1° Documento Riservato: Casi pratici: la nuova disciplina degli iper-ammortamenti 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Studio di un investimento Industria 4.0: analisi applicativa e profili operativi

DI CARLA DE LUCA | 13 GENNAIO 2026

Analizziamo l’applicazione della nuova disciplina degli iper-ammortamenti introdotta dall’art. 1, commi 427436 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ad un investimento qualificato effettuato da una società a responsabilità limitata operante nel settore manifatturiero.

Il caso

L’intervento, realizzato nel corso del periodo d’imposta 2026, riguarda l’acquisizione di un sistema integrato Industria 4.0 del valore complessivo di 6.750.000,00 euro (comprensivo di oneri accessori e al netto dell’IVA detraibile), consistente in un macchinario robotico interconnesso e relativo sistema gestionale, rientrante nell’Allegato IV alla citata Legge di Bilancio. L’operazione determina un risparmio fiscale complessivo di 2.100.000,00 euro (aliquota IRES 24%), ripartito su un periodo di sei esercizi (2026-2031), attraverso il meccanismo della maggiorazione del costo ammortizzabile secondo la logica “a scaglioni” prevista dalla norma agevolativa: 180% fino a 2,5 milioni di euro (primo scaglione) e 100% per la quota eccedente fino a 10 milioni di euro (secondo scaglione). Il presente studio esamina l’iter di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la corretta quantificazione del costo agevolabile, la dinamica applicativa della maggiorazione in funzione degli scaglioni di investimento, il piano temporale di fruizione dell’agevolazione attraverso variazioni in diminuzione extracontabili, nonché le criticità operative connesse alla vincolistica, alle cause di decadenza e alle modalità di gestione dichiarativa.

Inquadramento sistematico della fattispecie

La disciplina degli iper-ammortamenti rappresenta una significativa discontinuità rispetto al previgente sistema incentivante basato sul credito d’imposta 4.0, reintroducendo – con rilevanti modifiche strutturali – il meccanismo agevolativo già noto al nostro ordinamento nel periodo 2016-2019. La scelta legislativa di tornare al modello della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, anziché proseguire con lo strumento del tax credit, risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa e di immediata fruibilità del beneficio da parte delle imprese, eliminando le problematiche connesse alla capienza fiscale e alla gestione dei crediti non utilizzati.

Sotto il profilo temporale, merita evidenziare come la norma non preveda alcun meccanismo di prenotazione con termine “lungo”, a differenza di quanto previsto per i precedenti crediti d’imposta: rileva pertanto esclusivamente il momento di effettuazione dell’investimento nel periodo 1° gennaio 2026-30 settembre 2028, determinato secondo le ordinarie regole di competenza ex art. 109 TUIR. Nel caso di specie, la consegna del bene il 15 giugno 2026 colloca senza dubbio l’operazione all’interno della finestra temporale agevolativa.

Verifica dei requisiti di accesso: profili critici

L’analisi preliminare dei requisiti di spettanza assume carattere dirimente ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione. Il comma 428 dell’art. 1della Legge n. 199/2025 subordina espressamente il beneficio al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali. Si tratta di condizioni di carattere permanente, il cui venir meno nel corso del periodo di fruizione del beneficio potrebbe comportare profili di decadenza dall’agevolazione.

Nel caso in esame, la società ha prudentemente acquisito:

  • Certificazione HSE aggiornata, attestante la conformità dell’ambiente di lavoro alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;
  • DURC in corso di validitàda rinnovare periodicamente per tutta la durata dell’ammortamento fiscale.

Raccomando vivamente di implementare un sistema di monitoraggio continuativo di tali requisiti, inserendo specifici alert nel calendario fiscale aziendale con cadenza trimestrale, onde evitare situazioni di inadempimento che potrebbero pregiudicare l’intero impianto agevolativo.

Determinazione del costo agevolabile: aspetti tecnico-contabili

La quantificazione del costo rilevante ai fini dell’iper-ammortamento richiede particolare attenzione, dovendo rispettare i criteri di cui all’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR. Nel caso di specie:

  • costo di acquisto: € 6.500.000,00;
  • oneri accessori di diretta imputazione: € 250.000,00;
  • costo fiscalmente rilevante: € 6.750.000,00.

Gli oneri accessori – che presumibilmente includono costi di trasporto, installazione, messa in funzione, perizie tecniche e collaudi – sono correttamente inclusi nella base agevolabile, in conformità ai principi contabili OIC 16, espressamente richiamati dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare AdE n. 4/2017).

Si evidenzia che l’IVA detraibile (€ 1.575.000,00) è correttamente esclusa dal computo, mentre l’eventuale IVA indetraibile ex art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 avrebbe invece dovuto concorrere alla determinazione del costo agevolabile. Nel caso in esame, operando la società in regime di piena detraibilità, tale problematica non si pone.

