2° Contenuto: Bozza Dichiarazione IVA annuale 2026: nuovi righi per la logistica e “svolta” operativa sulle società non operative

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 12 GENNAIO 2026

Le bozze del modello IVA annuale 2026 (dichiarazione 2025), pubblicate il 19 dicembre 2025, confermano l’impianto complessivo del dichiarativo ma introducono due segnali di discontinuità ad alta valenza operativa. Da un lato, compaiono nuovi righi nei quadri VE e VJ per gestire l’opzione di assolvimento dell’IVA da parte del committente nel comparto trasporto-movimentazione-logistica, disciplinata dall’art. 1, commi 5965, della Legge n. 207/2024 e dal Provvedimento AdE n. 309107/2025, con coerenti richiami di prassi (FAQ AdE 10 settembre 2025circolare n. 14/2025). Dall’altro lato, il modello recepisce – quantomeno sul piano dichiarativo – l’arretramento delle penalizzazioni IVA “automatiche” per le società non operative ex art. 30, Legge n. 724/1994, dopo i rilievi di incompatibilità eurounitaria (artt. 9 e 167, Direttiva n. 2006/112/CE; CGUE 7 marzo 2024, causa C-341/22) e le disapplicazioni della Cassazione (tra cui Cass. nn. 27038/2025 e 25705/2025). Chiude il quadro un passaggio rilevante nelle istruzioni sul rimborso IVA: in linea con Ris. AdE n. 20/2025 e con Cass., SS.UU., n. 13162/2024, viene esplicitato che può rientrare nel perimetro del rimborso anche l’IVA su opere realizzate su beni di terzi, con ricadute pratiche su VX4 (codice 4) e sulla gestione delle correttive.

Bozze modello IVA 2026: assetto generale e novità “mirate”

Il rilascio del 19 dicembre 2025 delle bozze del modello IVA annuale 2026 (dichiarazione per il 2025) e delle istruzioni non modifica, nella sostanza, architettura e numero dei quadri: l’impostazione resta stabile e continuativa rispetto al modello precedente.

Le innovazioni sono circoscritte ma “sensibili” perché incidono su due aree dove, negli ultimi mesi, si sono concentrati interventi normativi e contenzioso:

  1. logistica/trasporto: gestione dichiarativa dell’opzione che sposta il versamento IVA sul committente;
  2. società non operative: riduzione/abbandono di automatismi dichiarativi collegati alla perdita del credito IVA.

Tabella: Quadro di sintesi: cosa cambia (e dove) nel modello IVA 2026

AreaNovità in bozzaQuadro/rigo interessatoRazionale operativo
Logistica (opzione versamento IVA dal committente)Inseriti righi/campi dedicati a imponibile e imposta in regime opzionaleVE38 (campi 2-3) per prestatore;
 VJ30 per committente;
ridenominazione e nuova sezione in VJ
Allineare il dichiarativo alle regole di fatturazione e versamento dell’opzione ex Legge n. 207/2024
Società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994)Eliminati/attenuati presidi dichiarativi che “agganciavano” penalizzazioni automaticheVA15VX4VS (Sez. 1, campo 4); istruzioni su VX2Recepire l’evoluzione eurounitaria e giurisprudenziale, evitando automatismi non più sostenibili
Rimborsi IVA su opere su beni di terziChiarimento espresso nella causale rimborsoIstruzioni VX4 (codice 4)Integrare nel dichiarativo l’impostazione di Ris. AdE n. 20/2025Cass., SS.UU., n. 13162/2024

Logistica: nuovi righi VE/VJ e coerenza con fattura e prassi

Il modello si adegua al regime opzionale introdotto dall’art. 1, commi 5965, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), attuato dal Provvedimento del Direttore AdE n. 309107 del 28 luglio 2025, operativo dal 30 luglio 2025. La misura consente – per prestazioni rese tramite appalto/subappalto/affidamento o analoghi rapporti negoziali nel comparto trasporto e logistica – che l’IVA sia versata dal committente (ferma l’emissione della fattura da parte del prestatore).

