CIRCOLARE MONOGRAFICA
Studio di un investimento Industria 4.0: analisi applicativa e profili operativi
DI CARLA DE LUCA | 13 GENNAIO 2026
Analizziamo l’applicazione della nuova disciplina degli iper-ammortamenti introdotta dall’art. 1, commi 427–436 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ad un investimento qualificato effettuato da una società a responsabilità limitata operante nel settore manifatturiero.
Il caso
L’intervento, realizzato nel corso del periodo d’imposta 2026, riguarda l’acquisizione di un sistema integrato Industria 4.0 del valore complessivo di 6.750.000,00 euro (comprensivo di oneri accessori e al netto dell’IVA detraibile), consistente in un macchinario robotico interconnesso e relativo sistema gestionale, rientrante nell’Allegato IV alla citata Legge di Bilancio. L’operazione determina un risparmio fiscale complessivo di 2.100.000,00 euro (aliquota IRES 24%), ripartito su un periodo di sei esercizi (2026-2031), attraverso il meccanismo della maggiorazione del costo ammortizzabile secondo la logica “a scaglioni” prevista dalla norma agevolativa: 180% fino a 2,5 milioni di euro (primo scaglione) e 100% per la quota eccedente fino a 10 milioni di euro (secondo scaglione). Il presente studio esamina l’iter di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la corretta quantificazione del costo agevolabile, la dinamica applicativa della maggiorazione in funzione degli scaglioni di investimento, il piano temporale di fruizione dell’agevolazione attraverso variazioni in diminuzione extracontabili, nonché le criticità operative connesse alla vincolistica, alle cause di decadenza e alle modalità di gestione dichiarativa.
Inquadramento sistematico della fattispecie
La disciplina degli iper-ammortamenti rappresenta una significativa discontinuità rispetto al previgente sistema incentivante basato sul credito d’imposta 4.0, reintroducendo – con rilevanti modifiche strutturali – il meccanismo agevolativo già noto al nostro ordinamento nel periodo 2016-2019. La scelta legislativa di tornare al modello della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, anziché proseguire con lo strumento del tax credit, risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa e di immediata fruibilità del beneficio da parte delle imprese, eliminando le problematiche connesse alla capienza fiscale e alla gestione dei crediti non utilizzati.
Sotto il profilo temporale, merita evidenziare come la norma non preveda alcun meccanismo di prenotazione con termine “lungo”, a differenza di quanto previsto per i precedenti crediti d’imposta: rileva pertanto esclusivamente il momento di effettuazione dell’investimento nel periodo 1° gennaio 2026-30 settembre 2028, determinato secondo le ordinarie regole di competenza ex art. 109 TUIR. Nel caso di specie, la consegna del bene il 15 giugno 2026 colloca senza dubbio l’operazione all’interno della finestra temporale agevolativa.
Verifica dei requisiti di accesso: profili critici
L’analisi preliminare dei requisiti di spettanza assume carattere dirimente ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione. Il comma 428 dell’art. 1della Legge n. 199/2025 subordina espressamente il beneficio al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali. Si tratta di condizioni di carattere permanente, il cui venir meno nel corso del periodo di fruizione del beneficio potrebbe comportare profili di decadenza dall’agevolazione.
Nel caso in esame, la società ha prudentemente acquisito:
- Certificazione HSE aggiornata, attestante la conformità dell’ambiente di lavoro alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;
- DURC in corso di validità, da rinnovare periodicamente per tutta la durata dell’ammortamento fiscale.
Raccomando vivamente di implementare un sistema di monitoraggio continuativo di tali requisiti, inserendo specifici alert nel calendario fiscale aziendale con cadenza trimestrale, onde evitare situazioni di inadempimento che potrebbero pregiudicare l’intero impianto agevolativo.
Determinazione del costo agevolabile: aspetti tecnico-contabili
La quantificazione del costo rilevante ai fini dell’iper-ammortamento richiede particolare attenzione, dovendo rispettare i criteri di cui all’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR. Nel caso di specie:
- costo di acquisto: € 6.500.000,00;
- oneri accessori di diretta imputazione: € 250.000,00;
- costo fiscalmente rilevante: € 6.750.000,00.
