CIRCOLARE MONOGRAFICA
Chiarimenti e precisazioni per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 13 GENNAIO 2026
L’INPS – con Circolare 30 dicembre 2025, n. 156– ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.
Come da prassi, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
Premessa
Come ogni anno, l’INPS ha pubblicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
La Circolare n. 156/2025 rende note le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
– elementi variabili della retribuzione;
– massimale contributivo e pensionabile;
– contributo aggiuntivo IVS dell’1%;
– conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
– fringe benefit esenti non superiori al limite di euro 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;
– mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
– auto aziendali a uso promiscuo;
– prestiti ai dipendenti;
– conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
– rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
– gestione delle operazioni societarie.
Il provvedimento INPS ha, poi, riepilogato le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso UniEmens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
I datori di lavoro potranno effettuare le suddette operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026).
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
Nell’analisi che segue, si dettaglierà la Circolare in specie.
Elementi variabili della retribuzione
Gli eventi o elementi considerati, ex D.M. 7 ottobre 1993 , sono i seguenti:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Per gestire le variabili retributive e/o contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute – a livello individuale – deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.
Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile
Com’è noto, l’art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Tale massimale – pari, per l’anno 2025, ad euro 120.607,00 – deve:
– essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT;
– essere applicato per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui al richiamato art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile deve essere pari a zero, mentre deve continuare a essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per l’anno 2025, tale limite è risultato pari ad euro 55.448,00 (che, rapportato a 12 mesi, è pari ad euro 4.621,00).
Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, viene chiarito che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2026, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2025 di euro 55.448,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2026.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% di cui al D.L. n. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.
Fringe benefit
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000 , il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.
Tale limite è elevato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2025 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti modalità:
- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2025, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore all’importo di euro 1.000 o di euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
- provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Auto aziendali concesse ad uso promiscuo
L’art. 1, comma 48 , Legge di Bilancio 2025 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 51, comma 4 , lett. a), del TUIR, prevedendo che: “[…] per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1 , lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.
La medesima disposizione normativa ha, inoltre, previsto che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4 , lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Il valore del compenso in natura determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, relativo all’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori concessi a uso promiscuo, rientra nella disciplina di cui all’art. 1, comma 390 , Legge n. 207/2024, che dispone l’innalzamento ad euro 1.000 per la generalità dei dipendenti e, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico l’elevazione ad euro 2.000 della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
Recupero del contributo di solidarietà del 10% su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà, previsto nella misura del 10%.
Una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia, istituito mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, apprestato contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
| Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, di seguito indicati. Codice Significato L938 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS. L939 Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002. |
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