Sul piano documentale, la prassi ha richiesto un presidio testuale in fattura: l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”, oltre ai dati ordinari (imponibile, aliquota, imposta), come indicato nelle FAQ AdE del 10 settembre 2025 e nella circolare n. 14/2025.

La novità dichiarativa è “simmetrica” tra chi emette la fattura (prestatore) e chi versa l’imposta (committente).

Tabella: Compilazione dichiarazione IVA 2026: opzione logistica (chi fa cosa)

SoggettoCosa indicareDove nel modello IVA 2026Dato da esporre
Prestatore (fornitore del servizio)Prestazioni rese in opzioneQuadro VE – rigo VE38, campi 2 e 3Imponibile e IVA delle prestazioni rese a imprese di trasporto/movimentazione/logistica ex art. 1, commi 5963, Legge n. 207/2024
CommittentePrestazioni ricevute per cui versa l’IVAQuadro VJ – rigo VJ30, campi 1 e 2Imponibile e IVA delle prestazioni ricevute in opzione

Quadro VJ riorganizzato: due sezioni

L’inserimento del rigo VJ30 determina un riassetto interno del quadro VJ, ora articolato in:

  • Sezione 1: “Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”;
  • Sezione 2 (nuova): “Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica”.

L’impostazione è coerente con la logica sostanziale della misura: fattura emessa dal prestatore, IVA “gestita” dal committente con regole di versamento dedicate.

Società non operative: dal contenzioso UE al “riassetto” dichiarativo

Le società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994) sono state per anni associate, sul fronte IVA, a meccanismi penalizzanti in parte “automatici”. Tuttavia, tali penalizzazioni sono state ritenute incompatibili con la Direttiva IVA, in particolare con gli artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE, dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22).

Sull’onda di questo approdo, la Cassazione ha poi disapplicato la normativa nazionale in numerose pronunce (tra cui, in via esemplificativa, Cass. nn. 27038/2025 e 25705/2025).

Nonostante ciò, il modello IVA relativo al periodo d’imposta 2024 aveva mantenuto un impianto dichiarativo che, tra le altre cose, “presidiava” la perdita del credito in presenza di specifiche condizioni triennali (richiamo operativo al rigo VA15 e al relativo codice “4”). Sul tema è intervenuta anche l’Interrogazione parlamentare n. 5-03950/2025, cui il MEF ha risposto segnalando l’assenza, nelle more di una revisione organica della disciplina delle società di comodo, di soluzioni operative definitive per il recupero dei crediti IVA.

Pur in assenza di un intervento legislativo risolutivo, la bozza del modello IVA 2026 sembra ridurre i meccanismi dichiarativi che, nella pratica, si traducevano in automatismi penalizzanti.

I principali indicatori sono tre:

  1. VA15: la casella serve a segnalare la condizione di società non operativa, ma non è più richiesto il corredo informativo “per codici” relativo alle annualità di ricorrenza della non operatività;
  2. VX4: scompare il riquadro di attestazione/auto-dichiarazione legato al non rientro nella disciplina o alla presentazione di interpello disapplicativo;
  3. VS – sezione 1, campo 4: compare una nuova casella per le società non operative che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo.

Inoltre, un segnale particolarmente significativo è rinvenibile nelle istruzioni al rigo VX2, che non richiamano più la perdita definitiva del credito IVA nella fattispecie contemplata dall’art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994 (come invece accadeva nel passato impianto dichiarativo).

