RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 9 GENNAIO 2026
ACCERTAMENTO
Avviso
Obblighi di allegazione – Cass., Sez. trib., Ord. 13 novembre 2025, n. 30028
Una società sostiene che agli avvisi di accertamento l’Agenzia aveva omesso di allegare gli atti in esso richiamati, di cui non aveva riportato neppure gli elementi essenziali.
La segnalazione della Direzione provinciale di Pordenone, cui fa riferimento la società riguardava una ditta, nei cui confronti l’Ufficio di Pordenone aveva contestato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diversi clienti, tra cui la società stessa. L’A.F. ha effettuato l’accertamento della natura di cartiera delle società fornitrici in base non a quella segnalazione, ma a una serie di elementi di cui ha dato espressamente atto negli avvisi di accertamento.
Dunque, l’Agenzia non era tenuta ad allegare alcunché agli atti impositivi e nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito motivazionale degli avvisi di accertamento: nel processo tributario, ai fini della validità dell’avviso di accertamento, non rilevano l’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente, se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. ord. 25 marzo 2024, n. 8016).
Induttivo
“Bottigliometro” – Cass., Sez. trib., Ord. 18 novembre 2025, n. 30425
La questione riguarda la determinazione, nella percentuale del 15%, dei consumi di acqua minerale destinati a usi diversi da quelli propri della ristorazione.
Nella specie, la sentenza ha individuato la percentuale di acqua minerale pregiata presumibilmente destinata a usi diversi dal servizio a tavola, affermando che, se non è del tutto credibile che circa il 35% del consumo di acqua (cioè del prodotto di prima fascia servito in tavola alla clientela) fosse destinato a usi diversi, nemmeno può ragionevolmente ritenersi che l’intera quantità del prodotto fosse destinata all’uso proprio del consumo da parte degli avventori, tenuto conto sia della natura presuntiva della ricostruzione operata dall’Ufficio in relazione al consumo medio per coperto, sia del livello qualitativo dell’esercizio, che certamente impone uno standard di servizi e un utilizzo conforme delle materie prime utilizzate.
E’, dunque, plausibile che il 15% dei consumi di acqua siano destinati a usi diversi da quelli propri di ristorazione. Nell’individuazione di tale percentuale sulla linea mediana tra le percentuali rispettivamente propugnate dalle parti, si è tenuto conto dell’incidenza dello standard elevato dei servizi e delle materie prime impiegate, imposti a un ristorante di alta qualità, sulla quantità di acqua minerale presumibilmente usata come materia prima per le preparazioni di cucina e il consumo personale dei dipendenti.
Prove
Holding reale o fittizia e sede legale all’estero – Cass., Sez. trib., Sent. 12 dicembre 2025, n. 32438
L’A.F. contesta il rilievo determinante dato alla natura reale o fittizia della società lussemburghese, dove il punto controverso verteva su dove si trovasse il luogo in cui venivano effettivamente assunte le scelte dirigenziali e operative; contesta, inoltre, l’errata applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio.
In tema di esterovestizione, per accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in Italia, il concetto di “sede dell’amministrazione” (contrapposto a quello di “sede legale”) non può coincidere “sic et simpliciter” con il luogo di svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (o comunque dalla controllante), in quanto un effettivo spostamento della sede dell’amministrazione della consociata presso la controllante presuppone che quest’ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l’impulso imprenditoriale (Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2023, n. 1544; 25 agosto 2025, n. 23842; ord. 28 febbraio 2021, n. 6476ord. 28 febbraio 2021, n. 6476; ord. 3 giugno 2021, n. 15424; sent. 21 giugno 2019, n. 16697; sent. 21 dicembre 2018, n. 33234; sent. 7 febbraio 2013, n. 2869).
Quel che rileva è accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica (Cass. n. 2869 del 2013 cit.); è necessario accertare che si tratta di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. n. 33234 del 2018 cit.).
AGEVOLAZIONI
Aiuti di Stato
Il recupero dell’aiuto deroga al giudicato – Cass., Sez. trib., Sent. 31 dicembre 2025, n. 34948
Si evidenzia che il giudicato ritenuto preclusivo del nuovo avviso non era sul merito della spettanza del beneficio ai sensi del regolamento de minimis, ma era fondato sulla presenza di un precedente annullamento dell’A.F. in sede di accertamento con adesione con preclusione all’emissione di un nuovo atto impositivo.
