RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 16 GENNAIO 2026
ACCERTAMENTO
Analitico-induttivo
Comportamento antieconomico e onere della prova – Cass., Sez. trib., Ord. 28 dicembre 2025, n. 34378
L’Ufficio lamenta il mancato rispetto della distribuzione dell’onere della prova tra le parti. L’accertamento analitico-induttivo consente all’A.F. in forza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, di desumere maggiori ricavi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.
Nell’accertamento analitico-induttivo fondato su un comportamento antieconomico, una volta che l’A.F. abbia fornito un quadro presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti, l’onere di provare la ragionevolezza economica dell’operazione o l’esistenza di circostanze eccezionali e valide che la giustifichino grava sul contribuente. Il giudice di merito non può ritenere assolta tale prova contraria in base a giustificazioni generiche, quali il legame di parentela con la controparte, senza una rigorosa e circostanziata valutazione della loro capacità di superare specificamente gli indizi di anomalia a fondamento della pretesa.
La formale correttezza delle scritture contabili non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, se la contabilità può considerarsi complessivamente inattendibile, perché contrastante con criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento. In tali casi, l’Ufficio può desumere, in base a presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi, con spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. ord. 27 dicembre 2018, n. 33508; ord. 6 agosto 2020, n. 16749; Cass. ord. 14 ottobre 2020, n. 22185; Cass. ord. 14 dicembre 2021, n. 39814; Cass. ord. 8 settembre 2025, n. 24773; Cass. sent. 13 novembre 2025, n. 30037).
Una volta che l’ufficio ha assolto al proprio onere di prova, spetta al contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni, anche in relazione alla loro contestata antieconomicità, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili. A fronte del complesso indiziario, che legittima la presunzione di un comportamento antieconomico, volto a celare materia imponibile, l’onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente, tenuto a dare conto dell’anomala scelta imprenditoriale compiuta.
Avviso
Attività impositiva esclusa dalle competenze del Centro operativo di Pescara – Cass., Sez. trib., Ord. 28 dicembre 2025, n. 34444
Un contribuente contesta la competenza del Centro operativo di Pescara all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto avente il proprio domicilio fiscale nel Comune di Roma.
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L. n. 78/2010, il Centro operativo di Pescara (COP) ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo l’adozione degli atti impositivi riservata all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Al COP non spetta potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l’avviso di accertamento.
In materia di diniego del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000, il COP ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, così che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente (Cass. 12 novembre 2010, n. 23003).
L’ente impositore è sempre l’Agenzia delle entrate, che si avvale della competenza tecnica del Centro operativo. Diversamente, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio del suo pieno diritto di difesa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5100).
Occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito d’imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (come tale, attratto nella competenza funzionale del COP), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ex art. 1, commi 421 e 423, della legge n. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente (Cass. sent. 20 luglio 2012, n. 12662).
Limite quantitativo per la sottoscrizione – Cass., Sez. trib., Ord. 12 gennaio 2026, n. 651
Un contribuente deduce il difetto di legittimazione attiva del funzionario delegato dal capo dell’ufficio con riguardo al valore dell’atto sottoscritto, per il superamento del limite quantitativo imposto dalla delega.
L’avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e IVA, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo, ai sensi degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972, il quale, nel rinviare alla disciplina delle imposte dei redditi richiama implicitamente l’art. 42 cit., se il contenuto della delega di firma emessa del capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2022, n. 32386); tuttavia, tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni e accessori, fatta salva l’ipotesi di atti relativi all’esclusiva irrogazione di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste: il dato è ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle norme processuali – nella specie l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 4-bis e l’abrogato art. 17-bis del decreto cit. – che così indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinazione del valore delle controversie, quantificato nell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
AGEVOLAZIONI
Energia elettrica
Pluri-gestione e rispetto di un comune tetto massimo – Cass., Sez. trib., Sent. 7 gennaio 2026, n. 366
La questione riguarda il disconoscimento parziale del credito d’imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento, portato in compensazione dalla società.
L’art. 2, comma 138, della legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), di interpretazione autentica, dell’art. 8, comma 10, lett. f), della legge n. 448/1998, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d’imposta previsto dalla disposizione menzionata, da un lato, non ha privato di tale facoltà i gestori a monte e, dall’altro, ha ammesso che l’utente finale dell’energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell’impianto o della rete che fornisce l’energia stessa, consentendo allo stesso soggetto di applicare l’agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo; ciò, tuttavia, non può comportare il superamento dello sconto massimo che può essere concesso all’utente finale e, dunque, corrispondentemente, della misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere, somma originariamente prevista in 20 lire per ogni Kwh e poi aumentata a lire 42,50.
