COMMENTO
DI ETTORE SBANDI | 14 GENNAIO 2026
Con due Decreti ministeriali (MEF e MEF/MASAF) adottati tra fine 2025 e inizio 2026, inizia il processo di implementazione ed esecuzione della riforma delle accise, con focus sul regime del gas naturale e del regime impositivo del vino dealcolato, la grande novità del settore per quanto attiene al novero di prodotti a vigilanza fiscale. Per il gas, il sistema si setta su un regime di versamento mensile, finalmente più vicino alla fatturazione ed ai consumi, mentre il vino dealcolato sarà prodotto presso depositi fiscali che garantiranno il controllo ed il pagamento dell’accisa sul prodotto estratto, ossia sull’alcol estratto e, per l’effetto, riutilizzabile in nuovi processi produttivi.
Il quadro di riforma delle accise
Il sistema delle accise è stato oggetto di rilevanti interventi di modifica, cristallizzati lo scorso anno con l’adozione del D.Lgs. n. 43/2025 che, in esecuzione della delega fiscale di cui alla Legge n. 111/2023, ha inteso riformare in senso sostanziale molti aspetti disciplinati dal TU Accise n. 504/1995, con una serie di norme sostanziali e programmatiche.
Su vari frangenti di intervento, infatti, la norma ha deciso di fermarsi per la fase esecutiva, rinviando all’adozione di Decreti ministeriali la sua concreta attuazione, Decreti che erano e sono ancora oggi molto attesi, ma che ora trovano l’adozione di due primi provvedimenti fondamentali:
- quello sul nuovo regime dell’accisa sul gas naturale e
- quello che disciplina, per la prima volta, la realizzazione di vino dealcolato, consentendo ovviamente il recupero di prodotto (alcol) rilevante ai fini del tributo.
La nuova norma, in concreto, ha inciso su questi due ambiti in maniera molto rilevante, realizzando,
- per il gas naturale, un regime che procede all’avvicinamento tra le vendite ed i pagamenti dell’accisa, tarati sull’effettivo mensile e non sul previsionale annuale, ragione per cui per ogni breve periodo d’imposta si abbina un versamento congruo e commisurato, evitando sbilanciamenti e chiudendo il sistema con dichiarazioni, poi, cumulative semestrali o annuali;
- per il vino dealcolato, la realizzazione di un prodotto sconosciuto in Italia e che ora, per molte ragioni, si presenterà sul mercato che in molti Paesi è in espansione enorme e che ora si affaccia sul mercato domestico con un riguardo particolare al rigido regime fiscale che lo connota.
Restano oggi altri Decreti da adottare, primo fra tutti quello sul SOAC, l’operatore accise affidabile, qualificato e perciò premiato, che è fortemente atteso dal sistema e che, assieme ad i due qui in commento, connoterà il regime delle accise dal 2026 e per gli anni a venire.
Il vino dealcolato – Processi e adempimenti
Con Decreto Interministeriale tra Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura, l’Italia procede all’implementazione di una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma delle accise introdotta con il D.Lgs. n. 43/2025, che consente ora, anche in Italia, la produzione di vino dealcolato, ossia di un bene che registra, a livello internazionale, tassi di crescita rilevantissimi e che si propone ora in Italia come novità di mercato che dal 2026 farà il proprio debutto allineandosi alla disciplina UE.
Dal punto di vista produttivo, la realizzazione del processo di dealcolazione (per SCC, sottovuoto o osmosi inversa) è estremamente sofisticato e comporta l’eliminazione di un componente strutturale del prodotto, che tuttavia deve mantenere intatte il più possibile le proprie caratteristiche organolettiche, presentando per ora un modello produttivo tendenzialmente costoso e sofisticato, tuttavia agli albori, soprattutto per la produzione massiva ed in scala.
