RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 16 GENNAIO 2026
CONTRATTO INTEGRATIVO
Reperibilità
L’accertamento dell’obbligo di reperibilità e il diritto all’indennità del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 18 dicembre 2025, n. 33105
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio la società datrice per ottenere il pagamento dell’indennità di reperibilità prevista dal contratto integrativo aziendale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la reperibilità consiste nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato fuori dall’orario di lavoro per un’eventuale prestazione. Si tratta di un obbligo accessorio, esso deve essere oggetto di pattuizione tra le parti, la cui esistenza può essere provata con ogni mezzo, anche indiziario.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che il lavoratore era tenuto a una costante disponibilità intrinsecamente connessa al ruolo ricoperto. La mancanza di alcuni adempimenti formali, come la consultazione delle rappresentanze sindacali, non nega il diritto del lavoratore a ricevere il compenso stabilito dalla contrattazione collettiva a fronte della prestazione effettivamente resa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
DEMANSIONAMENTO
Risarcimento danni
Il risarcimento del danno morale e relazionale in caso di dequalificazione professionale – Cass., Sez. Lav., ord. 11 dicembre 2025, n. 32359
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio denunciando il demansionamento e richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale e professionale).
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva l’illegittimità del demansionamento, ma riduceva il risarcimento applicando il concorso colposo del danneggiato poiché il lavoratore aveva rifiutato trasferimenti in sedi lontane dalla propria residenza.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte afferma che, in caso di demansionamento accertato, il danno morale e il danno professionale (patrimoniale) devono essere liquidati in modo autonomo e distinto. Il danno morale, consistente nella sofferenza interiore del dipendente, non può essere assorbito in una valutazione unitaria che comprenda il profilo professionale, né in quella del danno biologico. Inoltre qualora sia accertato un pregiudizio alla vita di relazione (danno esistenziale), derivante dalla percezione anomala della posizione lavorativa da parte dei colleghi e dell’ambiente esterno, esso deve formare oggetto di specifica liquidazione secondo le tabelle in uso.
La corte pertanto accoglie il ricorso in relazione alla liquidazione dei danni.
INPS
Contribuzione
L’onere di allegazione dei fatti costitutivi per il diritto alla rivalutazione contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32493
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio contro l’INPS per ottenere la rivalutazione della contribuzione previdenziale a causa dell’esposizione qualificata all’amianto durante la propria attività lavorativa.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva fornito elementi specifici e dettagliati sulle concrete mansioni svolte e sulle modalità di esposizione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte afferma che, in tema di benefici previdenziali per esposizione all’amianto, grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare i fatti specifici che determinano il superamento della soglia massima di tollerabilità per un periodo superiore a dieci anni. Il giudice di merito ha il compito esclusivo di valutare l’attendibilità e la concludenza delle prove, potendo escludere la rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, come la prova testimoniale o la consulenza tecnica, qualora le allegazioni iniziali siano generiche.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
LAVORATORI AGRICOLI
Decadenza
Il termine di decadenza per l’impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli – Cass., Sez. Lav., sent. 14 dicembre 2025, n. 32608
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio l’INPS per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e per veder dichiarata la non ripetibilità delle somme ricevute come indennità di disoccupazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo che, nonostante l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, fosse possibile accertare incidentalmente l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali.
L’INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva l’inosservanza del termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di cancellazione determina una decadenza sostanziale che preclude non solo la reiscrizione, ma anche qualsiasi accertamento incidentale sull’esistenza del rapporto di lavoro finalizzato a ottenere o mantenere le indennità. Non è dunque configurabile un’autonoma azione di accertamento del diritto alla prestazione che prescinda dalla tempestiva impugnazione dell’atto di esclusione dagli elenchi.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Contratto di collaborazione a progetto
Conversione automatica del co.co.pro. in rapporto di lavoro subordinato in assenza di progetto – Cass., Sez. Lav., ord. 30 novembre 2025, n. 31204
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione lamentando tra l’altro la mancata risoluzione per mutuo consenso.
Il Diritto
La corte ricorda che in assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, opera l’automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione. Il progetto non può coincidere con la mera riproposizione dell’oggetto sociale o dell’ordinaria attività aziendale, dovendo avere un obiettivo definito e distinguibile.
La corte ribadisce dunque che la presunzione legale di subordinazione derivante dalla carenza di progetto ha carattere assoluto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Retribuzione
La determinazione della retribuzione nel pubblico impiego – Cass., Sez. Lav., sent. 1 dicembre 2025, n. 31339
Il Fatto
Alcuni lavoratori del pubblico impiego agivano contro il datore di lavoro contestando l’applicazione retroattiva di un nuovo Protocollo d’intesa che aveva ridotto i loro trattamenti perequativi per prestazioni già rese.
La Corte d’Appello riteneva legittima la retroattività per garantire la certezza dei rapporti, ritenendo che la scadenza del vecchio protocollo non comportasse un diritto soggettivo a conservare il miglior trattamento.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, se il Protocollo sia munito di una durata certa, ovverosia di un termine, la regolazione ad opera di un successivo Protocollo non incontra limiti nell’introduzione di una disciplina meno favorevole a decorrere dalla scadenza del primo. Infatti, il derivare da una manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti ha l’effetto di farne operare gli effetti esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti. E questo anche se, tra lo spirare del termine del primo Protocollo e l’adozione del successivo Protocollo, vi sia un lasso di tempo nell’ambito del quale vengano rese le prestazioni tipiche e ciò perché non è dato discorrere in tal caso, di diritti quesiti, essendo ciò impedito proprio dalla scadenza del previgente Protocollo. Se invece il Protocollo sia privo di scadenza certa, soccorrono i principi generali che non consentono di rimuovere con effetto ex tunc trattamenti che fossero previsti dalla fonte, in pieno regime di efficacia, che li regolava al momento dello svolgersi della prestazione.