Tutti i gestori possiedono eguale legittimazione ad attivare il meccanismo agevolativo, non risultando da alcuna disposizione il contrario, e cioè che solo il gestore dell’ultimo tratto sia legittimato a farlo. Poiché la norma precisa l’ammontare dello sconto massimo che può essere concesso all’utente finale e dunque, la misura massima del credito fiscale, in caso di più gestori, tutti essendo legittimati a concorrere all’obiettivo, la misura dello sconto praticato da ciascuno, e dunque del credito fiscale maturato, sarà misura dello sconto praticabile dall’altro e del corrispondente credito fiscale, sicché ciascuno sarà chiamato a trasferire all’utente sia lo sconto accordato dal precedente gestore sia quello proprio. Quindi, se il gestore iniziale della catena ha optato per la misura massima dello sconto, e dunque per l’utilizzo nella misura massima del credito fiscale, il gestore successivo non potrà che limitarsi a trasferire sul cliente lo sconto ricevuto dall’iniziale gestore.
IRPEF
Parente di vittima del terrorismo: esenzione IRPEF su TFR – Cass., Sez. trib., Ord. 1° gennaio 2026, n. 24
Un genitore di vittima del terrorismo sostiene che l’esenzione IRPEF si applica sull’intera pensione e non solo sulla parte corrispondente all’aumento figurativo dei versamenti contributivi.
L’esenzione IRPEF di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004, si riferisce a ogni tipologia di prestazione pensionistica e a ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all’aumento figurativo.
Il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 206/2004 prevede che a chi ha subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo, e ai loro familiari, anche superstiti (coniuge e figli e, in mancanza, genitori), sui trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il TFR o altro trattamento equipollente.
L’esenzione per le vittime del terrorismo concerne il trattamento pensionistico in quanto tale e non solo quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo e prevede, per i familiari superstiti, anche il riferimento alle pensioni dirette. Il beneficio spetta sull’intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell’aumento figurativo e su tutti i trattamenti pensionistici goduti; infatti, il dato letterale, nel prevedere l’esenzione, ne individua l’oggetto nella “pensione di cui al comma 1”, cioè nella pensione che abbia goduto dell’aumento figurativo, e non nella sua quota dovuta all’aumento figurativo (Agenzia entrate, risoluzione n. 453/E del 2008, che richiama la direttiva P.C.M. 27 luglio 2007; Cass. ord. 25 marzo 2025, n. 7958).
IMPOSTE DIRETTE
Interessi
Deducibilità interessi passivi: apertura di credito – Cass., Sez. trib., Ord. 28 dicembre 2025, n. 34424
Una società eccepisce la deducibilità degli interessi passivi corrisposti su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili di proprietà dati (o da dare) in locazione.
Prima della modifica ex art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2015, l’integrale deduzione degli interessi passivi inerenti a finanziamenti su immobili destinati alla locazione non conosceva i limiti poi introdotti, riguardanti il contenuto dell’attivo patrimoniale e la formazione dei ricavi, sicché, alcuna dimostrazione la società doveva dare sulla natura della sua attività, quale attività di gestione, essendo sufficiente, ai fini dell’integrale deducibilità, che si trattasse di impresa operante nel settore immobiliare e che il finanziamento fosse garantito da ipoteca e riguardasse immobili destinati alla locazione (Cass. 17 dicembre 2024, n. 32902).
Nella nozione di “finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”, ex art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, deve ritenersi compreso anche il contratto di apertura di credito in conto corrente.
Per effetto dell’art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, gli interessi passivi, corrisposti per finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono totalmente deducibili. L’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 147/2015, ha limitato soggettivamente la portata della norma. L’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2018, ne aveva disposto l’abrogazione, ma l’art. 1, comma 7, della legge n. 145/2018, ne ha fatta salva l’applicazione nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità delle imprese immobiliari.
Nella norma si parla di finanziamenti in generale, garantiti da ipoteca; ciò che rileva è che il finanziamento (ottenuto mediante i contratti più vari, ovvero mutuo, apertura di credito, o leasing) sia garantito da ipoteca.
E’ indifferente che gli immobili siano o meno già locati alla stipula del finanziamento e l’ambito oggettivo di applicazione della norma non può essere limitato agli interessi passivi corrisposti su finanziamenti contratti solo per l’acquisto o per la costruzione degli immobili destinati alla locazione, trattandosi di limitazione che non trova alcun riscontro nel testo normativo (Cass. 8 novembre 2024, n. 28804).
Plusvalenze
Cessione di quote societarie – Cass., Sez. trib., Ord. 26 dicembre 2025, n. 34140
La questione attiene all’individuazione del momento impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie, qualificate come redditi diversi.