In questo contesto, sta il rilievo tributario della vicenda, con la norma di base (l’art. 33-ter TUA in combinato con il D.M. n. 153/2001) ed il Decreto attuativo che mostrano un quadro rigoroso, appannaggio di soggetti già muniti di licenza fiscale e che sono qualificati come depositi fiscali di prodotti alcolici, non tanto e non solo per il prodotto vino, rilevante ai fini accise, anche se ad aliquota zero, quanto per l’estratto di alcol, anch’esso sottoposto al relativo regime impositivo.
Sono distinte due macrocategorie di soggetti:
- i soggetti EID: i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all’art. 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA a cui è consentito di effettuare, alle condizioni previste dal Decreto, processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo di 1.000 ettolitri, la fascia in concreto dei piccoli produttori;
- i soggetti DID: i soggetti, esercenti i medesimi depositi fiscali che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il predetto limite, a seguito del rilascio della apposita licenza di esercizio.
Il Decreto è impostato imponendo adempimenti dettagliati per gli EID, per poi concludere con gli adempimenti maggiori per i DID.
Per entrambi questi soggetti, di base, è necessario avanzare istanza di riconoscimento ed illustrare ogni aspetto produttivo ed industriale connesso alla nuova linea, con la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva, le caratteristiche dei misuratori, le caratteristiche tecniche del recipiente collettore e la relativa tabella di taratura, nonché la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, oltre che la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale.
Parametrata a ciò, ovviamente, è prestata idonea garanzia e sono imposti rigidi oneri di contabilizzazione e registrazione, sia per i prodotti impiegati, sia per quelli risultanti (ossia l’alcol ad imposta), verificati sul piano quali-quantitativo in maniera circolare, ogni qualvolta il recipiente di risulta sigillato è pieno e, poi, svuotato, viene nuovamente sigillato per essere ripristinate le condizion di partenza e possa riprendersi dall’inizio il processo di produzione.
Gas naturale – Acconti mensili e dichiarazioni semestrali
Con il Decreto MEF del 29 dicembre 2025 entrano in funzione i nuovi artt. 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del TUA, impostati su un regime di censimento analogo al precedente, per cui venditori ed autoproduttori devono essere autorizzati, prestando una cauzione in misura pari al 15% dell’accisa calcolata su base annua, prognostica ad inizio attività e, poi, storicizzata.
Da qui, parte il pagamento, con rate di acconto che oggi, come cennato, sono mensili e che in fase di start-up sono determinate dall’Ufficio, sia per il venditore, sia per l’autoproduttore, settando un regime con dichiarazione semestrale con rate di acconto mensili, puntuali sul venduto del mese precedente, come da somma delle fatture e delle bollette.
È evidente, per le imprese, l’esigenza di monitorare i consumi, stringere i temi della reportistica e, poi, la necessità di far confluire velocemente, ma con sicuro vantaggio, i dati di cessione con quelli rilevanti ai fini accise, per il pagamento degli acconti.
Su questo punto, si rammenta la grande, nuova distinzione tra usi domestici e non domestici, dicotomia intesa a risolvere e semplificare precedenti incertezze ma che si presenta ancora tutta costruire nelle casistiche concrete e nelle modalità di certificazione e autodichiarazione, ora regolate dal Decreto che, per i casi di esclusione o di utilizzo agevolato, impone una corresponsabilità dichiarativa dei nuovi cessionari ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000.
Ad ogni modo, in esito al periodo, si procede al conguaglio, che ha obiettivamente i termini stretti del periodo semestrale, specialmente perché riferito a ciascun ambito territoriale e dal quale deriva poi l’obbligo di pagamento a chiusura del periodo e per la nuova apertura del periodo successivo. Se è pagata accisa in meno, un apposito avviso di pagamento lo rileverà, con applicazione delle sanzioni di legge, che per il gas sono rilevanti e possono avere risvolti penali; se l’accisa è pagata in eccesso, potrà essere detratta nel periodo successivo.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 29 dicembre 2025;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 29 dicembre 2025.
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