L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 12 GENNAIO 2026
Il principio di cassa “allargato”, previsto dall’art. 51 del TUIR, rappresenta una deroga al criterio ordinario di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, consentendo di imputare al periodo d’imposta di competenza le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Tale meccanismo assume particolare rilevanza nella gestione degli adempimenti di fine anno, nella corretta certificazione dei redditi e nell’applicazione delle agevolazioni fiscali, inclusi i fringe benefit. La disciplina, pur essendo consolidata, richiede un’attenta applicazione operativa, soprattutto in relazione alla data di effettiva percezione delle somme e alla distinzione rispetto ad altre categorie reddituali per le quali il principio non trova applicazione.
Inquadramento normativo e ratio del principio di cassa allargato
Nel sistema tributario italiano, la determinazione del reddito di lavoro dipendente segue regole specifiche che si discostano, in parte, dai criteri generali applicabili alle altre categorie reddituali. Tra queste regole assume particolare rilievo il cosiddetto principio di cassa “allargato”, istituto che incide in modo significativo sulla corretta imputazione temporale delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari di redditi assimilati. Si tratta di una disciplina che, sebbene consolidata, continua a generare dubbi interpretativi e richiede particolare attenzione in sede di gestione delle retribuzioni e degli adempimenti di fine anno.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche se erogati sotto forma di liberalità. La disposizione introduce una rilevante precisazione stabilendo che si considerano percepiti nello stesso periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello cui le stesse si riferiscono. È proprio questa previsione a configurare il principio di cassa “allargato”, che consente di imputare fiscalmente al periodo d’imposta di competenza emolumenti materialmente corrisposti nei primi giorni dell’anno successivo.
Tale previsione costituisce una deroga tecnica al principio generale di cassa, secondo il quale i redditi sono tassati nel periodo in cui avviene l’effettiva percezione. Non si tratta, tuttavia, di un termine avente natura perentoria o di scadenza entro cui adempiere a obblighi fiscali o contributivi. Di conseguenza, il termine del 12 gennaio non può essere assimilato a un termine di versamento né può beneficiare delle regole civilistiche sulla proroga in caso di scadenza coincidente con un giorno festivo. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che tale data non integra un termine di prescrizione e non è quindi soggetta alle disposizioni del codice civile in materia di proroga automatica.
Ambito soggettivo di applicazione ed esclusioni
L’ambito applicativo del principio di cassa allargato non riguarda esclusivamente il lavoro dipendente in senso stretto, ma si estende anche ai redditi assimilati, come ad esempio i compensi percepiti dagli amministratori. Al contrario, tale criterio non trova applicazione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo disciplinato dall’articolo 54 del TUIR, né nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, per i quali continuano a valere regole differenti di imputazione del reddito.
Profili operativi: certificazione, modalità di pagamento e fringe benefit
Dal punto di vista operativo, il principio assume particolare rilevanza ai fini della corretta certificazione delle somme corrisposte. Le retribuzioni e i compensi riferiti all’anno 2025, se pagati entro il 12 gennaio 2026, concorreranno infatti alla formazione del reddito del 2025 e dovranno essere indicati nella relativa Certificazione Unica. Diversamente, i pagamenti effettuati oltre tale data confluiranno nel periodo d’imposta successivo, con effetti potenzialmente rilevanti in termini di conguagli fiscali, detrazioni e agevolazioni spettanti al percettore.
Un aspetto pratico di non secondaria importanza riguarda l’individuazione del momento di effettiva percezione. In caso di pagamento mediante bonifico bancario, rileva il giorno in cui il lavoratore entra concretamente nella disponibilità delle somme, ossia la data di accredito sul conto. Per gli assegni, invece, assume rilievo la data di emissione del titolo.
Il principio di cassa allargato opera anche con riferimento ai fringe benefit. I beni, i servizi e i rimborsi erogati entro il 12 gennaio 2026 si considerano fiscalmente percepiti nel 2025 e concorrono alla verifica delle soglie di esenzione previste per tale periodo d’imposta. Anche in questo caso, la data dirimente è quella dell’effettiva corresponsione e non quella di maturazione del diritto o di competenza del benefit. Le erogazioni effettuate a partire dal 13 gennaio 2026 rileveranno invece ai fini del reddito 2026 e delle soglie applicabili a tale anno.
Nel complesso, il principio di cassa allargato rappresenta uno strumento di raccordo tra competenza economica e percezione fiscale, pensato per agevolare la gestione dei flussi retributivi di fine anno. Tuttavia, la sua applicazione richiede un’attenta pianificazione da parte dei datori di lavoro e un costante coordinamento con gli adempimenti fiscali e contributivi, al fine di evitare errori di imputazione che possono riflettersi negativamente sia sul sostituto d’imposta sia sul percettore del reddito. In un contesto normativo sempre più articolato, la corretta applicazione di tale principio continua a rappresentare un aspetto centrale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel rispetto degli obblighi fiscali connessi alla determinazione del reddito.
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