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR, si considera realizzata al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico. Tale momento rileva per l’individuazione del regime di tassazione applicabile. La tassazione di tale plusvalenza è, tuttavia, regolata dal principio di cassa, sicché il reddito concorre alla formazione della base imponibile del contribuente nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo viene effettivamente percepito. La mancata percezione del prezzo non esclude, pertanto, la realizzazione della plusvalenza, ma incide solo sul differimento della sua imponibilità.
Sebbene la tassazione del reddito diverso avvenga secondo il principio di cassa, occorre distinguere il momento in cui la plusvalenza si considera realizzata da quello in cui il relativo reddito diviene imponibile per il percettore. La plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non rilevano le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali, quali l’omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l’estinzione dell’obbligazione successivamente intervenuta (Cass. 7 giugno 2018, n. 14848; Cass. 3 maggio 2019, n. 11635).
Il momento del realizzo della plusvalenza coincide con il perfezionamento del negozio di cessione a titolo oneroso, perché è in tale momento che sorge il credito al corrispettivo e, con esso, la componente positiva di reddito; questo momento è determinante per stabilire l’esistenza stessa della plusvalenza e il regime fiscale ad essa applicabile. Il momento della percezione del corrispettivo determina il periodo d’imposta in cui il reddito, già realizzato, deve essere assoggettato a tassazione, in ossequio al principio di cassa che governa la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (Cass. 7 maggio 2025, n. 11955).
PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili
Comunicazione esito controllo con iscrizione a ruolo soggetto coobbligato – Cass., Sez. trib., Ord. 27 dicembre 2025, n. 34295
La questione riguarda l’autonoma impugnabilità dell’atto allegato al ricorso (comunicazione a soggetto obbligato in solido dell’iscrizione a ruolo in esito a controllo ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972).
La comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972: “iscrizione a ruolo – soggetto obbligato in solido”, con la quale l’A.F. – a seguito di invito ad adempiere formalmente comunicato al contribuente obbligato solidale e rimasto inevaso e considerata la mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta – informa quest’ultimo della sua iscrizione a ruolo ex art. 60-bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto, data la sua natura meramente informativa, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Né tantomeno tale comunicazione essendo successiva all’atto impugnabile, qual è l’invito ad adempiere, formalmente comunicato, costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto.
Revocazione
Deposito informatico di atto d’appello digitale – Cass., Sez. trib., Ord. 28 dicembre 2025, n. 34337
L’agente della riscossione eccepisce la presenza nel fascicolo telematico del file contenente l’atto d’appello, ritualmente depositato, in formato originale sottoscritto digitalmente, con gli allegati e la prova delle notifiche PEC (files di accettazione e consegna) ai legali di controparte, il tutto in formato nativo .eml.
La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito informatico dell’atto d’appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un’interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non con il ricorso per cassazione.
Tale principio era già stato formulato in merito ai depositi analogici (Cass. ord. 28 gennaio 2022, n. 2702; Cass., Sez. U., sent. 30 giugno 2009, n. 15227). Anche in riferimento ai depositi telematici, viepiù di documenti informatici nativo-digitali, viene in conto la mera percezione del deposito del “file” in sé e per sé, a prescindere dalla sua denominazione. Per cogliere l’efficacia rappresentativa del “file” rispetto al suo contenuto, è sufficiente una semplice operazione di apertura del “file” stesso, attraverso un’interazione minimamente esperta, esigibile per definizione, a seguito dell’introduzione del processo tributario telematico, da qualsivoglia utente abilitato, giudice “in primis”.
Dunque, l’errore commesso da quest’ultimo nell’apprezzamento del deposito del “file” seguita a involgere – come nella disamina dei pieghi cartacei – un’attività meramente percettiva, a esclusione di alcuna elaborazione, men che meno in chiave valutativa. L’uso del sistema tecnologico impone, semplicemente, di adattare, al passo con i tempi e con la tecnologia, il concetto di percezione, e dunque di errore di percezione alla base dell’errore revocatorio, all’uso degli strumenti informatici.
RISCOSSIONE
Prescrizione e decadenza
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale – Cass., Sez. trib., Ord. 8 gennaio 2026, n. 398
Si discute se la prescrizione del credito relativo al contributo al SSN maturi in 5 o 10 anni. L’INPS eccepisce che, oltre alla richiesta di pagamento del contributo, aveva provato il recapito di ulteriore atto di interruzione della prescrizione, così che, alla notifica della cartella, neppure la prescrizione quinquennale era maturata.
Il contributo per il SSN è soggetto a prescrizione quinquennale, essendo compreso nella previsione di cui all’art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995, dove ha disposto la prescrizione quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell’art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall’istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente (Cass. sez. V, 5 aprile 2025, n. 8906).
