicabile per il 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.

I tassi applicabili 2026 sono calcolati in relazione alla Tabella A “Bonus” (di cui la nota riporta la nuova versione) e l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’art. 20 delle MAT. Restano invece confermate le aliquote in incremento per andamento infortunistico sfavorevole, “Malus” previste dalla Tabella B del citato art. 20.

L’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata indicata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l’anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in caso di:

  • mancata adozione del decreto interministeriale attuativo;
  • adozione del decreto attuativo con diversa riformulazione della proposta deliberata dall’INAIL il 21 luglio 2025;
  • sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in capo al soggetto assicurante, secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4 , del D.L. n. 159/2025.

L’Istituto si riserva di fornire ulteriori chiarimenti con apposita circolare.

Il calendario dell’autoliquidazione prevede tappe precise per il calcolo e il versamento:
– entro il 16 febbraio 2026: il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato (rata) e il conguaglio (regolazione) basato sulle retribuzioni effettive dell’anno precedente, procedendo al pagamento dell’intero premio o della prima rata (in caso di dilazione) tramite Modello F24 o F24 EP;
– entro il 16 febbraio 2026: deve essere inviata l’eventuale comunicazione motivata di “Riduzione presunto” se si prevede di erogare retribuzioni inferiori rispetto all’anno precedente;
– entro il 2 marzo 2026 (essendo il 28 febbraio sabato): scade il termine per la dichiarazione delle retribuzioni telematica, da presentare tramite i servizi “Alpi online” o “Invio telematico dichiarazione salari”.

Si riportano di seguito le date da cui sono disponibili i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2025-2026 disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

  • Visualizza Basi di Calcolo: 12 dicembre 2025;
  • Richiesta Basi di calcolo: 12 dicembre 2025;
  • Riduzione di Presunto (PAT): 2 gennaio 2026;
  • Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2026;
  • Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 8 gennaio 2026;
  • AL.P.I. online (PAT): 8 gennaio 2026;
  • Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 8 gennaio 2026;
  • Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2026.

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