2° Contenuto: Agricoltura e regime agricolo: focus dei Commercialisti

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Analisi del recente Documento dei Commercialisti su fiscalità delle imprese agricole e regime forfetario

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 13 GENNAIO 2026

Il Documento dei Commercialisti, con un taglio pratico-operativo, analizza il rapporto tra il regime forfetario e la fiscalità delle imprese agricole, evidenziando le criticità derivanti dalle peculiarità del settore; dalla lettura del focus, articolato con esempi, emerge la necessità di valutare se le modalità applicative del regime, originariamente pensato per una platea eterogenea di piccole imprese con una struttura meno complessa, siano idonee e possano convivere con un sistema “particolare” quale quello delle aziende agricole caratterizzate da un regime fiscale specifico.

Il recente Documento di ricerca sull’agricoltura e il regime forfetario

È stato pubblicato sul portale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella giornata del 23 dicembre 2025, il Documento dal titolo “L’agricoltura e il regime forfetario: prospettive di convivenza” a cura dello stesso CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti; il Documento, in particolare, si concentra sulla disciplina del reddito agrario e del reddito d’impresa, con particolare riferimento all’art. 32 del TUIR e ai regimi IVA applicabili. Vengono esaminate le condizioni di accesso ed esclusione dal regime forfetario in presenza di attività agricole e non agricole.

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che la complessità del sistema fiscale agricolo, unita alla natura duplice di molte attività imprenditoriali che affiancano all’attività agricola altre tipologie di attività economiche, richiede un’attenta analisi del quadro normativo. Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la definizione delle condizioni specifiche in cui un contribuente può adottare il regime forfetario nel caso in cui svolga contemporaneamente un’attività agricola, regolamentata da un regime fiscale distinto, e un’attività non agricola.

Il regime agricolo: imposte dirette e IVA

L’imprenditore agricolo è il soggetto che esercita una delle seguenti attività (art. 2135 c.c.):

  • coltivazione del fondo;
  • silvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • attività connesse alle precedenti.

Per attività di coltivazione del fondosilvicoltura e allevamento di animali si intendono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

È imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, ridotti al 25% per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate (art. 1, D.Lgs. n. 99/2004; artt. 5 e 17, Reg. CE n. 1257/1999).

La figura dell’IAP rileva solo per l’applicazione della normativa statale, ma la verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica è demandata – ad ogni effetto – alle Regioni.

È richiesto, altresì, che dall’esercizio dell’attività agricola consegua un reddito pari ad almeno il 50% del proprio reddito “globale di lavoro”.

I soggetti che operano nel comparto agricolo, sotto il profilo delle imposte sul reddito, possono essere soggetti alla disciplina propria del reddito fondiario ovvero a quella del reddito d’impresa:

  • nel primo caso, il reddito verrà determinato su base catastale;
  • nella seconda ipotesi, in base alle risultanze delle scritture contabili.

Sono, invece, soggetti a disciplina del reddito d’impresa gli imprenditori agricoli costituiti sotto forma di società di persone, s.r.l., s.p.a., cooperative, enti pubblici o privati aventi scopo esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, oltre alle persone fisiche esercenti le attività elencate in precedenza.

redditi fondiari dei terreni sono quelli derivanti dai terreni situati nel territorio dello Stato italiano, iscritti o iscrivibili nel Catasto, con attribuzione di rendita. I terreni situati all’estero producono redditi diversi.

redditi fondiari si distinguono in:

  1. reddito dominicale del terreno;
  2. reddito agrario;
  3. reddito dei fabbricati.

Il reddito fondiario (art. 26 del TUIR) concorre a formare il reddito complessivo del soggetto che possiede l’immobile a titolo di proprietà (enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale), anche se l’immobile è concesso in comodato (Ris. Agenzia delle Entrate n. 394/E/2008).

Il regime speciale IVA per i produttori agricoli è disciplinato dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 e prevede una detrazione forfettizzata dell’imposta. Questo regime si applica alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Il regime agricolo IVA
1. si applica ai produttori agricoli indipendentemente dal volume d’affari realizzato;
2. la detrazione dell’IVA è forfettizzata: si calcola applicando le percentuali di compensazione all’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli;
3. l’IVA sulle vendite si calcola applicando le aliquote IVA ordinarie;
4. l’eventuale debito d’imposta è pari alla differenza fra l’IVA sulle vendite e l’IVA detraibile determinata con le percentuali di compensazione.

I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o prevedono di realizzare in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro possono beneficiare del regime di esonero, a condizione che il volume d’affari sia composto per almeno 2/3 da prodotti compresi nella Tab. A, Parte I.

Per le attività agricole connesse l’art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce di determinare in via forfetaria l’IVA dovuta riducendo della metà l’IVA applicata sui corrispettivi di tali attività.

Rientrano in questa casistica l’agriturismo e l’enoturismo.