Nella notifica della cartella di pagamento con raccomandata, si applica la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ex art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo se l’ente impositore invoca l’intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che deposita almeno in copia (Cass., Sez. V, 22 giugno 2018, n. 16528).
Ruolo
Ingiunzioni di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 28 dicembre 2025, n. 34336
Un agente della riscossione contesta la prescrizione delle somme intimate a titolo di interessi e sanzioni, contenute nella cartella di pagamento, dichiarata sul presupposto del decorso del termine breve tra la data di notifica della cartella e quella di notifica di tale intimazione intermedia.
Le ingiunzioni di pagamento non in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente all’8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni; quelle, invece, in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 (ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell’art. 68, comma 4-bis, lett. d, del D.L. n. 18/2020).
L’intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora, rientra negli atti tassativamente elencati all’art.19 del D.Lgs. n. 546/1992, così che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude di eccepire la prescrizione compiutasi prima dello spirare dell’anzidetto termine (Cass. sent. 21 luglio 2025, n. 20476).
La prescrizione per interessi e sanzioni è quinquennale (Cass. sent. 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. ord. 8 marzo 2022, n. 7486).
Poiché il richiamo dell’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 è integrale, comprende anche il comma 2: gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Rileva la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione: presupposto idoneo a fare scattare la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Solidarietà del sostituto d’imposta
Esclusa la responsabilità solidale del sostituito se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute – Cass., Sez. trib., Ord. 1° gennaio 2026, n. 23
Un contribuente sostiene che la solidarietà tra sostituto e sostituito è prevista solo in caso di ritenuta a titolo d’imposta e non d’acconto, eccependo che il diritto allo scomputo delle ritenute d’imposta spetta per il solo fatto di averle effettivamente subite, in ossequio ai principi di effettività del reddito e di capacità contributiva.
Se il sostituto omette di versare le somme, per le quali, però, ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, dato che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute (Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8903).
L’art. 64, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dimostra che il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimane il sostituito, dato che al sostituto è riconosciuta solo la facoltà di intervenire nel processo; pertanto, il dovere di versamento della ritenuta d’acconto integra un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta, posta ex lege in capo solo al sostituito (v. artt. 23 ss. del D.P.R. n. 600/1973). L’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 conferma tale lettura, prevedendo la solidarietà solo in caso di mancato versamento dell’acconto da parte del sostituito e solo nel caso in cui le ritenute non siano state operate dal sostituito. Ciò è in coerenza con quanto previsto dall’art. 22 del TUIR, che riconosce il diritto, in capo al sostituito, allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto.
TRIBUTI LOCALI
ICI/IMU
Concessione di beni demaniali – Cass., Sez. trib., Sent. 27 dicembre 2025, n. 34274
Si chiede chi sia soggetto passivo IMU quando il concessionario abbia trasferito a terzi il diritto superficiario e/o di utilizzo su aree oggetto di concessione e se il titolo concessorio stabilizzi, finché perduri, la fattispecie impositiva in capo al concessionario anche in caso di vicende traslative di diritti autonomi titoli di tassazione.
Nella previsione degli artt. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, in tema di ICI, e 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, in tema di IMU, la concessione di beni demaniali (o del patrimonio indisponibile) del Comune individua un nuovo e autonomo titolo d’imposta, cioè a dire un diverso e indipendente presupposto fattuale costitutivo della tassazione, che integra una nuova fattispecie impositiva, basata sull’atto amministrativo di concessione, la quale, in termini speciali e derogatori, prescinde dalla titolarità del diritto reale previsto per le altre ipotesi impositive e assorbe, ex lege, ogni questione sulla soggettività passiva dell’imposta nei confronti dell’ente impositore, restando indipendente e non incisa, a tale fine, dalle vicende circolatorie dei diritti sui beni che ne costituiscono l’oggetto.
E’ stata contemplata una nuova fattispecie impositiva, basata sull’atto amministrativo di concessione, che prescinde dalla titolarità del diritto reale previsto per le altre ipotesi impositive e deriva dalle prerogative correlate all’atto di concessione. In tale ipotesi l’identificazione del presupposto d’imposta si raccorda al godimento di un bene oggetto di concessione amministrativa (Cass. sent. 10 luglio 2025, n. 18946).
La concessione permane anche in presenza di diritti ad essa connessi e da essi derivati (nella specie, il trasferimento del diritto di superfice a terzi), per cui, finché tale titolo sussiste, ogni questione sull’individuazione del soggetto passivo nei confronti dell’ente impositore è definita e chiusa dalla norma, che lo individua nel concessionario. La concessione, per tale via, monopolizza il tema della soggettività passiva ai fini IMU (e ICI), avendo il legislatore associato ad essa la capacità contributiva che tale titolo manifesta, legandola alla disponibilità del bene in ragione del rapporto concessorio.
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