Aspetto critico: è esclusa dal costo agevolabile l’eventuale perizia giurata o attestazione di conformità richiesta ai fini della fruizione del beneficio (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/2017), trattandosi di onere connesso esclusivamente all’ottenimento dell’agevolazione e non al processo di acquisizione del bene.

Applicazione della logica “a scaglioni”: calcolo della maggiorazione

Il meccanismo incrementale previsto dalla norma si articola su tre fasce progressive, applicabili cumulativamente sull’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo agevolato:

ScaglioneSogliaMaggiorazioneRisparmio IRES (24%)
PrimoFino a € 2.500.000180%43,2%
SecondoDa € 2.500.001 a € 10.000.000100%24,0%
TerzoDa € 10.000.001 a € 20.000.00050%12,0%

Nel caso concreto, l’investimento di € 6.750.000,00 determina:

Primo scaglione Base: € 2.500.000,00
Maggiorazione (180%): € 4.500.000,00
Secondo scaglione Base: € 4.250.000,00 (da 2,5 milioni a 6,75 milioni)
Maggiorazione (100%): € 4.250.000,00
Terzo scaglione: non applicabile (investimento < € 10.000.000)
Maggiorazione complessiva: € 8.750.000,00

Piano di ammortamento fiscale e fruizione temporale

L’agevolazione si struttura come deduzione extracontabile ex art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, senza alcun impatto sul bilancio civilistico. Sul piano operativo:

Bilancio civilistico
Iscrizione del bene al costo storico: € 6.750.000,00
Ammortamento secondo coefficienti civilistici (presumibilmente 20%)
Nessuna evidenza della maggiorazione fiscale
Dichiarazione dei redditi
Variazione in diminuzione extracontabile pari alla quota di maggiorazione proporzionale
Ripartizione secondo coefficienti D.M. 31 dicembre 1988 (20% nel caso di specie)
Applicazione della riduzione al 50% per il primo anno ex art. 102, comma 2, TUIR

Articolazione temporale:

AnnoAmmortamento civilisticoAmmortamento fiscale ordinarioQuota iper-ammortamentoVariazione in diminuzioneRisparmio IRES
2026€ 675.000€ 675.000 (10%)€ 875.000 (10% di 8750.000*)€ 875.000€ 210.000
2027€ 1.350.000€ 1.350.000 (20%)€ 1.750.000 (20% di 8.750.000)€ 1.750.000€ 420.000
2028€ 1.350.000€ 1.350.000 (20%)€ 1.750.000 (20% di 8.750.000)€ 1.750.000€ 420.000
2029€ 1.350.000€ 1.350.000 (20%)€ 1.750.000 (20% di 8.750.000)€ 1.750.000€ 420.000
2030€ 1.350.000€ 1.350.000 (20%)€ 1.750.000 (20% di 8.750.000)€ 1.750.000€ 420.000
2031€ 675.000€ 675.000 (10%)€ 875.000 (10% di 8750.000*)€ 875.000€ 210.000

Risparmio fiscale complessivo: € 2.100.000,00 (considerando la maggiorazione corretta di € 8.750.000,00 × 24% IRES)

Aspetti dichiarativi e compliance amministrativa

La fruizione dell’agevolazione richiede un puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi:

Modello REDDITI 2027 (periodo d’imposta 2026)
Sezione: “Altre variazioni in diminuzione”
Importo: € 875.500
Causale: “Iper-ammortamento beni strumentali 4.0 – art. 1, co. 427-436, L. 199/2025”

Comunicazioni al GSE: A differenza dei precedenti iper-ammortamenti (2016-2019), la nuova disciplina prevede l’obbligatorietà di comunicazioni preventive da presentare telematicamente tramite la piattaforma GSE, analogamente a quanto previsto per i crediti d’imposta 4.0. Il D.M. attuativo MIMIT-MEF, non ancora emanato alla data odierna (gennaio 2026), definirà:
• contenuto e modalità delle comunicazioni;
• tempistiche di presentazione;
• documentazione tecnica necessaria;
• certificazioni richieste.

Si raccomanda di monitorare attentamente la pubblicazione di tale Decreto, in quanto la mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni potrebbe precludere l’accesso al beneficio.

