4° Contenuto Riservato: Compensazione dei crediti erariali: nuova stretta dal 2026

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 14 GENNAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sulla disciplina della compensazione dei crediti erariali mediante modello F24, riducendo da 100.000 a 50.000 euro la soglia di debiti iscritti a ruolo oltre la quale è preclusa la compensazione. L’intervento si inserisce in un quadro normativo stratificato, volto a rafforzare le attività di riscossione e i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate, con specifiche esclusioni per talune tipologie di crediti e per le compensazioni c.d. verticali. La nuova disciplina richiede particolare attenzione operativa da parte dei contribuenti, soprattutto in presenza di scadenze soggette a decadenza.

Riduzione della soglia di preclusione alla compensazione e quadro normativo di riferimento

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore interviene nuovamente in materia di compensazione dei crediti mediante la delega di pagamento ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997; la finalità è, ancora una volta, quella di favorire la riscossione, atteso che, in presenza di somme iscritte a ruolo o di carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, occorre previamente procedere al pagamento di tali importi.

In particolare, l’articolo 1, comma 116, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 modifica l’importo previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248riducendo la soglia che preclude la compensazione a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2025 pari a 100.000 euro).

L’articolo 37 in parola è stato novellato dall’articolo 1, comma 94 , lettera b), della Legge n. 213/2023, che ha inserito il comma 49-quinquies , successivamente sostituito dall’articolo 4 del D.L.  n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 67/2024 . Per effetto di tale disciplina, con decorrenza dal 1° luglio 2024 è stata esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per i contribuenti che presentano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge n. 311/2004 e dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tale soglia è ridotta a 50.000 euro.

La Legge n. 199/2025 ha inoltre disposto la modifica dell’articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, adottato in attuazione della riforma fiscale prevista dalla Legge n. 111/2023 ), che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, andrà a disciplinare la materia.

Ambito oggettivo della preclusione e crediti esclusi

L’esclusione dalla possibilità di avvalersi della compensazione riguarda i crediti erariali di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, compresi i crediti d’imposta; restano invece esclusi i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17, ossia i contributi previdenzialidovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Controlli preventivi, sospensione delle deleghe e compensazioni escluse

Il divieto di compensazione è immediatamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate grazie alle disposizioni che prevedono il controllo preventivo delle compensazioni di cui all’articolo 37, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, del D.L. n. 223/2006. In particolare, tali norme obbligano i contribuenti che intendono utilizzare crediti in compensazione a ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 relativi alla compensazione del credito annuale o infrannuale IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, nonché dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di procedere al controllo dell’utilizzo del credito. La delega è eseguita, con conseguente effettuazione dei pagamenti e delle compensazioni indicate, solo se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione. In caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Non rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni i crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sono altresì esclusi dalla sospensione i crediti del sostituto d’imposta oggetto di compensazione c.d. “verticale” o “interna”. Si tratta, in particolare, delle compensazioni che, fino a concorrenza delle ritenute fiscali presenti nella medesima delega di pagamento, sono effettuate all’interno del medesimo tributo, anche se mediante l’utilizzo del modello F24. Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i rimborsi effettuati dal sostituto d’imposta nell’ambito delle operazioni di assistenza fiscale, nonché le eccedenze di ritenute e di imposte sostitutive, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

Si tratta di profili sui quali è opportuno porre particolare attenzione, soprattutto nell’ipotesi di deleghe di pagamento relative a somme i cui termini siano soggetti a decadenza, atteso che, in presenza di crediti in compensazione per i quali operi la preclusione, la conseguenza sarebbe la mancata esecuzione del pagamento.

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