La procedura di accertamento con adesione ex art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997 non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE alla Stato membro; pertanto, l’esigenza di dare immediata esecuzione all’ordine di recupero degli aiuti di stato, adottato dalla Commissione europea, consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in tema di IRAP, in ragione dell’immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997.
Il giudicato che riconosca il diritto all’aiuto di Stato in contrasto con l’ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione che accerti il contrasto, sia quando antecedente, sia quando successivo ad essa, in quanto, in entrambe le ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce all’esclusiva competenza della Commissione la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti (Cass. 1° settembre 2023, n. 25633).
Nella specie, la decisione costituente il giudicato preclusivo non reca un accertamento sostanziale sul merito del rispetto del regolamento de minimis, ma si fonda sulla preclusione, ex art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997, derivante dalla definizione in adesione di un altro avviso di accertamento, quindi su questione pregiudiziale formale, che non lascia ritenere decisa anche la questione della spettanza dell’agevolazione.
Se si ritenesse che il divieto di modificazione o integrazione dell’atto di accertamento con adesione osta all’attivazione del recupero degli aiuti di Stato imposta dal diritto UE, essa dovrebbe essere disapplicata, per il principio della prevalenza del diritto UE sulle norme interne (Cass. 4 giugno 2019, n. 15214).
Risparmio energetico
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa – Cass., Sez. trib., Ord. 23 dicembre 2025, n. 33704
La questione riguarda il disconoscimento della detrazione operata da una coop edilizia a proprietà indivisa per spese relative a interventi di risparmio energetico su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.
In tema di agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, il beneficio fiscale di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006, consistente nella detrazione dall’imposta lorda di una quota pari al 55% delle spese documentate rimaste a carico del contribuente, fino al valore massimo ivi stabilito, spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che abbiano sostenuto tali spese per interventi di risparmio energetico su immobili dalle stesse posseduti a assegnati in godimento ai propri soci.
Con riferimento alle spese documentate, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024, relative a interventi di risparmio energetico realizzati da cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione fiscale prevista dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), richiamate dall’art. 1, comma 48, della legge n. 220/2010, si applica nella misura e nei limiti stabiliti dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
Il beneficio spetta anche ai titolari di reddito d’impresa – incluse le cooperative – che abbiano sostenuto spese per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione per incentivare il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, a tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico; la norma non contempla limiti soggettivi od oggettivi, ma prevede una generalizzata operatività della detrazione (Cass. sent. 12 novembre 2019, n. 29163).
La detrazione spetta, nella misura e nei limiti stabiliti dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, per le spese documentate, sostenute dal 6 giugno 2013. Solo entro questi termini può essere riconosciuta la portata innovativa della norma contenuta nell’art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), della legge n. 205/2017.
IMPOSTE DIRETTE
Soggetti passivi
Individuazione della residenza sociale effettiva – Cass., Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2025, n. 32743
Si eccepisce violazione dei criteri per individuare la residenza effettiva di una società, in Italia o all’estero.
L’art. 73, comma 3, del TUIR, individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici e alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del Fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva, volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non spetterebbe (Cass. 25 luglio 2022, n. 23150; Cass. 11 aprile 2022, n. 11709; Cass. 25 novembre 2022, n. 34723).
La nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (Cass. 16 giugno 1984, n. 3604; 4 ottobre 1988, n. 5359; 18 gennaio 1997, n. 497; 13 aprile 2004, n. 7037; 12 marzo 2009, n. 6021; 28 gennaio 2014, n. 2813) (Cass. 3 giugno 2021, n. 15424; Cass. 21 giugno 2019, n. 16697). Tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché organizzata all’accertamento di un dato effettivo, non può non tenere conto anche dei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima a un diverso contesto territoriale (Cass., V, sent. 21 giugno 2019, n. 16697; ord. 3 giugno 2021, n. 15424; Cass., T., sent. 19 gennaio 2023, n. 1544; sent. 25 agosto 2025, n. 23842).