Gli oneri accessori – che presumibilmente includono costi di trasporto, installazione, messa in funzione, perizie tecniche e collaudi – sono correttamente inclusi nella base agevolabile, in conformità ai principi contabili OIC 16, espressamente richiamati dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare AdE n. 4/2017).
Si evidenzia che l’IVA detraibile (€ 1.575.000,00) è correttamente esclusa dal computo, mentre l’eventuale IVA indetraibile ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 avrebbe invece dovuto concorrere alla determinazione del costo agevolabile. Nel caso in esame, operando la società in regime di piena detraibilità, tale problematica non si pone.
Aspetto critico: è esclusa dal costo agevolabile l’eventuale perizia giurata o attestazione di conformità richiesta ai fini della fruizione del beneficio (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/2017), trattandosi di onere connesso esclusivamente all’ottenimento dell’agevolazione e non al processo di acquisizione del bene.
Applicazione della logica “a scaglioni”: calcolo della maggiorazione
Il meccanismo incrementale previsto dalla norma si articola su tre fasce progressive, applicabili cumulativamente sull’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo agevolato:
| Scaglione | Soglia | Maggiorazione | Risparmio IRES (24%) |
| Primo | Fino a € 2.500.000 | 180% | 43,2% |
| Secondo | Da € 2.500.001 a € 10.000.000 | 100% | 24,0% |
| Terzo | Da € 10.000.001 a € 20.000.000 | 50% | 12,0% |
Nel caso concreto, l’investimento di € 6.750.000,00 determina:
| Primo scaglione Base: € 2.500.000,00 Maggiorazione (180%): € 4.500.000,00 |
| Secondo scaglione Base: € 4.250.000,00 (da 2,5 milioni a 6,75 milioni) Maggiorazione (100%): € 4.250.000,00 |
| Terzo scaglione: non applicabile (investimento < € 10.000.000) |
| Maggiorazione complessiva: € 8.750.000,00 |
Piano di ammortamento fiscale e fruizione temporale
L’agevolazione si struttura come deduzione extracontabile ex art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, senza alcun impatto sul bilancio civilistico. Sul piano operativo:
| Bilancio civilistico |
| Iscrizione del bene al costo storico: € 6.750.000,00 |
| Ammortamento secondo coefficienti civilistici (presumibilmente 20%) |
| Nessuna evidenza della maggiorazione fiscale |
| Dichiarazione dei redditi |
| Variazione in diminuzione extracontabile pari alla quota di maggiorazione proporzionale |
| Ripartizione secondo coefficienti D.M. 31 dicembre 1988 (20% nel caso di specie) |
| Applicazione della riduzione al 50% per il primo anno ex art. 102, comma 2, TUIR |
Articolazione temporale:
| Anno | Ammortamento civilistico | Ammortamento fiscale ordinario | Quota iper-ammortamento | Variazione in diminuzione | Risparmio IRES |
| 2026 | € 675.000 | € 675.000 (10%) | € 875.000 (10% di 8750.000*) | € 875.000 | € 210.000 |
| 2027 | € 1.350.000 | € 1.350.000 (20%) | € 1.750.000 (20% di 8.750.000) | € 1.750.000 | € 420.000 |
| 2028 | € 1.350.000 | € 1.350.000 (20%) | € 1.750.000 (20% di 8.750.000) | € 1.750.000 | € 420.000 |
| 2029 | € 1.350.000 | € 1.350.000 (20%) | € 1.750.000 (20% di 8.750.000) | € 1.750.000 | € 420.000 |
| 2030 | € 1.350.000 | € 1.350.000 (20%) | € 1.750.000 (20% di 8.750.000) | € 1.750.000 | € 420.000 |
| 2031 | € 675.000 | € 675.000 (10%) | € 875.000 (10% di 8750.000*) | € 875.000 | € 210.000 |
Risparmio fiscale complessivo: € 2.100.000,00 (considerando la maggiorazione corretta di € 8.750.000,00 × 24% IRES)
Aspetti dichiarativi e compliance amministrativa
La fruizione dell’agevolazione richiede un puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi:
| Modello REDDITI 2027 (periodo d’imposta 2026) |
| Sezione: “Altre variazioni in diminuzione” |
| Importo: € 875.500 |
| Causale: “Iper-ammortamento beni strumentali 4.0 – art. 1, co. 427-436, L. 199/2025” |
Comunicazioni al GSE: A differenza dei precedenti iper-ammortamenti (2016-2019), la nuova disciplina prevede l’obbligatorietà di comunicazioni preventive da presentare telematicamente tramite la piattaforma GSE, analogamente a quanto previsto per i crediti d’imposta 4.0. Il D.M. attuativo MIMIT-MEF, non ancora emanato alla data odierna (gennaio 2026), definirà:
• contenuto e modalità delle comunicazioni;
• tempistiche di presentazione;
• documentazione tecnica necessaria;
• certificazioni richieste.
