COMMENTO
DI ETTORE SBANDI | 13 GENNAIO 2026
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore un contributo speciale che si applica all’atto delle spedizioni di valore inferiore ad euro 150, a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali. Si tratta di un provvedimento estremamente innovativo, che mira a disincentivare gli acquisti massivi di beni da piattaforme e-commerce, ormai estremamente popolari e che si intende ora irregimentare in un contesto impositivo ora più rigido. La misura in questione anticipa le prossime, annunciate misure dell’Ue, a ad esse si affianca, in un contesto però particolarmente in evoluzione e destinato a modificarsi nel prossimo futuro e già nel corso del 2026, con la possibile introduzione di una analoga misura unionale, mentre l’Agenzia delle Dogane già dedica due interventi, le circolari n. 37/2025 e n. 1/2026, alla questione, assieme alle nuove norme speciali sul ravvedimento operoso.
L’imposta sulle spedizioni di modico valore – Il caso e-commerce
È da subito in vigore, “nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi”.
È questa la portata dell’art. 1, commi da 126 a 129, della Legge di Bilancio 2026, che dunque introduce un prelievo di confine con un intento di cassa e, insieme, di indirizzo, nella volontà di deviare, ridurre o disincentivare l’acquisto massivo di beni da piattaforme e-commerce che, di base, stoccano beni sul territorio extra UE.
Tale contributo, in particolare, si applica alle spedizioni di beni:
- provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea,
- il cui valore dichiarato non è superiore a 150 euro.
ed è individuato nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
La norma, poi, si preoccupa di precisare che questo contributo – della cui natura si può indagare ma che pare chiaramente una misura pari ad un dazio o di altro prelievo di effetto equivalente, e perciò non pacificamente compliant al diritto doganale internazionale e, soprattutto, unionale – “si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione”.
Da un lato, questa espressione pare voglia proteggere la misura da eventuali censure di carattere unionale – del resto, è una misura che mette l’Italia e che altri Paesi UE, sugli stessi flussi, non hanno, mentre il quadro di franchigia dai dazi è il medesimo – e, dall’altro lato, inquadra l’attività di verifica, accertamento, riscossione in un framework naturale, noto e strutturato, come è quello proprio dei diritti doganali e di confine.
Ad ogni modo, il contributo si applica:
- alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano esse riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Restando di fatto solo escluse le operazioni di sdoganamento per merci a seguito passeggero, che non possono rientrare nella definizione di spedizione.
Modelli dichiarativi e di riscossione – Le circolari Dogane n. 37/2025 e n. 1/2026
Subito all’entrata in vigore della disposizione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la circolare n. 37/2025 che ha fornito le prime istruzioni operative per disciplinare un elemento che, effettivamente, si presenta come una forte novità, oltre che un unicum nel panorama interno.
Anzitutto, viene fornita una definizione di spedizione, visto che il (con)tributo è riferito all’applicazione di 2 euro per, appunto, ogni “spedizione”. Per tale finalità, già utile per l’applicazione del Regolamento n. 1186/2009 sulle franchigie, si rimanda alla specifica prassi della Commissione Europea che ha fornito una definizione di spedizione attraverso le Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020, per cui la “spedizione” (consignment) viene definita come segue: “Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.
Quindi, viene individuato il debitore che, in coerenza con le richiamate disposizioni del Codice doganale UE è, senz’altro, il dichiarante importatore o l’importatore ed il suo rappresentante.
Inoltre,
- per le dichiarazioni ordinarie (H1), il contributo verrà liquidato tra i diritti di confine e il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi per l’applicazione del contributo, è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio) come determinato ai sensi degli artt. da 69 a 76 del Codice doganale unionale (quindi trasporto e spedizioni incluse)
- per le dichiarazioni semplificate (H7), quelle cioè su cui poggia il sistema del commercio elettronico, la questione si complica parzialmente, perché queste dichiarazioni sono pensate per non poter liquidare altri diritti, se non l’IVA, come per legge. Qui, nelle more dell’adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia, la contabilizzazione del contributo avverrà secondo le modalità di contabilizzazione periodica prevista per i dazi di cui all’art. 105, paragrafo 1, secondo capoverso CDU, pertanto ogni 15 giorni, con versamento in cassa dei contributi maturati.