La corte enuncia il seguente principio di diritto: i rapporti di impiego con i docenti universitari impiegati nelle aziende sanitarie sono di diritto pubblico e non sono soggetti a regolazione attraverso la contrattazione collettiva, ma a disciplina unilaterale di fonte legale o amministrativa che risale, quanto al regime della perequazione con i medici del SSN secondo il regime del D.Lgs. n. 517 del 1999 (art. 6), sopravvenuto a quello dell’art. 31 del D.P.R. n. 731/1979 e dell’art. 102 D.P.R. n. 382 del 1980, a quanto stabilito dai Protocolli di Intesa tra le Regioni e le Università; ciononostante, i trattamenti diversificati tra i diversi Protocolli succedutisi nel tempo soggiacciono a regole analoghe a quelle stabilite per il succedersi tra contratti collettivi di minor favore, nel senso che, quando un Protocollo sia scaduto, è permesso ad un successivo Protocollo di stabilire un trattamento meno favorevole con efficacia a far data da tale scadenza, mentre non è consentito regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese nella perdurante vigenza di un precedente Protocollo o di norme di esso destinate a disciplinare il periodo transitorio.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
Il diritto del medico a mantenere l’anzianità in caso di cambio incarico – Cass., Sez. Lav., ord. 7 dicembre 2025, n. 31887
Il Fatto
Un medico specialista convenzionato chiedeva alla ASL il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in un precedente incarico di medicina generale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo che il transito configurasse un nuovo rapporto e che l’anzianità prevista dagli accordi collettivi avesse solo valenza giuridica.
Il medico ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, a norma degli accordi collettivi, il diritto all’assunzione preferenziale come specialisti ambulatoriali per chi ha già operato nel SSN non comporta l’automatico computo dell’anzianità pregressa a fini economici. L’anzianità economica è riconosciuta solo se maturata in base allo stesso titolo per evitare peggioramenti, mentre per incarichi di diversa natura l’anzianità giuridica serve solo a stabilire priorità nell’attribuzione degli incarichi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MANSIONI
Inquadramento
Il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore in caso di sostituzione di altro lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 11 dicembre 2025, n. 32369
Il Fatto
Un ufficiale di macchina nel settore nautico chiedeva l’inquadramento superiore, sostenendo che le ripetute adibizioni a tali mansioni fossero intervallate da ferie e riposi in frode alla legge per evitarne la stabilizzazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che le mansioni superiori venivano svolte solo per sostituire altri lavoratori.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nel lavoro nautico l’assegnazione a mansioni superiori non dà diritto alla promozione automatica se finalizzata alla sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto. Una volta accertata in fatto la funzione sostitutiva (con la corrispondenza cronologica con le assenze per malattia o infortunio di altri titolari), resta quindi esclusa in radice la configurabilità di un comportamento fraudolento volto a eludere l’inquadramento superiore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PENSIONE
Contribuzione
La ripetizione della somme indebitamente percepite – Cass., Sez. Lav., ord. 3 dicembre 2025, n. 31501
Il Fatto
Un professionista si opponeva alla richiesta della sua cassa previdenziale di restituzione di somme indebitamente erogate a titolo di pensione di vecchiaia per un errore di calcolo.
I il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la sussistenza dell’indebito e la legittimità del recupero entro i termini di prescrizione.
Il ricorrente ricorreva per cassazione eccependo la prescrizione e la natura privata dell’ente.
Il Diritto
La corte ricorda che la trasformazione della Cassa professionale in fondazione privata non ha rimosso il carattere pubblicistico della sua attività istituzionale di previdenza obbligatoria. E che il potere di rettificare la misura della pensione può essere esercitato entro il termine di prescrizione decennale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PUBBLICO IMPIEGO
Patto di prova
Il recesso nel periodo di prova nel pubblico impiego – Cass., Sez. Lav., ord. 13 dicembre 2025, n. 32556
Il Fatto
Un docente impugnava il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, lamentando che l’amministrazione avesse valorizzato prioritariamente le carenze relazionali con colleghi e genitori rispetto alle competenze didattiche.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo legittimo il recesso.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova nel pubblico impiego contrattualizzato ha natura discrezionale e non richiede una specifica giustificazione ai sensi della Legge n. 604 del 1966. Incombe sul lavoratore l’onere di provare che l’esito negativo sia stato determinato da motivi illeciti, discriminatori o estranei alla funzione della prova. Le capacità relazionali, organizzative e gestionali non sono elementi secondari, ma rientrano a pieno titolo tra gli standard professionali da verificare secondo la normativa vigente (D.M. n. 850/2015): la valutazione negativa anche di uno solo di questi fattori è sufficiente a fondare la legittimità del recesso, senza che il giudice possa sostituire la propria discrezionalità a quella dell’amministrazione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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