Tabella: Società non operative: “prima e dopo” nel modello (focus quadri)

Punto del modelloModello precedente (logica)Bozza IVA 2026 (nuova impostazione)Impatto pratico
VA15Segnalazione + codici descrittivi della casistica (incl. cod. “4”)Segnalazione “secca” della non operativitàRiduce la “tipizzazione automatica” dei casi con effetti sul credito
VX4Presidio dichiarativo con attestazioni/istanza interpelloRiquadro non più presenteElimina un passaggio formale che spesso si traduceva in vincolo operativo
VS (Sez. 1, campo 4)Nessuna specifica per gruppo IVANuova casella per società non operative in liquidazione IVA di gruppoTracciatura mirata, senza penalizzazione automatica
IstruzioniVX2Richiami alla perdita definitiva del credito in alcuni casiNon richiamano più la perdita automatica ex art. 30, comma 4Conferma “di sistema” del superamento dell’automatismo (almeno in dichiarazione)

Rimborsi IVA e opere su beni di terzi: chiarimento “in istruzioni” e riflessi su VX4

Nelle istruzioni al quadro VX, con riferimento al rigo VX4 (causale rimborso codice 4), viene precisato – richiamando espressamente la Risoluzione AdE n. 20/2025 – che “può essere chiesta a rimborso l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi”.

Il passaggio è tutt’altro che neutro: la Ris. n. 20/2025, facendo leva anche sui principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 13162/2024), amplia la lettura dell’art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, superando un’interpretazione eccessivamente letterale della nozione di “beni ammortizzabili” e riconducendo il presupposto del rimborso ai beni di investimento destinati all’esercizio dell’attività per un arco temporale medio-lungo, anche se non “ammortizzabili” in senso civilistico-reddituale.

Come chiedere il rimborso in dichiarazione: codice, soglia e modello approvato

Se il credito IVA “qualificato” matura nel 2024 (dichiarazione IVA 2025 per 2024), la richiesta di rimborso passa – secondo le regole ordinarie – dal quadro VX. In particolare, nel modello IVA da ultimo approvato con Provvedimento AdE n. 9491/2025, la richiesta si concretizza compilando VX4 e indicando, in “causale rimborso”, il codice 4 (art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972). Resta fermo il requisito quantitativo: credito superiore a 2.582,28 euro.

Se la dichiarazione è stata presentata prima delle indicazioni della Ris. n. 20/2025 e, per prudenza, non era stato richiesto il rimborso, la via ordinaria è la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini, per riallineare VX4 alle nuove coordinate interpretative.

Crediti “stratificati” (anni antecedenti): il richiamo alla prassi storica e condizioni

Per crediti derivanti da acquisti anteriori al 2024, la prassi – già da tempo – ammette una logica “cumulativa” nell’ammontare rimborsabile: la C.M. 5 marzo 1990, n. 13 (Parte n. 11) ha affermato che, nel computo del rimborso ex art. 30, comma 2, lett. c), concorre non solo l’IVA sui beni acquistati nell’anno, ma anche quella assolta su beni acquistati in anni precedenti.

Le istruzioni al modello IVA, nel tempo, hanno però precisato condizioni operative che vanno presidiate:

  • il credito riportato a nuovo non deve essere stato già chiesto a rimborso;
  • non deve essere stato già utilizzato in compensazione “orizzontale” in F24 ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997;
  • deve risultare dalle annotazioni contabili (richiamo alla corretta registrazione ex art. 25, D.P.R. n. 633/1972 e alla tracciabilità del trascinamento della detrazione).

Coordinamento con la detraibilità “a monte” su beni di terzi

La detraibilità dell’IVA su interventi effettuati su beni di terzi, se strumentali all’attività, è oggi stabilizzata anche grazie alla giurisprudenza di legittimità: si richiamano, in particolare, Cass., SS.UU., nn. 11533/2018 e 11534/2018.

In questa cornice, alla luce delle istruzioni e della prassi richiamata, non appare necessario “ricostruire” retroattivamente il credito via integrazioni delle dichiarazioni più risalenti (ad esempio intervenendo sul quadro VN), se il credito è correttamente emerso in contabilità e riportato a nuovo secondo le regole.

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