Inoltre, il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi l’applicazione del contributo, è il valore intrinseco:
- per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle Autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
- per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.
Le difficoltà e gli impatti della misura, come registrati dagli operatori di settori, sono stati fin da subito enormi e, a dire il vero, hanno impattato anche l’autorità doganale; di talché, l’Agenzia delle Dogane stessa, con la circolare 1/2026, ha integrato la circolare 37/2025, osservando che sia il sistema informativo dell’Agenzia, sia quello degli operatori del settore specifico, necessitano di interventi di adeguamento per poter operare correttamente ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo in esame al momento della registrazione della dichiarazione doganale o, comunque, per la contabilizzazione periodica dei contributi dovuti.
In questa logica, poggiando sulla vacatio legis della legge tributaria prevista in via generale dal comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), è stato individuato un periodo transitorio, che terminerà il 28 febbraio 2026, in cui i contributi sulle spedizioni interessate dovuti per le importazioni come definite nella circolare 37/2025 ed effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento, sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025 da presentarsi entro il 15 marzo 2026.
Per le importazioni registrate a partire dal 1° marzo 2026, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/2025, precisandosi però che durante il periodo transitorio l’assenza del codice tributo 159, di cui alla circolare 37/2025, nel tracciato dichiarativo H1, non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l’applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento.
Il ravvedimento in dogana – La circolare n. 38/2025
In parallelo con la circolare n. 37, è pubblicata, in chiusura d’anno, la circolare n. 38/2025, che fornisce le linee guida per il ravvedimento operoso in dogana, con una procedura peculiare che, tuttavia, si pone nel solco ordinario della misura deflativa, molto regolamentata dalla prassi dell’Agenzia Entrate e, tradizionalmente, meno da quella delle Dogane.
Anche in dogana, però, è pacifico – e ora confermato – che deve essere considerato valido il ravvedimento anche nei casi in cui il contribuente effettui i pagamenti del tributo, dei relativi interessi di mora e della sanzione in momenti successivi e non in modo contestuale.
Il cosiddetto ravvedimento frazionato è possibile sempre che:
- prima del pagamento degli interessi e della sanzione ridotta, avvenga il pagamento integrale del tributo, giacché l’importo degli interessi di mora dovuti dipende dal momento in cui il tributo viene pagato integralmente;
- la misura della sanzione sia stabilita tenendo conto del momento in cui la stessa viene pagata e non del momento in cui è stato completato il pagamento del tributo.
Per quanto concerne gli interessi dovuti dalla data di nascita dell’obbligazione doganale e fino alla data di effettivo pagamento del tributo, l’art. 49delle DNC dispone che tali interessi debbano essere calcolati come segue:
- per i diritti doganali, costituenti diritti di confine, nella misura indicata dall’art. 114 CDU, tasso BCE maggiorato di due punti percentuali;
- per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Vengono così forniti due codici tributo per procedere al ravvedimento direttamente in dichiarazione, utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso:
- 430 (50% dell’importo);
- 432 (50% dell’importo).
Contestualmente, il contribuente, a ravvedimento perfezionato, dovrà effettuare una comunicazione via PEC all’Ufficio doganale competente utilizzando il modello allegato alla circolare, in riscontro al quale l’Ufficio effettuerà i conseguenti controlli, dandone comunicazione al contribuente alla mail che lo stesso ha indicato nella comunicazione.
Qualora all’esito del controllo sull’avvenuto ravvedimento, l’Ufficio dovesse constatare il mancato pagamento, in tutto o in parte, del tributo, degli interessi o della sanzione, procederà alle relative attività di accertamento/riscossione e contestazione/irrogazione.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 126, 127, 128 e 129;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 30 dicembre 2025, n. 38/2025;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 30 dicembre 2025, n. 37/2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circ. 7 gennaio 2026, n. 1/2026 .
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.