3° Contenuto Riservato: Principali scadenze 17-31 gennaio 2026 – Focus sul ravvedimento per omessa presentazione modello Redditi

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 14 GENNAIO 2026

Dal 17 al 31 gennaio 2026 vanno segnalate le seguenti scadenze: il ravvedimento, fissato al 28 gennaio, dell’acconto IVA non versato o versato in misura inferiore lo scorso 27 dicembre; il ravvedimento, fissato al 29 gennaio, dell’omessa presentazione del modello Redditi 2025 e del modello 770/2025, entrambi scaduti il 31 ottobre 2025; la sottoscrizione, entro il 31 gennaio, dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre; il versamento, entro il 31 gennaio, del contributo annuale (quest’anno fissato a 57 euro) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio e del contributo annuale (quest’anno fissato a 50 euro) da parte dei soggetti iscritti nell’Albo degli incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza.

Le principali scadenze del periodo

22 gennaio – Giovedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività – Versamento della quarta rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell’anno precedente, pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

22 gennaio – Giovedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione

Attività – Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al sesto periodo contabile (novembre-dicembre).

Soggetti obbligati – Esercenti concessionari della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640/1972.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

26 gennaio – Lunedì

IVA – Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.

Da segnalare che:

  • ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
  • non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

26 gennaio – Lunedì

IVA – Elenchi Intrastat – Quarto trimestre anno precedente

La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività – Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del quarto trimestre dell’anno precedente.

Da segnalare che:

  • ai fini fiscali, c’è soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
  • non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
  • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati – Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento trimestrale, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti per un ammontare non superiore a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Al riguardo, si rammenta che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare n. 36/E/2010).

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 gennaio – Mercoledì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento acconto IVA – Entro 30 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2025 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

  • 6013: versamento acconto per Iva mensile;
  • 6035: versamento acconto per Iva trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) per la sanzione amministrativa:

  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

b) per gli interessi:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

29 gennaio – Giovedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento per omessa presentazione del modello 770

Attività – Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione relativa al 2024 (modello 770/2025).

Soggetti obbligati – Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione modello 770/2024.

Modalità – Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 di 250 euro).

Nel modello F24, in merito alla sanzione di 25 euro, va indicato il codice tributo “8911”, inserendo nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui la violazione è stata commessa e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione.

29 gennaio – Giovedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento presentazione modello Redditi

Attività – Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione “tardiva” della dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024).

Soggetti obbligati – Sono tenuti all’adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.

È considerata ”tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del Modello Redditi.

Modalità – Ai fini della regolarizzazione del Modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare ”contestualmente” tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2024), una sanzione “ridotta” pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

31 gennaio – Sabato

IMPOSTE DIRETTE – Redditi di terreni – Denuncia variazioni

Attività – Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni.

Soggetti obbligati – Titolari di redditi di terreni.

Modalità – La denuncia va presentata all’Ufficio dell’Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni fanno riferimento, nonché allegando la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle, a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa.

31 gennaio – Sabato

IVA – Fatturazione imballaggi non restituiti

Attività – Fatturazione integrale e/o globale riguardante tutte le cessioni di imballaggi che non sono stati restituiti nel corso dell’anno solare precedente.

Soggetti obbligati – Contribuenti Iva, di regola, esercenti attività d’impresa.

Modalità – La fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di procedere a detrarre la relativa imposta, deve necessariamente contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà.

31 gennaio – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Inventario – Sottoscrizione

Attività – Sottoscrizione dell’inventario inerente al bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre.

Soggetti obbligati – Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare in contabilità ordinaria.

Modalità – I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l’inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, l’inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società.

31 gennaio – Sabato

SCRITTURE CONTABILI – Registri meccanografici ed elettrocontabili – Trascrizione su carta

Attività – La tenuta di qualsiasi registro di tipo contabile con sistemi meccanografici e/o elettronici si deve considerare regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati e delle informazioni inerenti all’esercizio o periodo d’imposta per il quale i termini per procedere alla presentazione delle inerenti dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi.

Pertanto, in sede di controlli e/o di ispezioni gli stessi si devono considerare aggiornati sugli appositi supporti magnetici se vengono contestualmente stampati all’eventuale richiesta avanzata dagli organi competenti e, ovviamente, in loro presenza.

Soggetti obbligati – Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Modalità – Trascrizione su carta dei registri meccanografici o elettronici.

31 gennaio – Sabato

VERSAMENTI – Revisori legali e società di revisione legale – Contributo annuo

Attività – Versamento del contributo annuale (euro 57) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”, tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.

Soggetti obbligati – I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Modalità – I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

  • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00: 30 alle 01: 30 per manutenzione giornaliera;
  • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http: //www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell’avviso.

Il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

31 gennaio – Sabato

VERSAMENTI – Gestori della crisi d’impresa – Contributo annuo

Attività – Versamento del contributo annuale (euro 50) ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza. L’importo del contributo va versato in un’unica soluzione tramite i servizi del sistema “PagoPA”.

Soggetti obbligati – Gestori della crisi d’impresa iscritti nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza.

Modalità – È possibile effettuare il versamento del contributo annuo, accedendo all’aera riservata, mediante PagoPA.

L’attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

Effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

L’Approfondimento
Omessa presentazione modello Redditi – Ravvedimento

Entro il 29 gennaio 2026 i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2024 (modello Redditi 2025) entro la naturale scadenza del 31 ottobre 2025, possono sanare la violazione regolarizzando la loro posizione entro 90 giorni (quindi entro il 29 gennaio 2026).
In tal caso, oltre a beneficiare delle sanzioni ridotte da ravvedimento pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo, non si incorre nella più grave violazione di omessa dichiarazione che non è ravvedibile.
Inoltre, sempre entro il 29 gennaio 2026 è possibile correggere eventuali errori commessi nella dichiarazione presentata beneficiando, anche in questo caso, degli sconti da ravvedimento.

Soggetti interessati

Possono utilizzare il ravvedimento operoso presentando la dichiarazione i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica del modello Redditi 2025 e IRAP 2025 entro il 31 ottobre 2025, che non hanno provveduto a tale adempimento.

Inoltre, il ravvedimento può essere utilizzato anche per sanare errori commessi nella dichiarazione presentata.

Dichiarazione omessa

In caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione non si considera omessa, salva l’applicazione delle sanzioni indicate di seguito.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo, in particolare, la riduzione alla metà delle sanzioni per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni.

Se il contribuente intende avvalersi del ravvedimento operoso deve:

  • presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo;
  • se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento, ridotta secondo le misure previste dalla norma sul ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Il versamento della sanzione deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da indicare nel Modello F24 per effettuare il versamento della sanzione è il seguente:

– 8911 – Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie.

Correzioni di errori commessi nella dichiarazione presentata regolarmente

Se il contribuente intende regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, quindi, per il modello Redditi 2025 entro il 29 gennaio 2026, avvalendosi del ravvedimento operoso, deve:

  • presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa), versando la corrispondente sanzione pari a 27,78 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a un nono, salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria. Tale sanzione è applicabile solo nei casi di dichiarazione integrativa per errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali; in caso contrario si applicano le sanzioni per omesso versamento, se dovuto, ridotte secondo le misure previste dal ravvedimento operoso;
  • se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. È dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento attualmente pari al 25% (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta secondo le misure previste dalla norma sul ravvedimento (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Dichiarazione presentata oltre 90 giorni

Se la dichiarazione viene presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione si considera, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Inoltre, in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura del 120% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000).

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