SCHEDA PRATICA
DI MASSIMO BRAGHIN | 15 GENNAIO 2026
Entro il 31 gennaio 2026, il datore di lavoro che nel corso dell’anno 2025 ha occupato lavoratori con contratto di somministrazione, è tenuto a darne comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che vada oltre il 31 gennaio (Ministero Lavoro, Interpello n. 36/2012 ); in tal caso, la disposizione contrattuale costituirà un nuovo termine effettivo anche ai fini della applicazione del regime sanzionatorio.
Fonti ufficiali
Scadenzario
| Cosa | Chi | Come | Quando |
| Lavoratori somministrati | Datori di lavoro nella loro veste di utilizzatori | Con apposita comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. con: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC). | entro il 31 gennaio 2026 |
Adempimento
Il datore di lavoro che ha utilizzato soggetti somministrati, nel corso dell’anno 2025, deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) o alle rappresentanze sindacali unitarie R.S.U., o, in assenza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato:
- il numero dei contratti di somministrazione,
- la durata dei contratti,
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione deve essere presentata annualmente.
L’onere della trasmissione della comunicazione relativa ai lavoratori somministrati ricade sulle Agenzie di Somministrazione.
La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
Il D.Lgs. n. 81/2015 interviene in abrogazione degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplinavano il contratto di somministrazione di lavoro. Attraverso il contratto di somministrazione di lavoro un datore di lavoro denominato “utilizzatore” chiede all’agenzia per il lavoro autorizzata ad esercitare tale attività e denominata “somministratore”, la fornitura di prestazioni periodiche o continuative rese da soggetti terzi presso la sede di lavoro dell’utilizzatore, senza che questi lavoratori siano in alcun modo vincolati all’utilizzatore da un contratto di lavoro subordinato. Il “prestito” legittimo di personale comporta la corresponsione di un corrispettivo al somministratore per il servizio prestato, ponendo in essere di fatto due rapporti contrattuali che si sostanziano:
- nel rapporto che intercorre tra l’Agenzia di somministrazione ed il datore di lavoro utilizzatore, denominato appunto contratto di somministrazione;
- nel contratto di lavoro che si attiva tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione, per tutto il periodo in cui il lavoratore è a disposizione dell’utilizzatore.
Per l’intera durata della somministrazione, il lavoratore rimane in carico all’Agenzia di somministrazione che ne cura il rapporto di lavoro subordinato, con tutti gli adempimenti conseguenti, dall’emissione del LUL al versamento di imposte e contributi.
| IL CICLO DELLA SOMMINISTRAZIONE | ||
| UTILIZZATORE | AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE | LAVORATORE SUBORDINATO |
| Richiede all’agenzia di somministrazione una specifica professionalità | Soddisfa la richiesta inviando presso la sede dell’utilizzatore la risorsa richiesta per il periodo richiesto | È in forza presso l’Agenzia di somministrazione. |
| Fruisce della prestazione di lavoro in cambio di un corrispettivo versato all’Agenzia di somministrazione | Fornisce la prestazione di lavoro ed emette fattura per il servizio offerto | Presta la propria attività lavorativa presso l’utilizzatore |
Per tutta la durata della missione i lavoratori somministrati svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
Ambito soggettivo
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
Per effetto del D.Lgs. n. 81/2015 , la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) è stata estesa a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo.
La somministrazione a tempo determinato
La somministrazione a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
La somministrazione a tempo determinato è ammessa senza limiti nel caso di:
- lavoratori ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991;
- soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ex Regolamento UE n. 651/2014.
Limiti somministrazione a tempo indeterminato
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero di lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore all’1 gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Se l’attività è iniziata in corso d’anno, il limite percentuale si determina sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Adempimenti connessi
L’azienda utilizzatrice di lavoratori somministrati dovrà comunicare, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione stesso. Solo in caso di ragioni di urgenza e necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione.
Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi,
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
- presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.
Sanzioni
In caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro (art. 40 D.Lgs. n. 81/2015).
Il fac-simile di comunicazione
| Luogo e data …. | |||
| Spett.leR.S.A./R.S.U./OO.SS. territoriali | |||
| Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati ex art. 36 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015Il sottoscritto ………………………….., nato a …………………, il …………, residente a …………………., in Via ………………….., in qualità di Legale Rappresentante della ditta ………………………… esercente l’attività di ……………………..,Comunicache, nel corso dell’anno 2025 ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015: | |||
| NUMERO CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE CONCLUSI | DURATA | NUMERO LAVORATORI UTILIZZATI | QUALIFICA LAVORATORI |
| Il legale rappresentante……………………….. | |||
L’invio potrà avvenire tramite:
- consegna a mano,
- raccomandata con ricevuta di ritorno,
- posta elettronica certificata (PEC).
| Numero contratti | Motivi | Durata | Numero lavoratori | Qualificalavoratori |
| 3 | Organizzativo, per la gestione del reparto taglio | 62 giorni | 3 lavoratori | Operai |
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