Il regime forfetario

Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente
conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). 
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini IVA di presumere la sussistenza dei requisiti.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (Allegato n. 2, alla Legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Persona fisica con doppia attività: ipotesi di applicazione del regime forfetario

Evidenzia il Documento dei Commercialisti che il regime forfetario rappresenta un’opportunità per i contribuenti con partita IVA, caratterizzata da una tassazione agevolata e minori obblighi contabili. Tuttavia, quando un soggetto esercita due attività economiche differenti, emergono alcuni aspetti da valutare attentamente per determinare l’applicabilità di questo regime.

Vediamo di analizzare alcuni esempi (descritti in modo molto esaustivo) contenuti nel Documento dei Commercialisti in commento.

Domanda: Un soggetto titolare di partita IVA svolge attualmente l’attività di agricoltore. Il contribuente è anche titolare di un negozio di commercio di detersivi. Può adottare il regime forfetario per questa nuova attività?
Risposta: Vi possono essere le seguenti situazioni:
se l’attività agricola è svolta entro i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, in regime speciale IVA, allora è consentito avvalersi del regime forfetario per l’ulteriore attività;
se l’attività agricola è svolta entro i limiti dell’art. 32 del TUIR, in regime ordinario IVA, sarà ugualmente possibile avvalersi del regime forfetario per l’ulteriore attività;
se l’attività agricola supera i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR ed è svolta in regime speciale IVA, con reddito d’impresa per la parte eccedente determinato in modo forfetario, non si ritiene possibile accedere al regime forfetario per eventuali ulteriori attività svolte;
se l’attività agricola supera i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR ed è svolta in regime speciale IVA, con reddito d’impresa per la parte eccedente determinato in modo ordinario, non si ritiene possibile accedere al regime forfetario per eventuali ulteriori attività svolte;
se l’attività agricola supera i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR ed è svolta in regime ordinario IVA, con reddito d’impresa per la parte eccedente determinato in modo forfetario, non è possibile applicare il regime forfetario alle ulteriori attività esercitate.
Esempio n. 1
Marco Rossi è un agricoltore che coltiva cereali su un terreno di otto ettari. Oltre all’attività agricola, decide di aprire un piccolo negozio di commercio all’ingrosso di abbigliamento. Si chiede se può applicare il regime forfetario alla nuova attività commerciale?
Analisi
l’attività agricola rientra nei limiti previsti dall’art. 32 del TUIR; quindi, genera reddito agrario e non d’impresa;
l’attività agricola è soggetta al regime speciale IVA (art. 34, D.P.R. n. 633/1972), ma ciò non influisce sulla possibilità di aderire al regime forfetario per altre attività;
il negozio di commercio all’ingrosso di abbigliamento è un’attività distinta e può accedere al regime forfetario se tutti i requisiti di accesso al regime previsti dalla Legge n. 190/2014 sono soddisfatti.
Nel caso in cui il contribuente svolga anche un’attività agricola di allevamento senza avvalersi del regime speciale IVA, ma decida, avendo la facoltà di farlo, di optare a consuntivo per la determinazione del reddito secondo i metodi ordinari per la parte eccedente, ossia sulla base della differenza tra i costi e i ricavi, non sarà possibile adottare il regime forfetario per altre attività di impresa. 
Esempio n. 2
Marco Rossi è un agricoltore che coltiva grano. Oltre alla sua attività agricola, dichiara di occuparsi anche della ricerca e della selezione di grani per un pastificio italiano, senza alcun vincolo di subordinazione. Il pastificio, in piena autonomia, decide se acquistare il grano e ne concorda direttamente il prezzo con il venditore. Per questa attività di selezione, Marco Rossi riceve un compenso, generalmente corrisposto dall’acquirente del grano. Si chiede se tale attività possa essere considerata connessa o debba qualificarsi come attività commerciale e se, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge n. 190/2014, possa rientrare nel regime forfetario.
Analisi
L’art. 56-bis, comma 3, del TUIR stabilisce che il reddito derivante dalla fornitura di servizi ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del Codice civile sia calcolato applicando un coefficiente di redditività del 25%, sui corrispettivi registrati ai fini IVA.
L’art. 2135 definisce l’imprenditore agricolo come colui che svolge attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, a condizione che queste ultime siano svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali “normalmente impiegate nell’attività agricola principale esercitata.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E, del 14 maggio 2002, (par. 2) precisa che tali attività devono rispettare due requisiti:
soggettivo: essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo;
oggettivo: impiegare prevalentemente attrezzature o risorse aziendali destinate all’attività agricola principale. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate (circolare 15 novembre 2004, n. 44/E, par. 3) ha ribadito che per rientrare tra le attività connesse, la fornitura di servizi non deve configurarsi come attività principale per dimensione, capitale o risorse impiegate.
L’attività svolta da Marco Rossi, pur soddisfacendo il requisito soggettivo, si basa esclusivamente sulle sue competenze personali senza l’uso prevalente di risorse aziendali.
Ciò significa che il servizio reso risulta funzionale ad acquisire uno dei fattori produttivi dell’impresa agricola (propria o di terzi) con la conseguenza che nella fattispecie rappresentata l’attività svolta manca del requisito oggettivo che caratterizza le attività agricole connesse.
Inoltre, Marco Rossi non sfrutta una propria risorsa aziendale rappresentata dalle “conoscenze tecniche acquisite” per fornire un servizio ad altri coltivatori a fronte dei quali percepisce un compenso dagli stessi. Al contrario, la sua attività si configura come un’attività di intermediazione a favore del pastificio, dal quale riceve il compenso, proponendo le tipologie di grano migliori da acquistare. Qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge n. 190/2014, Marco Rossi potrà quindi avvalersi del regime forfetario per l’esercizio di tale attività.

