CIRCOLARE MONOGRAFICA
Definizione agevolata tributaria: poteri ampliati per Regioni e enti locali
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 9 GENNAIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle Regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali; tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Cenni sulla riforma in materia di tributi regionali e locali
Le “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” si riferiscono a un importante Decreto legislativo del 2025 (Atto del Governo n. 276, già esaminato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora definitivamente approvato), emanato in attuazione della delega fiscale (Legge n. 111/2023), che riforma l’intero sistema, puntando a rafforzare l’autonomia finanziaria degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) attraverso la semplificazione, la razionalizzazione dei tributi esistenti (IRAP, addizionali, IMU, TARI) e l’introduzione di nuove forme di compartecipazione al gettito IRPEF, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e favorire l’adempimento spontaneo.
Il Documento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del 10 giugno 2025, presenta diverse disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
| I principi in materia di revisione del sistema fiscale degli enti locali prevedono |
| un consolidamento dell’autonomia finanziaria degli enti locali (anche attraverso una gestione autonoma della definizione agevolata); |
| la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); |
| una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; |
| una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento); |
| forme di cooperazione che privilegiano l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. |
La riforma, in particolare, individua una serie di iniziative che gli enti territoriali sono tenuti ad assumere in materia di gestione dei tributi al fine di potenziare la collaborazione con il contribuente.
È stabilito che le Regioni e gli enti locali, nell’ambito della gestione dei tributi, provvedano a:
- attivare, anche con l’ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
- implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
- semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
- prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
- introdurre istituti premiali volti a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
- semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell’ente;
- realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l’accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
- attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali;
- garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
- tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
In materia di adempimento spontaneo agli obblighi tributari la riforma dei tributi degli enti locali consente alle Regioni e agli enti locali di prendere contatti con il contribuente prima di un eventuale accertamento nei suoi confronti, affinché egli assolva i propri obblighi tributari tramite ravvedimento.
Si prevede che Regioni ed enti locali, prima di procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente, possano inviare all’interessato comunicazioni relative alla determinazione dell’obbligazione tributaria, oppure avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali od omessi.
Nelle ipotesi degli avvisi bonari, vi saranno riduzioni delle sanzioni da applicare.
Il ravvedimento parziale, a normativa vigente, comporta riduzioni delle sanzioni; la misura della riduzione delle sanzioni, conseguenti all’invio di avvisi bonari e alla relativa regolarizzazione da parte del contribuente, andrà determinata per mezzo di due riferimenti normativi espliciti:
- il primo di essi è l’art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Si rileva che, di tale art. 13, viene specificamente richiamato il comma 5 il quale, invero, dà alle singole leggi e agli atti aventi forza di legge facoltà di stabilire ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione, senza però fornire precisazioni sull’entità delle ulteriori riduzioni, mentre una casistica dettagliata di riduzioni, nell’ipotesi di ravvedimento parziale da parte del contribuente, è recata dal comma 1, del medesimo art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- il secondo riferimento normativo esplicito ai fini della riduzione delle sanzioni è costituito dal recente Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173), art. 14, comma 8, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (per l’altro dei due riferimenti normativi in oggetto, invece, la decorrenza presumibilmente coinciderà con l’entrata in vigore del futuro Decreto legislativo, considerando che non è prefissata una data esatta).
Si riconosce agli enti territoriali la facoltà di istituire autonomamente forme di definizione agevolata aventi ad oggetto tributi dagli stessi disciplinati e gestiti, nonché entrate di natura patrimoniale, per i contribuenti che assolvano l’obbligazione tributaria entro un termine fissato dal singolo ente. Tale facoltà, peraltro, è estesa anche alle ipotesi di procedure di accertamento o controversie tributarie già pendenti in cui è parte l’ente.
Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026: la facoltà di introdurre la definizione
Il comma 102, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2025, attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termineappositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Il citato comma precisa, inoltre, che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità.
La definizione agevolata deve, inoltre, essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.
Il comma 103 estende la facoltà di ciascuna Regione e ciascun ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, il comma 104, consente alle Regioni e agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, e all’art. 1, comma 691, della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013).
La potestà regolamentare degli enti locali
Il citato art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, nel disciplinare la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, stabilisce al comma 1, che tali enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
| Il comma 5, lett. b), dell’art. 52, elenca i soggetti a cui le Province e i Comuni, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, possono deliberare di affidare, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate |
| 1. i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 (Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF); |
| 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; |
| 3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all’art. 113, comma 5, lett. c), del Testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla. |
| 4. le società di cui all’art. 113, comma 5, lett. b), del TUEL iscritte nell’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del presente Decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma da 102 a 110;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 767;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 691;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5;
- Ufficio Studi Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Dossier 24 dicembre 2025, n. 580/3, “Legge di Bilancio 2026”;
- Ufficio Studi Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Dossier 25 giugno 2025, n. 498, “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”.
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