Vincolistica e cause di decadenza: risk management

L’art. 1, comma 433 della Legge n. 199/2025 prevede un vincolo di mantenimento dei beni agevolati per un periodo corrispondente alla durata dell’ammortamento fiscale (nel caso di specie, sei anni). Costituiscono cause di decadenza dall’agevolazione:

a) Cessione a titolo oneroso – La vendita del bene comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di recuperare a tassazione le quote di maggiorazione già dedotte, maggiorate di interessi. È tuttavia possibile neutralizzare tale effetto mediante:

  • sostituzione con bene avente analoghe o superiori caratteristiche tecnologiche;
  • effettuazione della sostituzione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di cessione;
  • mantenimento del bene sostitutivo per il residuo periodo vincolistico

b) Delocalizzazione all’estero – Il trasferimento del bene al di fuori del territorio nazionale determina automaticamente la perdita del beneficio, salvo sostituzione con bene equivalente ubicato in Italia.

c) Destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa – L’utilizzo del bene per scopi non imprenditoriali (es. assegnazione ai soci) causa la decadenza.

d) Eventi straordinari – Operazioni di fusione, scissione, conferimento sono neutrali ai fini del mantenimento dell’agevolazione, purché la società risultante dalla trasformazione mantenga i requisiti soggettivi e oggettivi.

Particolare attenzione va prestata alle operazioni di liquidazione volontaria e procedure concorsuali, espressamente richiamate come causa di inammissibilità al beneficio.

Raccomandazioni operative
Implementare un registro vincolistico dedicato, con evidenza della data di acquisizione e del termine di vincolo.
Inserire clausole specifiche nei regolamenti interni che subordinino la cessione di beni agevolati all’autorizzazione dell’organo amministrativo.
Valutare la stipula di polizze assicurative che coprano il rischio di perdita totale del bene per eventi accidentali, considerando l’impatto della decadenza dall’agevolazione.

Coordinamento con precedenti agevolazioni e cumulo

L’art. 1, comma 431 della Legge n. 199/2025 stabilisce espressamente che l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024 (investimenti 2025 con possibile termine “lungo” al 30 giugno 2026).

Implicazioni pratiche
Gli investimenti con ordine e acconto del 20% entro il 31.12.2025, che hanno ottenuto conferma dell’agevolazione 4.0, rimangono “incardinati” nel previgente regime e non possono accedere agli iper-ammortamenti.
Gli investimenti prenotati nel 2025 ma non confermati per esaurimento risorse possono accedere al nuovo iper-ammortamento se effettuati nel 2026-2028.
Gli investimenti ordinati nel 2025 senza prenotazioneconsegnati nel 2026possono fruire degli iper-ammortamenti.

Nel caso in esame, non risultando alcuna prenotazione pregressa, l’accesso all’agevolazione è pienamente legittimo.

Impatto economico-finanziario e valutazione di convenienza

Sotto il profilo della convenienza economica, l’iper-ammortamento determina un rendimento finanziario implicito significativo, quantificabile attraverso l’analisi dei flussi di cassa:

  • investimento: € 6.750.000,00
  • risparmio fiscale attualizzato (tasso 3%, 6 anni): circa € 1.680.000,00
  • ROI fiscale: 24,9%

Il benefico risulta particolarmente interessante se confrontato con:

  • credito d’imposta 4.0 precedente (max 20% per investimenti <2,5 milioni; 10% fino a 10 milioni): nel caso di specie avrebbe generato un beneficio di circa € 925.000,00;
  • iper-ammortamento attuale: genera un beneficio di € 2.100.000,00.

Differenziale positivo: circa 1.175 milioni di euro.

Considerazione strategica: l’agevolazione è particolarmente appetibile per imprese con elevata capacità di assorbimento fiscale e progetti di investimento di importo compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro, dove l’effetto combinato dei due scaglioni massimizza il vantaggio competitivo.

Profili di attenzione e raccomandazioni finali

Sul piano normativo:

  • attendere la pubblicazione del Decreto attuativo per definire tempistiche e modalità delle comunicazioni GSE;
  • verificare la compatibilità con eventuali aiuti di Stato già fruiti (regime de minimis, aiuti GBER);
  • monitorare eventuali chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, attesi nei prossimi mesi.

Sul piano operativo:

  • costituire un dossier documentale completo contenente: fatture, perizie tecniche, attestazioni di interconnessione, certificazioni di origine UE, DURC, certificazioni sicurezza;
  • predisporre check-list di controllo per la verifica annuale dei requisiti di mantenimento;
  • implementare procedure di asset management che garantiscano la tracciabilità fisica del bene durante l’intero periodo vincolistico.

Sul piano contabile-amministrativo:

  • inserire specifica annotazione nel libro cespiti relativa al vincolo agevolativo;
  • predisporre prospetto di riconciliazione tra ammortamento civilistico e variazioni fiscali;
  • verificare l’impatto sull’acconto IRES 2027, tenendo conto della disposizione di cui al comma 434 che esclude la considerazione dell’agevolazione ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta 2026.