Partecipazione in una società semplice agricola e applicazione del regime forfetario

La lett. d), del comma 57, dell’art. 1, della Legge n. 190/2014, evidenzia lo Studio dei Commercialisti, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5” del TUIR.

Nella fattispecie in oggetto, l’elemento chiave è stabilire se la società semplice esercita o meno attività d’impresa:

  1. se la società semplice non svolge “attività d’impresa”, ciò non rappresenta un ostacolo all’applicazione del regime forfetario, ad esempio, per l’attività di bar;
  2. se la società semplice esercita “attività d’impresa”, potrebbe configurarsi una causa ostativa all’accesso al regime forfetario per l’ulteriore attività commerciale svolta.

Lo Studio dei Commercialisti prende in considerazione il caso del sig. Mario Rossi sia titolare di partita IVA, esercente l’attività di bar. Oltre alla sua attività commerciale, Mario possiede una partecipazione in una società semplice agricola. Mario vorrebbe sapere se può avvalersi del regime forfetario per la sua attività commerciale, considerando la sua partecipazione nella società agricola.

La Guida dei Commercialisti analizzi i possibili scenari
A. Società agricola svolge attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR (regime speciale IVA)
Dettagli:
attività agricola: la società semplice agricola rispetta i limiti dell’art. 32 del TUIR e applica il regime speciale IVA;
partecipazione: il sig. Mario possiede una partecipazione in questa società agricola.
Il sig. Mario può applicare il regime forfetario per l’attività commerciale.
La partecipazione in una società che produce reddito agrario e non d’impresa non preclude l’accesso al regime forfetario.
Mario possiede una quota del 15% in una società semplice agricola che opera nel settore della coltivazione di cereali. L’attività agricola è assoggettata al regime speciale IVA e genera reddito fondiario.
A partire dal 2024, Mario decide di avviare una nuova attività commerciale che, in tal caso, può beneficiare del regime forfetario.
B. Società agricola svolge attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR (regime ordinario IVA)
Dettagli:
attività agricola: la società semplice agricola rispetta i limiti dell’art. 32 del TUIR e applica il regime ordinario IVA;
partecipazione: il sig. Mario possiede una partecipazione in questa società agricola.
Il sig. Mario può applicare il regime forfetario per l’attività commerciale. In questo caso, la partecipazione non rappresenta una causa ostativa all’adozione del regime forfetario.
Il sig. Mario detiene una partecipazione del 5% in una società semplice agricola che opera entro i limiti dell’art. 32 del TUIR.
Questa attività genera reddito fondiario e consente a Mario di applicare il regime forfetario per la nuova attività commerciale che intende avviare.
C. Società agricola svolge attività oltre i limiti dell’art. 32 del TUIR (regime speciale IVA) Dettagli:attività agricola: la società semplice agricola supera i limiti dell’art. 32 del TUIR e applica il regime speciale IVA;partecipazione: Mario possiede una partecipazione in questa società agricola. Mario non può applicare il regime forfetario per l’attività commerciale.Superando i limiti dell’art. 32 del TUIR, l’attività agricola si qualifica, per l’eccedenza, come attività d’impresa, per cui la partecipazione in tale società configura una causa ostativa per l’applicazione del regime forfetario alla nuova attività commerciale.Il sig. Mario detiene nel 2024 una partecipazione del 10% in una società semplice agricola che ha superato i limiti dell’art. 32 del TUIR, generando quindi reddito d’impresa.
In questa ipotesi, il sig. Mario non può applicare il regime forfetario per la sua attività commerciale nel 2024.
D. Società agricola svolge attività oltre i limiti dell’art. 32 del TUIR (regime ordinario IVA) 
Dettagli:
attività agricola: la società semplice agricola supera i limiti dell’art. 32 del TUIR e applica il regime ordinario IVA;
partecipazione: Mario possiede una partecipazione in questa società agricola.
Il sig. Mario non può applicare il regime forfetario per l’attività commerciale, in quanto la partecipazione in una società semplice che svolge attività agricola oltre i limiti dell’art. 32 del TUIR genera reddito d’impresa, precludendo l’accesso a tale regime.

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