COMMENTO
DI MATTIA MERATI | 15 GENNAIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato il regime fiscale della previdenza complementare, innalzando il limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui. Il presente contributo illustra le novità introdotte, con particolare attenzione alle regole operative per la determinazione del plafond ordinario e delle maggiorazioni previste per i lavoratori di prima occupazione.
Contesto di riferimento
Il consolidamento della previdenza complementare quale “secondo pilastro” del sistema pensionistico italiano passa anche dall’efficacia degli incentivi fiscali, individuati dal legislatore, tra gli altri, anche nella deducibilità dei contributi in fase di accumulo. La Legge del 30 dicembre 2025, n. 199 (“Legge di Bilancio 2026”), intervenendo sull’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ha aggiornato la soglia di deducibilità – ferma da più di vent’anni agli ex 10 milioni di lire – elevandola a 5.300 euro -, al fine di preservare (almeno parzialmente) l’appetibilità dello strumento.
Il regime di deducibilità ordinario: il plafond di deducibilità
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Ai sensi di tale ultimo articolo (cfr. comma 4), tali contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a:
- 5.164,57 euro, fino al periodo d’imposta 2025;
- 5.300,00 euro, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 (cfr. art. 1, comma 201, Legge di Bilancio 2026).
Il suddetto limite è unico e il calcolo della soglia deve includere sia i contributi versati direttamente dal lavoratore che quelli versati dal datore di lavoro o committente, ivi compresi i contributi versati a “fondi interni aziendali” (art. 105 TUIR e circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E). Rimane invece escluso dal plafond il conferimento del TFR.
Salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione (si veda sotto), l’eventuale parte di deduzione non utilizzata non può essere riportata agli anni successivi.
Pertanto, in caso di versamenti inferiori al limite massimo deducibile, l’ammontare residuo si perde.
Sono deducibili alle medesime condizioni e limiti anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni.
Tabella di sintesi
| Periodo d’imposta | Plafond di deducibilità ordinario | Risparmio fiscale (aliquota 43%) |
| Fino al periodo d’imposta 2025 | 5.164,57 euro | 2.220,76 euro |
| Dal periodo d’imposta 2026 | 5.300 euro | 2.279 euro |
Alcune deroghe e regole specifiche
Lavoratori di prima occupazione
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla norma che disciplina l’incremento del plafond di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione, allineando il testo alla nuova soglia “ordinaria” (cfr. art. 8, comma 6, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026).
In deroga alla regola generale per cui le deduzioni non fruite sono perse, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 e non iscritti a quella data ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, è previsto un meccanismo di conservazione e recupero della deduzione non fruita.
In sintesi, se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari i versamenti sono stati inferiori al limite ordinario (5.164,57 euro fino al 2025 e 5.300 euro dal 2026), il contribuente può beneficiare, dal 6° anno e per i successivi 20, di una deduzione maggiorata pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni ma non versati, fino ad un importo non superiore alla metà dei predetti limiti annui “ordinari”.
In sostanza:
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ed entro il dicembre 2020, i contributi non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo complementare, sono deducibili fino all’importo massimo di 7.746,68 euro annui (5.164,57 + 2.582,29);
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2021, i contributi non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo complementare, sono deducibili:
- fino all’importo massimo di 7.746,68 euro annui (5.164,57 + 2.582,29), per quelli riferiti ai periodi fino al 2025;
- fino all’importo massimo di 7.950 euro annui (5.300 + 2.650), per quelli riferiti ai periodi dal 2026 in poi.
Come chiarito dalla Risoluzione del 10 aprile 2025, n. 25, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in commento, è necessario che risultino contemporaneamente soddisfatti i due requisiti indicati dalla norma vale a dire che il contribuente sia un “lavoratore di prima occupazione” (ie., che non risulti essere titolare di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006) e che sia iscritto ad una forma di previdenza complementare.
In applicazione di tale principio, i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di “prima occupazione”‘, iniziato a decorrere dal 2007.
Familiari a carico
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 del TUIR (familiari fiscalmente a carico), spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando il limite complessivo ordinario. In altri termini, la deduzione spetta prioritariamente al familiare titolare della posizione, se capiente. Per la parte da questi non dedotta, l’onere è deducibile dal soggetto di cui il titolare è a carico, fermo restando il limite complessivo di 5.300 euro (valido dal 2026).
Coordinamento tra regole per i “familiari a carico” e le maggiorazioni delle deduzioni fiscali per i lavoratori di prima occupazione
Per la determinazione dell’ulteriore plafond previsto per i lavoratori di prima occupazione, non rilevano i contributi versati dai soggetti di cui l’aderente era fiscalmente a carico (ad esempio, i genitori) e dedotti da questi dal proprio reddito complessivo negli anni in cui l’aderente non disponeva di una propria posizione contributiva presso un ente di previdenza obbligatoria, poiché in tale periodo non sussisteva la condizione di “lavoratore di prima occupazione” (cfr. Risoluzione 10 aprile 2025, n. 25).
Diversamente, se nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare il lavoratore di prima occupazione versa, oltre ai contributi per la propria posizione, anche contributi a favore di familiari a carico (per consentirne l’adesione a quest’ultimi), deducendoli dal proprio reddito complessivo, tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità (cfr. Risposta ad interpello del 22 marzo 2024, n. 76).
Modalità di compilazione nei modelli dichiarativi
La corretta esposizione dei contributi in dichiarazione è essenziale per il riconoscimento del beneficio fiscale.
Modello 730 (Quadro E – Sezione II)
I righi interessati variano in base alla tipologia di contribuente:
- il Rigo E27 va compilato nel caso in cui si voglia beneficiare della deduzione “ordinaria” (5.164,57 euro fino al 2025 e 5.300 euro dal 2026) dei contributi previdenziali complementari versati;
- il Rigo E28 va invece utilizzato dai lavoratori di “prima occupazione” (identificabili anche tramite codice n. 3 nel punto 411 della CU) che possono beneficiare della deduzione maggiorata.
Per i contribuenti che utilizzano il Modello Redditi PF, la struttura ricalca quella del Modello 730, con i righi corrispondenti numerati da RP27 a RP31.
Gestione delle eccedenze di versamento
Se il contribuente versa contributi superiori a 5.300 euro (o 5.164,57 euro fino al 2025), la parte eccedente, non deducibile né riportabile agli anni successivi, assume la natura di “credito futuro”, poiché non sarà soggetta a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Per mantenere tale beneficio, è tuttavia necessario che l’aderente comunichi formalmente alla forma pensionistica l’importo dei contributi non dedotti (o che non saranno dedotti) entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
A fronte della comunicazione, il fondo accredita, per la parte non dedotta, l’importo su un conto individuale (“B”), le cui prestazioni non saranno tassate al momento della prestazione. Per la parte dedotte, la contribuzione è invece iscritta in un altro conto individuale (“A”).
Riferimenti normativi:
- Legge del 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 201;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10;
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
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