Sul piano strategico:

  • valutare l’opportunità di anticipare ulteriori investimenti entro il 30 settembre 2028 per massimizzare il vantaggio fiscale;
  • considerare l’eventuale frazionamento temporale di progetti pluriennali per ottimizzare l’utilizzo degli scaglioni agevolativi;
  • integrare le valutazioni sull’iper-ammortamento nelle analisi di fattibilità degli investimenti, modificando i modelli di business plan con l’impatto fiscale attualizzato.

In conclusione, il caso esaminato rappresenta un esempio paradigmatico di corretta applicazione della nuova disciplina degli iper-ammortamenti, evidenziando al contempo la complessità tecnica dell’impianto normativo e la necessità di un approccio multidisciplinare che integri competenze fiscali, contabili, tecniche e di compliance. Il significativo risparmio fiscale conseguibile giustifica pienamente l’impegno organizzativo richiesto per la gestione dell’agevolazione, rendendo l’iper-ammortamento uno strumento strategico fondamentale per supportare i processi di trasformazione digitale e innovazione tecnologica delle imprese italiane.

Esempio pratico
Scenario: società s.r.l. con investimento 2026 in beni 4.0
Dati investimento 
Tipo beneSistema gestionale connesso + macchinario robotico interconnesso
Data consegna bene15 giugno 2026
Costo d’acquisto (fattura)6.500.000,00 €
Oneri accessori250.000,00 €
IVA ordinaria detraibile1.575.000,00 €
COSTO AGEVOLABILE NETTO6.750.000,00 €
STEP 1: verifica requisiti spettanza   
RequisitoVerificaRisultatoDocumento
Titolare reddito d’impresas.r.l. ordinaria✓ OKVisura camerale
Normative sicurezza lavoroAudit HSE✓ OKCertificato conformità
Contributi previdenzialiRegolarità DURC✓ OK (in corso)DURC valido
Bene nuovoPrimo acquisto✓ OKFattura
Prodotto UEGermania✓ OKDichiarazione origine
Ubicato ItaliaMilano stabilimento✓ OKUbicazione immobile
InterconnessoStandard TCP-IP✓ OKProgetto tecnico
Allegato IV/VAllegato IV✓ OKSpecifiche tecniche
STEP 2: calcolo maggiorazione scaglioni
ScaglioneLimite inferioreLimite superioreImporto applicabilePercentuale
1° scaglione0€2.500.000€2.500.000€180%
2° scaglione2.500.000€10.000.000€4.250.000€ (da 2.5M a 6.750 M)100%
3° scaglione10.000.000€20.000.000€0€ (investimento inferiore)50%
Totale maggiorazione8.750.000€
STEP 3: piano di ammortamento e deduzioni
Coefficiente ammortamento (DM 88)20%   
Durata ammortamento5 anni   
AnnoAnnoQuota ordinaria bilancioCoeff. ridotto 1°annoQuota ordinaria fiscale
2026Anno 1675.00010% (dimezzato)675.000
2027Anno 21.350.00020%1.350.000
2028Anno 31.350.00020%1.350.000
2029Anno 41.350.00020%1.350.000
2030Anno 51.350.00020%1.350.000
2031Anno 6675.00010% (dimezzato)675.000
Totale6.750.0006.750.000
STEP 4: calcolo risparmio fiscale 
Aliquota IRES24% 
AnnoIper-ammortamentoRisparmio IRES (24%)
2026875.000210.000
20271.750.000420.000
20281.750.000420.000
20291.750.000420.000
20301.750.000420.000
2031875.000210.000
Totale risparmio8.750.0002.100.000
STEP 5: impatto dichiarativo
Dichiarazione anno2026 e 2031
ModelloREDDITI 2027 (periodo 2026)
Sezione variazioniAltre variazioni in diminuzione
Importo variazione 2026875.000
DescrizioneIper-ammortamento beni 4.0 2026 – Legge 199/2025
Dichiarazione anno2027-2030
ModelloREDDITI 2028 (periodo 2027)
Sezione variazioniAltre variazioni in diminuzione
Importo variazione 20271.750.000
DescrizioneIper-ammortamento beni 4.0 2026 – Legge 199/2025
(continua per anni 2029-2031 con stessa logica)
Considerazioni finali
Impatto bilancio civileZERO – deduzione extracontabile
Impatto conto economicoZERO – non risulta
Deducibilità redditoSI – deduzione extracontabile in dichiarazione
Periodo fruizioneDal 2026 al 2031 (6 anni ammortamento)
VincolisticaBene deve restare in Italia per 6 anni
Sostituzione possibileSi, se analogo o superiore entro stesso anno
Rischio revocaCessione/delocalizzazione estero senza sostituzione

 Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427436.

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