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Requisiti dell’enunciazione liquidabile direttamente – Cass., Sez. trib., Ord. 21 dicembre 2025, n. 33400
Oggetto di lite è l’imposta di registro proporzionale del 3% per l’enunciazione, nell’atto di cessione di crediti, di un finanziamento infruttifero a favore della cedente. Si denuncia l’assenza nell’atto enunciante degli elementi del finanziamento necessari per tassare il negozio, mancando la menzione dell’importo finanziato.
La liquidazione dell’atto per enunciazione, ex art. 22, comma 1, del TUR, postula che l’atto enunciato sia identificato in modo autosufficiente nei presupposti soggettivi e oggettivi e anche con riferimento all’entità economica dell’operazione per la determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell’atto richieda verifiche extratestuali, ove ne ricorrano i presupposti.
L’art. 22 del TUR pone tre presupposti di applicabilità: l’autonomia giuridica oggettuale dell’enunciazione, l’identità delle parti degli atti enunciante ed enunciato, la permanenza degli effetti di quest’ultimo (Cass., SU, sent. 24 maggio 2023, n. 14432; sent. 8 febbraio 2023, nn. 3839–3841; ord. 12 dicembre 2019, n. 32516ord. 12 dicembre 2019, n. 32516; sent. 30 giugno 2010, n. 15585; ord. 22 luglio 2024, n. 20055). Per configurarsi l’enunciazione, nell’atto sottoposto a registrazione deve esservi espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti i suoi elementi costitutivi che ne identificano la natura e il contenuto, così che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse a dare certezza di quel rapporto giuridico (Cass. sent. 6 novembre 2019, n. 28559; ord. 13 novembre 2020, n. 25706ord. 13 novembre 2020, n. 25706; ord. 2 ottobre 2023, n. 27755). E’ necessario che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, in ordine sia ai soggetti, che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, così da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma anche da costituirne il titolo (Cass. ord. 24 giugno 2021, n. 18113; sent. 8 febbraio 2023, n. 3839; ord. 6 aprile 2022, n. 11118; ord. 13 novembre 2020, n. 25706ord. 13 novembre 2020, n. 25706).
IVA
Detrazione
Immobili abitativi e strumentali – Cass., Sez. trib., Ord. 3 dicembre 2025, n. 31511
La contestazione riguarda la detrazione dell’IVA.
Il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato in forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all’attività di impresa (Cass. sent. 29 aprile 2015, n. 8628; sent. 9 marzo 2016, n. 4606; Cass. sent. 22 dicembre 2016, n. 26748).
In caso di spese sostenute per ristrutturare un immobile d’impresa per adibirlo, in parte e per un periodo di tempo limitato, ad abitazione di due soci e dei rispettivi figli, l’IVA assolta è detraibile, purché, in sede di inizio dei lavori, fosse intenzione del soggetto passivo destinare all’attività d’impresa l’immobile ristrutturato. L’interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione dell’IVA dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti a imposta, nonostante l’intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni fu-ture. In tale situazione, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall’onere dell’imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione in contrasto con il principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’IVA. Pertanto, l’accatastamento dell’immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell’IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all’utilizzo concreto dell’immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa (Cass. sent. 8 aprile 2016, n. 6883; n. 26748 del 2016cit.).
PROCESSO TRIBUTARIO
Ottemperanza
Cessione del credito e ottemperanza del giudicato – Cass., Sez. trib., Ord. 19 dicembre 2025, n. 33293
Il caso riguarda un giudizio di ottemperanza instaurato dal cessionario del credito, in punto di legittimità della cessione e di legittimazione ad agire dei soggetti coinvolti.
La cessione di un credito per il rimborso dell’INVIM decennale non è soggetta alle limitazioni fissate dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, 43-bisdel D.P.R. n. 602/1973, e 1 del D.M. n. 384/1997, ma è regolata dalla disciplina (formale e sostanziale) di diritto comune sulla cessione dei crediti (artt. 1260 ss. c.c.). Pertanto, è possibile che esso sia oggetto anche di cessioni successive, la cui opponibilità all’A.F. è sempre condizionata dalla notifica o dall’accettazione della singola cessione (art. 1264 c.c.). Pertanto, il cessionario, in qualità di avente causa, nell’accezione di cui all’art. 2909 c.c., è legittimato, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, ad adire il giudice tributario per l’ottemperanza del giudicato formatosi sull’accertamento di tale credito in capo all’originario dante causa nei confronti dell’A.F.