Si raccomanda di monitorare attentamente la pubblicazione di tale Decreto, in quanto la mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni potrebbe precludere l’accesso al beneficio.
Vincolistica e cause di decadenza: risk management
L’art. 1, comma 433 della Legge n. 199/2025 prevede un vincolo di mantenimento dei beni agevolati per un periodo corrispondente alla durata dell’ammortamento fiscale (nel caso di specie, sei anni). Costituiscono cause di decadenza dall’agevolazione:
a) Cessione a titolo oneroso – La vendita del bene comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di recuperare a tassazione le quote di maggiorazione già dedotte, maggiorate di interessi. È tuttavia possibile neutralizzare tale effetto mediante:
- sostituzione con bene avente analoghe o superiori caratteristiche tecnologiche;
- effettuazione della sostituzione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di cessione;
- mantenimento del bene sostitutivo per il residuo periodo vincolistico
b) Delocalizzazione all’estero – Il trasferimento del bene al di fuori del territorio nazionale determina automaticamente la perdita del beneficio, salvo sostituzione con bene equivalente ubicato in Italia.
c) Destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa – L’utilizzo del bene per scopi non imprenditoriali (es. assegnazione ai soci) causa la decadenza.
d) Eventi straordinari – Operazioni di fusione, scissione, conferimento sono neutrali ai fini del mantenimento dell’agevolazione, purché la società risultante dalla trasformazione mantenga i requisiti soggettivi e oggettivi.
Particolare attenzione va prestata alle operazioni di liquidazione volontaria e procedure concorsuali, espressamente richiamate come causa di inammissibilità al beneficio.
| Raccomandazioni operative |
| Implementare un registro vincolistico dedicato, con evidenza della data di acquisizione e del termine di vincolo. |
| Inserire clausole specifiche nei regolamenti interni che subordinino la cessione di beni agevolati all’autorizzazione dell’organo amministrativo. |
| Valutare la stipula di polizze assicurative che coprano il rischio di perdita totale del bene per eventi accidentali, considerando l’impatto della decadenza dall’agevolazione. |
Coordinamento con precedenti agevolazioni e cumulo
L’art. 1, comma 431 della Legge n. 199/2025 stabilisce espressamente che l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024 (investimenti 2025 con possibile termine “lungo” al 30 giugno 2026).
| Implicazioni pratiche |
| Gli investimenti con ordine e acconto del 20% entro il 31.12.2025, che hanno ottenuto conferma dell’agevolazione 4.0, rimangono “incardinati” nel previgente regime e non possono accedere agli iper-ammortamenti. |
| Gli investimenti prenotati nel 2025 ma non confermati per esaurimento risorse possono accedere al nuovo iper-ammortamento se effettuati nel 2026-2028. |
| Gli investimenti ordinati nel 2025 senza prenotazione, consegnati nel 2026, possono fruire degli iper-ammortamenti. |
Nel caso in esame, non risultando alcuna prenotazione pregressa, l’accesso all’agevolazione è pienamente legittimo.
