COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 12 GENNAIO 2026
È legittima la condanna a carico dell’imprenditore per l’occultamento delle scritture contabili anche se la contabilità è ricostruita con la sola copia delle fatture rinvenute dal cliente.
Occultamento delle scritture contabili
La Corte di Cassazione nel confermare la condanna inflitta dai giudici del merito, con la sentenza n. 40787, del 19 dicembre , ha respinto il ricorso di un imprenditore confermando la condanna per l’occultamento delle scritture contabili.
Nel caso in esame la Corte di Appello, con sentenza pronunziata nel dicembre 2024, ha riformato quella del settembre 2023, con la quale il Tribunale aveva assolto un libero professionista dal reato di cui all’art. 10, del D.Lgs. n. 74/2000, a lui contestato per avere, in qualità di libero professionista, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, occultato una serie di documenti contabili dei quali è obbligatoria la conservazione, relativi agli anni di imposta dal 2014 al 2019.
Avendo il Tribunale ritenuto che la condotta, meramente omissiva attribuita al libero professionista, non avesse integrato gli estremi del reato oggetto di contestazione, la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale ha, viceversa, osservato che il ricorrente aveva emesso una serie di fatture nel corso degli anni di imposta indicati (come era risultato a seguito delle richieste formulate nei confronti dei soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con il medesimo in detti periodi), con la conseguenza che si erano verificate le condizioni che imponevano di conservare una copia del documento.
La Corte territoriale ha, pertanto, dichiarato la penale responsabilità del libero professionista e, “disapplicata la recidiva”, lo ha condannato, considerato il fatto che egli non ha versato neppure una minima parte delle somme dovute per le imposte.
Avverso tale decisione il libero professionista è ricorso in Cassazione, lamentando, in particolare che la Corte territoriale, tramite una interpretazione estensiva, ha ritenuto ricorrere gli estremi della condotta delittuosa anche in caso di omessa conservazione della documentazione, quando secondo la sua interpretazione, avrebbe dovuto essere sanzionata tramite le disposizioni contenute nell’art. 9, del D.Lgs. n. 471/1997, esclusivamente sotto il profilo dell’illecito amministrativo.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il fatto che, in assenza di motivazione alcuna, la durata delle pene accessorie previste in caso di condanna per uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n. 74/2000, per le quali il legislatore non ha previsto una durata fissa, sia stata commisurata, in modo superficiale ed in forma automatica, alla durata della pena principale.
La sentenza della Cassazione
Per i giudici di legittimità il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti di quanto di seguito si illustra.
Osserva la Cassazione che il ricorrente si è lamentato della ritenuta illegittimità della sentenza impugnata in relazione al vizio di violazione di legge e di motivazione per non avere la Corte territoriale provveduto alla qualificazione in termini di eventuale illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 9, del D.Lgs. n. 471/1997, la condotta posta in essere dal libero professionista e per non avere la stessa Corte dato risposta alle censure formulate dal ricorrente in merito alla questione dedotta in sede di ricorso attinente alla qualificazione giuridica del fatto a lui attribuito.
Per la Cassazione si tratta di motivazioni non fondate.
In realtà è lo stesso ricorrente che ammette il fatto che in sede di ispezione tributaria egli abbia omesso di mostrare agli agenti verificatori la documentazione contabile costituita dalla copia delle fatture da lui emesse nell’esercizio della sua attività libero professionale.
Per la Cassazione la tesi del ricorrente è errata; in realtà, come la Cassazione già in passato ha rilevato, è ben vero che il reato di cui all’art. 10, del D.Lgs. n. 74/2000, attraverso il quale è sanzionata penalmente la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione ogni qual volta ciò determina la impossibilità o la maggiore difficoltà di verificare la situazione reddituale del soggetto agente, descrive una fattispecie distinta e separata rispetto a quella illustrata, e sanzionata, dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, il quale, a sua volta, punisce, con la sanzione amministrativa, la condotta di chi “rifiuta di esibire, dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica”:
- sia i documenti indicati al comma 1, della medesima disposizione;
- sia “altri registri, documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza” e che, pertanto,
si tratta di fattispecie fra loro diverse; ma non per questo deve ritenersi che, nel caso di specie, ricorra la seconda fra tali ipotesi e non la prima.
Per i giudici di legittimità va segnalato, infatti che:
- in primo luogo la sanzione penale è rivolta solo al caso in cui si tratti di documentazione della quale, come nella presente fattispecie, è necessaria la conservazione, laddove quella amministrativa è riferita anche alla ipotesi in cui si tratti di documentazione, purché ne sia certa l’esistenza, rilevante, sebbene non ne costituisca un obbligo la conservazione;
- in secondo luogo le due fattispecie differiscono in quanto quella penale è sviluppata attraverso una duplice tipologia di condotte, alternativamente consistenti o nella distruzione o nell’occultamento della documentazione in questione, laddove la sanzione amministrativa è invece riferita alla condotta di chi, evidentemente attraverso diversi comportamenti che non siano la distruzione o l’occultamento, sottragga la documentazione in questione all’attività ispettiva.
Che nel caso di specie si sia trattato proprio di occultamento o distruzione dei documenti contabili, ipotesi, come accennato, fra loro distinte ma entrambe ricadenti nel perimetro dell’art. 10, del D.Lgs. n. 74/2000, è fattore che è stato ricavato dalla Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi applicativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di merito ha, infatti, ricavato l’avvenuta creazione delle scritture contabili, nella specie proprio delle fatture attive, dalla circostanza che i documenti in questione, emessi nel caso dal libero professionista, siano stati trovati, nell’altro esemplare da questo emesso, presso i clienti dello stesso imputato che si sono avvalsi delle prestazioni professionali dei quali gli stessi costituiscono, dal punto di vista fiscale, il documento rappresentativo.
La Cassazione ricorda che anche sulla base di un recente orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell’atto di uno dei due esemplari in cui dev’essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro esemplare presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
Essendo stato correttamente applicato, quanto al caso in esame, il riferito principio, avendo la Corte territoriale, per un verso, rilevato che non vi erano elementi per ritenere che il libero professionista avesse istituito integralmente le scritture contabili previste dagli artt. 13 e ss. del D.P.R. n. 600/1973, ma anche che, per altro verso, la circostanza che presso i clienti dell’imputato erano state reperite le fatture attive da questo emesse, circostanza questa che deponeva inequivocabilmente nel senso della formazione di tali documenti, il cui esemplare di pertinenza dell’emittente era stato occultato o distrutto, consegue che, quanto alla prima censura formulata dal ricorrente, la sua impugnazione sia infondata.
Per converso è fondata la censura con la quale il ricorrente si è lamentato del fatto che, determinata la pena detentiva a carico del libero professionista in misura pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, la Corte territoriale ha inteso meccanicisticamente determinare anche la durata dellepene accessorie temporanee in misura pari a quella principale; in tale senso la Corte territoriale si è determinata in assenza di qualsivoglia motivazione che giustificasse tale decisione.
Per tale motivo la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per decidere in merito.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 13 ss.;
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9;
- Cass. pen., sez. III, sentenza 19 dicembre 2025 (data ud. 24 giugno 2025), n. 40787 .
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