1° Contenuto riservato: Decreto Semplificazioni: obbligo del lavoratore di comunicare altro rapporto di lavoro durante la CIGO

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Portata giuridica dell’obbligo, conseguenze sul diritto alla prestazione e ricadute sul piano disciplinare e gestionale

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 9 GENNAIO 2026

Il Decreto Semplificazioni, attuato con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, interviene sulla disciplina della cassa integrazione ordinaria, rafforzando il sistema degli obblighi informativi connessi allo svolgimento di altra attività lavorativa durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

Accanto alla già prevista comunicazione all’INPS, il legislatore introduce un autonomo obbligo del lavoratore di informare tempestivamente il datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di CIGO, incidendo in modo significativo sul rapporto tra trattamento di integrazione salariale, responsabilità individuale del prestatore e poteri datoriali.

Il presente contributo analizza la portata giuridica di tale obbligo, le conseguenze sul diritto alla prestazione e le ricadute sul piano disciplinare e gestionale, alla luce delle recenti modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015.

Legge di Bilancio 2022: la riforma degli ammortizzatori sociali

Per poter delineare la portata della novità introdotta dal Decreto Semplificazioni all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, occorre prima ripercorrere i precedenti interventi riferiti a questa disposizione normativa, ad iniziare dalla Legge di Bilancio 2022 .

Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 49, sono entrate in vigore, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosiddetta Legge di Bilancio 2022.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, spicca il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali che apporta sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, come già precedentemente modificato ed integrato.

Tra queste, ulteriore elemento di novità è da rinvenirsi nella riscrittura dell’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015 rubricato, ora, come “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 , il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Sul punto, si è pronunciato l’INPS, con la propria Circolare 1° febbraio 2022, n. 18, fornendo le prime istruzioni operative.

L’articolo 1, comma 197, della Legge di Bilancio 2022, come precedentemente segnalato, interviene sulla disciplina relativa alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa.

Sulla materia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Circolare n. 1/2022, ha fornito le indicazioni che di seguito si riepilogano e che sono state confermate da parte dell’INPS.

Con l’intervento operato dalla Legge n. 234/2021 , il legislatore ha agito su più fronti.
In primo luogo, il citato comma 197 modifica la denominazione della rubrica dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015 che, dal 1° gennaio 2022, non è più denominata “Condizionalità e politiche attive del lavoro” ma è sostituita da “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”.
In secondo luogo, il medesimo comma 197 , oltre a disporre l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, sostituisce integralmente il comma 2 del medesimo articolo.

A seguito della modifica, viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Collegato Lavoro 2024: nuove modifiche all’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro 2024), della Legge 20 dicembre 2024, n. 199 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160), nonché della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), con Circolare del 15 gennaio 2025, n. 3, l’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2025, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Il Collegato Lavoro 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 28 dicembre 2024 e vigente dal 12 gennaio 2025, racchiude al suo interno varie disposizioni in materia di lavoro volte, in particolare, a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e a garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, nonché alcune disposizioni – di seguito riassunte – che incidono sulla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tra queste, l’articolo 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l’articolo 8 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 6 – modificando il precedente impianto normativo che, per effetto della modifica apportata al testo originario dall’articolo 1, comma 197, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), determinava conseguenze diverse in funzione della natura e della durata dell’attività svolta dal lavoratore durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale – stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Al riguardo, si osserva che la novella normativa deve essere integrata con il costante e uniforme indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa.

Il comma 2 del menzionato articolo 6 conferma, inoltre, che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla Struttura territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Il medesimo comma prevede altresì che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (modello UNILAV), sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui trattasi.

Si evidenzia, infine, che il nuovo testo dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015 elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione – precedentemente indicate come “imprese fornitrici di lavoro temporaneo” – in quanto la specifica normativa in materia di termini di trasmissione che riguarda le suddette agenzie, prevedendo che la comunicazione (modello UNISOM) possa essere inviata dalle stesse entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, non riveste carattere preventivo.

Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni

Con l’entrata in vigore della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina della compatibilità tra trattamenti di integrazione salariale e svolgimento di altra attività lavorativa, affiancando alle regole già consolidate un ulteriore obbligo informativo in capo al lavoratore beneficiario della CIGO.

L’intervento non incide sul presupposto sostanziale del diritto alla prestazione – già ridefinito dal Collegato Lavoro 2024 mediante la riscrittura dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015 – ma agisce sul piano procedurale e relazionale, rafforzando i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’ammortizzatore.

In particolare, a decorrere dal 18 dicembre 2025, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario coperto da CIGO è tenuto:

  • non solo a rendere la prescritta comunicazione alla struttura territoriale dell’INPS;
  • ma anche a informare tempestivamente il datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale, attestando di aver adempiuto agli obblighi verso l’Istituto.

Si tratta di un adempimento ulteriore e autonomo, che si affianca – senza sostituirle – alle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente.

La ratio della disposizione è chiaramente individuabile nell’esigenza di tutelare le imprese che anticipano il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori sospesi, evitando che l’emersione successiva di redditi incompatibili determini il disconoscimento di periodi già erogati, con conseguenti recuperi a carico del datore di lavoro.

In tale ottica, il legislatore rafforza il principio di trasparenza nella fruizione degli ammortizzatori sociali, attribuendo rilievo centrale alla correttezza informativa del prestatore.

La novella assume rilievo anche sotto il profilo delle conseguenze giuridiche dell’inadempimento. Resta ferma, infatti, la previsione secondo cui l’omessa comunicazione all’INPS dell’attività lavorativa comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, con effetti estesi all’intero periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A ciò si aggiunge ora una possibile rilevanza sul piano del rapporto individuale di lavoro: la mancata informativa al datore di lavoro, in quanto violazione di un obbligo imposto direttamente dalla legge, può assumere rilievo disciplinare, incidendo sull’assetto degli obblighi di diligenza e collaborazione gravanti sul lavoratore beneficiario della CIGO.

Il Decreto Semplificazioni, dunque, non modifica il perimetro oggettivo delle incompatibilità tra integrazione salariale e altro lavoro, ma rafforza il sistema di responsabilità del lavoratore, introducendo un meccanismo volto a prevenire abusi e a rendere più lineare e tracciabile la gestione dei trattamenti di sostegno al reddito, con un impatto significativo anche sull’esercizio dei poteri datoriali.

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