1° Documento Riservato: Credito d’imposta ZES Unica. Proroga 2026-2028 nella Legge di Bilancio

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Proroga investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028

DI ANDREA AMANTEA | 15 GENNAIO 2026

La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, proroga il credito d’imposta riservato alle imprese che investono nella ZES Unica, ex art. 16 del D.L. n. 124/2023. Nello specifico la proroga opera per il triennio 2026-2028. Oggetto di agevolazione saranno gli investimenti in beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature varie, terreni e fabbricati) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Vengono confermati altresì gli obblighi comunicativi legati all’accesso al credito d’imposta con comunicazione preventiva degli investimenti e successiva comunicazione integrativa.

Il credito d’imposta per la ZES Unica

Quando si parla di credito d’imposta ZES Unica si fa riferimento all’agevolazione prevista per gli investimenti nei settori diversi da quello dell’agricoltura ex art. 16 del D.L. n. 124/2023 le cui disposizioni sono state già oggetto di proroga con la Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025.

Si veda il comma 485 della Legge citata che ha esteso il credito d’imposta agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Era previsto un limite di spesa destinato alla misura pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025.

Il credito d’imposta per la ZES Unica
CosaCredito d’imposta per investimenti nella ZES Unica.
BeneficiariImprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Disposizioni attuativeDecreto 17 maggio 2024  – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR.
UtilizzoSolo in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione.
Periodo durata 
agevolazione
Investimenti 1° gennaio 2024 -15 novembre 2024.
Investimenti 1° gennaio 2025 – 15 novembre 2025.
Investimenti 
agevolati
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Limite agevolazione terreni e fabbricati in coesistenza con altri investimenti agevolatiIl valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 183/2025).
Investimento minimoNon sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro.
Limite max investimentoPer ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro.
LeasingSi assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Regole di cumulo Il cumulo è ammesso, verificata se tale la possibilità è prevista dalla normativa riferita alle ulteriori agevolazioni:
con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Regolamento UE n. 651/2014;
con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese sostenute.
Limiti intensità 
di aiuto normativa UE
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.
RegioniPiccole imprese -progetti di investimento fino a 50 mlnPiccole imprese –
progetti di investimento oltre 50 mln
Medie imprese –
progetti di investimento fino a 50 mln
Medie imprese -progetti di investimento oltre 50 mlnGrandi imprese
Campania60%40%50%40%40%
Puglia60%40%50%40%40%
Basilicata50%30%40%30%30%
Calabria60%40%50%40%40%
Sicilia60%40%50%40%40%
Sardegna50%30%40%30%30%
Molise50%30%40%30%30%
Abruzzo35%15%25%15%15%
Puglia (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta”)70%50%60%50%50%
Sardegna (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta)60%40%50%40%40%

Il credito d’imposta in parola, grazie alle previsioni di cui alla Legge n. 171/2025 potrà essere sfruttato anche dalle imprese con strutture produttive nelle Regioni Marche e Umbria che sono entrate a far parte della c.d. ZES Unica, ex art. 9, D.L. n.  124/2023.

Tali strutture produttive potranno accedere al bonus ZES Unica:

  • ma solo se impiantate in alcune zone del territorio regionale,
  • in quanto resta sempre ferma la distinzione tra zone di cui alla lett. a) dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’UE e quelle di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

Si veda il nostro approfondimento “ZES Unica. Marche e Umbria nelle Regioni agevolate” nonché la modifica con fini di coordinamento prevista al comma 438, lett. a) della Manovra.

Credito d’imposta per la ZES Unica. Proroga nella Legge di Bilancio 2026

L’art. 1, commi 438443, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), intervenendo sull’art. 16 del D.L. n. 124/2023, ha previsto la proroga, per il 2026, 2027 e 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica.

Anche dopo la proroga in esame, rimane in essere quanto già previsto dalla normativa originaria (vedi 1° paragrafo):

  • l’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione;
  • le disposizioni attuative del Decreto 17 maggio 2024ove compatibili;
  • gli obblighi di comunicazione preventiva e integrativa a pena di decadenza dall’agevolazione.

Oggetto di agevolazione in proroga saranno gli investimenti in beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature varie, terreni e fabbricati) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

La Manovra come detto conferma gli obblighi comunicativi legati all’accesso al credito d’imposta.

In particolare, gli operatori economici interessati all’agevolazione comunicano all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
  • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e
  • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione “preventiva” inviano poi la consueta comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

Comunicazione integrativa bonus ZES Unica
Anno investimentiScadenza comunicazione integrativa
2026 Dal 3 gennaio al 17 gennaio dell’anno successivo
2027
2028

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal D.M. 17 maggio 2024 del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.

Il comma 439, ultimo periodo, della Manovra dispone che: “la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.”.

Dunque come previsto per gli investimenti 2025 anche per quelli in “proroga” non sarà possibile indicare ulteriori investimenti nella comunicazione integrativa rispetto a quelli riportati nella comunicazione preventiva.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere emanato a breve, saranno approvati gli specifici modelli di comunicazione da utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica.

L’effettiva percentuale di spettanza del credito d’imposta ossia l’ammontare massimo del bonus rispetto a quanto richiesto con la comunicazione integrativa sarà definita, come avvenuto negli anni precedenti, con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Il provvedimento terrà conto delle seguenti risorse assegnate alla misura (limite di spesa):

  • 2,3 miliardi di euro per il 2026,
  • 1 miliardo di euro per il 2027 e
  • 750 milioni di euro per il 2028.

Il credito d’imposta effettivamente fruibile sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con il suddetto provvedimento, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Per gli investimenti 2025, con il Provvedimento 12 dicembre 2025, n. 570046, la percentuale è stata fissata al 60,3811%. Tuttavia per gli stessi investimenti tale percentuale potrà essere aumentata del 14,6189% e arrivare al 75% di quanto richiesto (vedi Dossier Servizio Studi del Senato e della Camera n. 580/3, vol. II).

Ciò in virtù delle previsioni di cui ai commi 448452 della Legge n. 199/2025 e nel rispetto delle condizioni ivi indicate quale ad esempio il non aver cumulato il bonus in esame con il credito d’imposta transizione 5.0, ex art. 38 del D.L. n. 19/2024.

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