2° Contenuto Riservato: Fondo per favorire il primo insediamento di giovani agricoltori: criteri e modalità di ripartizione delle risorse

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 16 GENNAIO 2026

Sono stati resi noti i criteri e le modalità con cui ripartire, tra le Regioni e Province autonome, le risorse del Fondo per favorire il primo insediamento di giovani agricoltori. Questo è quanto prevede il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 24 ottobre 2025 pubblicato nella G.U. serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Premessa

A partire dal 2024 le risorse messe a disposizione dal Fondo per favorire l’insediamento di giovani agricoltori è pari a 15 milioni di euro annui.

Il Fondo per favorire il primo insediamento di giovani agricoltori è stato istituito dall’articolo 3, comma 1 della Legge n. 36 del 15 marzo 2024.

Le modalità operative riguardanti tale misura sono stabilite autonomamente da ogni Regione, considerando quanto previsto dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01).

Tale misura prevede un sostegno economico per attrarre ed aiutare i giovani di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, che si insediano per la prima volta come capi di un’azienda agricola, promuovendo un ricambio generazionale, l’innovazione e la sostenibilità nel settore agricolo italiano.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha il compito di verificare che i programmi regionali risultino conformi alla disciplina prevista dall’articolo 3 della Legge n. 36/2024 e al D.M. 24 ottobre 2025.
Nel caso in cui dovessero emergere difformità il Ministero comunica, nel caso dovesse ritenerlo necessario, eventuali modifiche in modo da rendere tali programmi conformi alle norme appena citate.
Inoltre le Regioni entro 18 mesi dal termine dell’anno di riferimento, devono trasmettere al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste una relazione in cui deve essere riportata:
– la rendicontazione analitica degli importi pagati ai beneficiari;
– il monitoraggio sull’applicazione ed efficacia della misura.

La relazione deve essere inviata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste tramite PECall’indirizzo: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

Interventi finanziabili

Le risorse del Fondo per favorire il primo insediamento di giovani agricoltori devono essere destinateprioritariamente per:

  • acquistare terreni e strutture necessarie ad avviare una attività imprenditoriale agricola;
  • acquistare beni strumentali dando priorità a quelli utilizzabili per accrescere l’efficienza aziendale, introdurre innovazioni riguardanti il prodotto agricolo;
  • acquistare beni strumentali per le pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e per il processo di coltivazione dei prodotti tramite l’utilizzo di tecniche di precisione;
  • ampliare l’unità minima produttiva, stabilita considerando la localizzazione, l’indirizzo colturale e l’impiego di mano d’opera, in modo da promuovere l’efficienza aziendale;
  • acquistare complessi aziendali che risultano essere già operativi.  

Ripartizione delle risorse

Ogni anno le risorse che compongono il Fondo per favorire l’insediamento di giovani agricoltori sono suddivise tra le singole Regioni e le Province autonome rispettando i criteri che AGEA ha stabilito, ovvero:

  • euro 7.500.000,00 suddivise considerando la percentuale del numero di imprese agricole presenti in ogni singola regione o provincia autonoma, rispetto al numero complessivo delle imprese agricole nazionali;
  • euro 7.5000.000,00 suddivise in base alla percentuale di giovani agricoltori presenti in ogni singola regione o provincia autonoma, rispetto al numero complessivo dei giovani agricoltori nazionali;
  • l’importo complessivo spettante ad ogni singola Regione o Provincia autonoma è dato dalla somma degli importi calcolati nei due punti precedenti.

La ripartizione del Fondo viene effettuata attraverso un Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Gli importi destinati alle Province Autonome di Trento e Bolzano devono essere versati ogni anno in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato relativo al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Entro 30 giorni a partire dal 30 dicembre 2025, data di pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 24 ottobre 2025, ogni singola Regione è tenuta ad inviare una PEC alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare al fine di comunicare i numeri dei conti correnti sui quali accreditare gli importi spettanti.  Nel caso in cui dovessero verificarsi variazioni dei conti di tesoreria spetta sempre alle regioni provvedere a comunicarlo sempre tramite PEC alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

Le comunicazioni devono essere inviate alla PEC: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it.

Nel caso in cui dovessero esserci importi che non vengono pagati ai beneficiari, le Regioni dovranno versarli al capitolo 3590 dello stato di previsione della spesa del Ministero e resteranno acquisite dall’Erario. Tali importi riferiti alle risorse stanziate per le annualità 2024 e 2025 dovranno essere versate dalle Regioni entro il 31 dicembre 2026.

La percentuale di cofinanziamento dei programmi da parte delle regioni non deve superare il 90% del costo del programma.

Le risorse relative al Cofinanziamento gravano sul capitolo di spesa 7834 dello stato di previsione della spesa del Ministero “Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo”.   

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