Impatto economico-finanziario e valutazione di convenienza
Sotto il profilo della convenienza economica, l’iper-ammortamento determina un rendimento finanziario implicito significativo, quantificabile attraverso l’analisi dei flussi di cassa:
- investimento: € 6.750.000,00
- risparmio fiscale attualizzato (tasso 3%, 6 anni): circa € 1.680.000,00
- ROI fiscale: 24,9%
Il benefico risulta particolarmente interessante se confrontato con:
- credito d’imposta 4.0 precedente (max 20% per investimenti <2,5 milioni; 10% fino a 10 milioni): nel caso di specie avrebbe generato un beneficio di circa € 925.000,00;
- iper-ammortamento attuale: genera un beneficio di € 2.100.000,00.
Differenziale positivo: circa 1.175 milioni di euro.
Considerazione strategica: l’agevolazione è particolarmente appetibile per imprese con elevata capacità di assorbimento fiscale e progetti di investimento di importo compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro, dove l’effetto combinato dei due scaglioni massimizza il vantaggio competitivo.
Profili di attenzione e raccomandazioni finali
Sul piano normativo:
- attendere la pubblicazione del Decreto attuativo per definire tempistiche e modalità delle comunicazioni GSE;
- verificare la compatibilità con eventuali aiuti di Stato già fruiti (regime de minimis, aiuti GBER);
- monitorare eventuali chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, attesi nei prossimi mesi.
Sul piano operativo:
- costituire un dossier documentale completo contenente: fatture, perizie tecniche, attestazioni di interconnessione, certificazioni di origine UE, DURC, certificazioni sicurezza;
- predisporre check-list di controllo per la verifica annuale dei requisiti di mantenimento;
- implementare procedure di asset management che garantiscano la tracciabilità fisica del bene durante l’intero periodo vincolistico.
Sul piano contabile-amministrativo:
- inserire specifica annotazione nel libro cespiti relativa al vincolo agevolativo;
- predisporre prospetto di riconciliazione tra ammortamento civilistico e variazioni fiscali;
- verificare l’impatto sull’acconto IRES 2027, tenendo conto della disposizione di cui al comma 434 che esclude la considerazione dell’agevolazione ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta 2026.
Sul piano strategico:
- valutare l’opportunità di anticipare ulteriori investimenti entro il 30 settembre 2028 per massimizzare il vantaggio fiscale;
- considerare l’eventuale frazionamento temporale di progetti pluriennali per ottimizzare l’utilizzo degli scaglioni agevolativi;
- integrare le valutazioni sull’iper-ammortamento nelle analisi di fattibilità degli investimenti, modificando i modelli di business plan con l’impatto fiscale attualizzato.
In conclusione, il caso esaminato rappresenta un esempio paradigmatico di corretta applicazione della nuova disciplina degli iper-ammortamenti, evidenziando al contempo la complessità tecnica dell’impianto normativo e la necessità di un approccio multidisciplinare che integri competenze fiscali, contabili, tecniche e di compliance. Il significativo risparmio fiscale conseguibile giustifica pienamente l’impegno organizzativo richiesto per la gestione dell’agevolazione, rendendo l’iper-ammortamento uno strumento strategico fondamentale per supportare i processi di trasformazione digitale e innovazione tecnologica delle imprese italiane.