Gli aventi causa, nei cui confronti, ex art. 2909 c.c., fa stato l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono i soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (Cass., Sez. 2, 16 aprile 2012, n. 5972; Sez. 3, 14 febbraio 2013, n. 3643; Sez. 2, 9 maggio 2013, n. 10989; Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 450; Sez. 2, 2 agosto 2016, n. 16080; Sez. 3, 4 settembre 2024, n. 23736). Il diritto accertato nei confronti della parte resta accertato anche nei confronti del suo avente causa dopo il giudicato (Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2013, n. 3643; Sez. 2, 9 maggio 2013, n. 10989; Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 450; Sez. 2, 2 agosto 2016, n. 16080; Sez. 3, 4 settembre 2024, n. 23736).
Pertanto, il cessionario a titolo particolare del credito, in forza di atto inter vivos, è legittimato a fare valere il giudicato formatosi dopo la cessione in suo favore. Ciò vale anche per i cessionari del credito in ordine successivo, quando cioè una pluralità di cessioni dello stesso credito si sussegua nel tempo.
Parti
Legittimazione processuale del fallito – Cass., Sez. I, Ord. 21 novembre 2025, n. 30732
Si chiede se il fallito conservi la capacità processuale a fronte della scelta consapevole del curatore fallimentare di non coltivare un giudizio, così che la curatela sia parte contumace.
Al di fuori dell’ambito tributario – ove rileva, in ragione della specialità dell’obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare (Cass., SS.UU., sent. 28 aprile 2023, n. 11287) – la cd. capacità processuale suppletiva del fallito sussiste solo ove l’inerzia del curatore in base a un accertamento riservato al giudice del merito non sia frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura, come avviene sicuramente quando il curatore abbia assunto la qualità di parte del giudizio, anche se contumace.
Una sentenza sfavorevole al Fallimento non può mai essere impugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia del curatore (Cass. n. 11117 del 2013), poiché non integra inerzia la scelta della parte processuale di desistere dal proporre un gravame (Cass. n. 2626 del 2018; n. 24159 del 2013; n. 31313 del 2018). In nessun caso si ammette che il fallito possa impugnare la sentenza nell’inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si sia tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio (Cass., Sez. U, sent. n. 11287 del 2023 cit.; Cass. ord. 23 novembre 2023, n. 32634; n. 7448 del 2012; n. 14624 del 2010).
La contumacia della curatela fallimentare non esprime di per sé il totale disinteresse, sottendendo anzi di regola un loro coinvolgimento ai fini della decisione sulla convenienza o meno di intraprendere o proseguire la controversia, dando vita a un’inerzia qualificata (Cass. ord. 26 novembre 2021, n. 36849; ord. 16 novembre 2021, n. 34529; ord. 15 aprile 2021, n. 9953ord. 15 aprile 2021, n. 9953; n. 4448 del 2012; n. 9710 del 2004).
In ogni ambito, l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore comporta il difetto della capacità processuale del fallito e va conseguentemente rilevata dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. U, n. 11287 del 2023 cit.; sent. 24 dicembre 2009, n. 27346sent. 24 dicembre 2009, n. 27346), anche perché determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. sent. 6 aprile 2023, n. 9510).
RISCOSSIONE
Prescrizione e decadenza
Decadenza dall’intimazione di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 19 dicembre 2025, n. 33212
Si assume che l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 159/2015, non era applicabile al termine di decadenza di un avviso notificato nel 2012; l’intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo.
In tema di decadenza dall’azione esecutiva, la soppressione del termine di cui all’art. 29, lett. e), del D.L. n. 78/2010 – il quale prevedeva all’ultimo capoverso che l’espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo – disposta dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 159/2015, ha efficacia immediata. Pertanto, l’A.F. non incorre in decadenza ove, alla data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso.
L’art. 29, lett. e), del D.L. n. 78/2010, è stato espressamente soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 159/2015. In mancanza di specifiche disposizioni transitorie, l’abrogazione ha avuto effetto immediato, ovvero dalla data del 22 ottobre 2015 stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2015.