| Esempio pratico | |
| Scenario: società s.r.l. con investimento 2026 in beni 4.0 | |
| Dati investimento | |
| Tipo bene | Sistema gestionale connesso + macchinario robotico interconnesso |
| Data consegna bene | 15 giugno 2026 |
| Costo d’acquisto (fattura) | 6.500.000,00 € |
| Oneri accessori | 250.000,00 € |
| IVA ordinaria detraibile | 1.575.000,00 € |
| COSTO AGEVOLABILE NETTO | 6.750.000,00 € |
| STEP 1: verifica requisiti spettanza | |||
| Requisito | Verifica | Risultato | Documento |
| Titolare reddito d’impresa | s.r.l. ordinaria | ✓ OK | Visura camerale |
| Normative sicurezza lavoro | Audit HSE | ✓ OK | Certificato conformità |
| Contributi previdenziali | Regolarità DURC | ✓ OK (in corso) | DURC valido |
| Bene nuovo | Primo acquisto | ✓ OK | Fattura |
| Prodotto UE | Germania | ✓ OK | Dichiarazione origine |
| Ubicato Italia | Milano stabilimento | ✓ OK | Ubicazione immobile |
| Interconnesso | Standard TCP-IP | ✓ OK | Progetto tecnico |
| Allegato IV/V | Allegato IV | ✓ OK | Specifiche tecniche |
| STEP 2: calcolo maggiorazione scaglioni | ||||
| Scaglione | Limite inferiore | Limite superiore | Importo applicabile | Percentuale |
| 1° scaglione | 0€ | 2.500.000€ | 2.500.000€ | 180% |
| 2° scaglione | 2.500.000€ | 10.000.000€ | 4.250.000€ (da 2.5M a 6.750 M) | 100% |
| 3° scaglione | 10.000.000€ | 20.000.000€ | 0€ (investimento inferiore) | 50% |
| Totale maggiorazione | 8.750.000€ | |||
| STEP 3: piano di ammortamento e deduzioni | ||||
| Coefficiente ammortamento (DM 88) | 20% | |||
| Durata ammortamento | 5 anni | |||
| Anno | Anno | Quota ordinaria bilancio | Coeff. ridotto 1°anno | Quota ordinaria fiscale |
| 2026 | Anno 1 | 675.000 | 10% (dimezzato) | 675.000 |
| 2027 | Anno 2 | 1.350.000 | 20% | 1.350.000 |
| 2028 | Anno 3 | 1.350.000 | 20% | 1.350.000 |
| 2029 | Anno 4 | 1.350.000 | 20% | 1.350.000 |
| 2030 | Anno 5 | 1.350.000 | 20% | 1.350.000 |
| 2031 | Anno 6 | 675.000 | 10% (dimezzato) | 675.000 |
| Totale | 6.750.000 | 6.750.000 | ||
| STEP 4: calcolo risparmio fiscale | ||
| Aliquota IRES | 24% | |
| Anno | Iper-ammortamento | Risparmio IRES (24%) |
| 2026 | 875.000 | 210.000 |
| 2027 | 1.750.000 | 420.000 |
| 2028 | 1.750.000 | 420.000 |
| 2029 | 1.750.000 | 420.000 |
| 2030 | 1.750.000 | 420.000 |
| 2031 | 875.000 | 210.000 |
| Totale risparmio | 8.750.000 | 2.100.000 |
| STEP 5: impatto dichiarativo | |
| Dichiarazione anno | 2026 e 2031 |
| Modello | REDDITI 2027 (periodo 2026) |
| Sezione variazioni | Altre variazioni in diminuzione |
| Importo variazione 2026 | 875.000 |
| Descrizione | Iper-ammortamento beni 4.0 2026 – Legge 199/2025 |
| Dichiarazione anno | 2027-2030 |
| Modello | REDDITI 2028 (periodo 2027) |
| Sezione variazioni | Altre variazioni in diminuzione |
| Importo variazione 2027 | 1.750.000 |
| Descrizione | Iper-ammortamento beni 4.0 2026 – Legge 199/2025 |
| (continua per anni 2029-2031 con stessa logica) | |
| Considerazioni finali | |
| Impatto bilancio civile | ZERO – deduzione extracontabile |
| Impatto conto economico | ZERO – non risulta |
| Deducibilità reddito | SI – deduzione extracontabile in dichiarazione |
| Periodo fruizione | Dal 2026 al 2031 (6 anni ammortamento) |
| Vincolistica | Bene deve restare in Italia per 6 anni |
| Sostituzione possibile | Si, se analogo o superiore entro stesso anno |
| Rischio revoca | Cessione/delocalizzazione estero senza sostituzione |
Riferimenti normativi:
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