Pertanto, la disposizione invocata che imponeva all’A.F. di avviare l’esecuzione forzata entro il termine anzidetto, alla data del 24 luglio 2017, in cui nella fattispecie in esame è stata notificata l’intimazione di pagamento, non era più vigente. Peraltro, l’abrogazione è intervenuta prima che fosse decorso il termine di decadenza che, in ragione della precedente disciplina, sarebbe maturato il 31 dicembre 2016, come ritenuto da entrambe le parti; sicché alla data in cui il termine di decadenza è stato soppresso (22 ottobre 2015) quest’ultimo non era nemmeno già decorso.
SANZIONI
Irrogazione
Omessa denuncia e omesso versamento TOSAP – Cass., Sez. trib., Ord. 18 dicembre 2025, n. 33177
Si discute se la sanzione per omesso versamento della TOSAP sia irrogabile con quella per omessa denuncia.
Le sanzioni per l’omessa presentazione della denuncia TOSAP (art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993) e per l’omesso versamento del tributo (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997) hanno presupposti e funzioni differenti, sicché costituiscono illeciti autonomi e cumulabili. Pertanto, non si applica il principio dell’assorbimento, non configurandosi violazione del divieto di ne bis in idem, dato che la prima condotta incide sull’attività di accertamento dell’A.F., mentre la seconda riguarda l’inadempimento dell’obbligo di pagamento.
L’omessa presentazione della denuncia di occupazione e l’omesso versamento del tributo integrano illeciti distinti, ciascuno disciplinato da una norma autonoma. L’oggetto del comportamento sanzionato è chiaramente distinto: l’omessa denuncia sanziona il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo, funzionale a consentire all’A.F. di acquisire i dati necessari per accertare e liquidare il tributo; l’omesso versamento, invece, riguarda la violazione dell’obbligo di corrispondere quanto dovuto nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione.
Il fatto che il pagamento presupponga la dichiarazione non elimina l’autonomia delle due fattispecie: l’omissione dichiarativa non esclude, ma anzi può concorrere, con l’omesso pagamento, in quanto si tratta di comportamenti lesivi di interessi diversi (il primo impedisce il corretto esercizio della potestà impositiva, il secondo determina la sottrazione di risorse finanziarie).
La cumulabilità delle sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento non viola il principio del ne bis in idem, trattandosi di violazioni diverse, ciascuna con autonomo presupposto e distinta funzione sanzionatoria.
TRIBUTI LOCALI
TOSAP
La TOSAP è compatibile con un canone concessorio – Cass., Sez. trib., Ord. 18 dicembre 2025, n. 33177
Si chiede se è possibile cumulare la TOSAP con un canone di locazione sullo stesso bene.
La TOSAP, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993, ha natura tributaria ed è dovuta per il mero fatto dell’occupazione, anche abusiva, di spazi e aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, in quanto tale occupazione determina una sottrazione del bene all’uso pubblico generale (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 24541). L’assoggettamento alla TOSAP non è incompatibile con il pagamento di un canone concessorio, poiché il primo rappresenta un prelievo fiscale e il secondo il corrispettivo dell’uso esclusivo o speciale del bene pubblico. La cumulabilità viene meno solo se il Comune esercita la facoltà prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 di sostituire la TOSAP con il COSAP tramite regolamento. Se il concessionario agisce come mero sostituto dell’ente territoriale nello sfruttamento del bene, viene meno il presupposto della tassazione in virtù dell’esenzione soggettiva prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993; tale esenzione non è esclusa dalla finalità di lucro del concessionario, ma deve emergere dall’atto di concessione o dalla funzione concretamente svolta (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 4078).
Il canone concessorio, quando non ricognitorio, e la TOSAP non sono incompatibili, poiché hanno natura e finalità diverse, a meno che il Comune non abbia esercitato la facoltà ex art. 63, di escludere la TOSAP in sostituzione del canone. La possibilità di cumulo è stata ribadita con riferimento alla compatibilità di TOSAP/COSAP e imposta comunale sulla pubblicità (ICP) o canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CIMP), in virtù dei distinti presupposti impositivi.
La TOSAP è compatibile (art. 17, comma 63, della legge n. 127/1997) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento diversi dal primo, ed è dovuta dal concessionario, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Sez. 5, sent. 27 ottobre 2006, n. 23244). Ciò vale anche per il COSAP (Cass. ord. 3 maggio 2018, n. 10499; 10 giugno 2021, n. 16395).
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.