4° Contenuto riservato: Circolare per il Cliente del 19 gennaio 2026, n. 297

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 19 GENNAIO 2026

IN BREVE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le nuove Linee guida per la formazione continua dei Fondi interprofessionali

MLPS, D.Dirett. 9 gennaio 2026, n. 8

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale del 9 gennaio 2026, n. 8 – ha adottato le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.
Tra le altre cose, le suddette Linee guida:

  • pongono un forte accento sulla struttura organizzativa dei Fondi, imponendo l’adozione di un Regolamento generale che disciplina in modo dettagliato i processi di gestione, rendicontazione e controllo. Tale Regolamento, soggetto ad approvazione ministeriale, deve garantire la chiara separazione dei ruoli, il principio di terzietà e la prevenzione di conflitti di interesse, senza che l’approvazione comporti una presunzione di ammissibilità automatica delle spese rendicontate;
  • individuano in modo analitico le attività finanziabili, distinguendo tra attività formative aziendali, territoriali, settoriali e individuali, nonché l’ammortamento delle piattaforme di formazione a distanza. Le spese devono essere rendicontate secondo il criterio di cassa, con l’eccezione delle quote di ammortamento, che seguono il principio di competenza economica. Particolare attenzione è dedicata all’elenco delle spese ammissibili, che includono, tra l’altro, il costo del personale interno, gli apporti professionali esterni, le spese per i discenti e i costi organizzativi strettamente connessi alla realizzazione dei piani formativi;
  • rafforzano gli obblighi di trasparenza, imponendo la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari e prevedendo l’obbligo di conservazione della documentazione giustificativa per un periodo non inferiore a dieci anni. Viene inoltre richiesto ai Fondi di mantenere registri aggiornati dei beni ammortizzabili e di predisporre prospetti di dettaglio per la portabilità delle risorse tra Fondi, in caso di mobilità delle imprese aderenti.

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INAIL, CONTRIBUZIONE

INAIL: le modalità di pagamento rateizzato dell’autoliquidazione 2025/2026

INAIL, Istruzioni operative 8 gennaio 2025, prot. n. 148

L’INAIL – con Istruzioni operative dell’8 gennaio 2025, prot. n. 148 – ha comunicato che il tasso di interesse da applicare in caso di richiesta di pagamento a rate del premio relativo all’Autoliquidazione 2025/2026 è pari allo 2,75%.
Sulla base del suddetto tasso, l’INAIL ha fornito i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata dell’Autoliquidazione 2025/2026.
Le scadenze sono le seguenti:

  • 16 febbraio 2026
  • 16 maggio 2026
  • 16 agosto 2026
  • 16 novembre 2026.

INAIL, PRESTAZIONI

INAIL: tutela assicurativa per studenti e personale scolastico

INAIL, Circolare 9 gennaio 2026, n. 1

L’INAIL – con Circolare del 9 gennaio 2026, n. 1– ha sintetizzato la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento: al contempo, sono state fornite le istruzioni relative alla previsione dell’art. 7, D.L. n. 159/2025 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 198/2025).
Al riguardo, la tutela assicurativa INAIL viene estesa anche agli eventuali infortuni occorsi nel tragitto tra l’abitazione o il domicilio presso il quale si trova lo studente e il luogo ove si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, e viceversa.
L’Istituto ha, poi, chiarito che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ad eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative assicurate con premio ordinario.
Viene, infine, definito il regime assicurativo da applicare agli allievi degli Istituti tecnici superiori (ITS), illustrando il premio speciale unitario annuale che deve essere corrisposto per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Nuovo bonus mamme: integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli

INPS, Messaggio 15 gennaio 2026, n. 147

L’INPS – con Messaggio del 15 gennaio 2026, n. 147 – ha comunicato che il servizio di presentazione delle domande della prestazione in oggetto è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
Entro il 31 gennaio 2026 saranno effettuare ulteriori lavorazioni delle domande, presentate entro il 9 dicembre 2025, che non hanno superato i primi controlli.
Le richiedenti il Nuovo bonus mamme possono consultare gli esiti della lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento accedendo al citato servizio “Nuovo Bonus mamme”.

ISEE: le novità per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione

INPS, Messaggio 12 gennaio 2026, n. 102

L’INPS – con Messaggio del 12 gennaio 2026, n. 102 – ha ricordato che l’art. 1, comma 208, legge n. 199/2025 ha introdotto un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE), applicabile esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto:

  • assegno di inclusione (ADI);
  • supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
  • assegno unico e universale per i figli a carico (AUU);
  • bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione;
  • bonus nuovi nati.

A seguito dell’approvazione, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del nuovo modello tipo della DSU, dell’attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni aggiornate con riferimento alle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026, l’INPS provvederà a integrare le attestazioni ISEE 2026 rilasciate con l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, dandone comunicazione con successivo Messaggio.

INPS, PRESTAZIONI

Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026

INPS, Circolare 15 gennaio 2026, n. 1

L’INPS – con Circolare del 15 gennaio 2026, n. 1 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2026, introdotte:

Tra le altre cose, viene segnalato che per le imprese considerate di interesse strategico nazionale, che occupano almeno mille lavoratori dipendenti, impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora portati a termine, può essere autorizzato, in via eccezionale, un ulteriore periodo di CIGS.
Tale ulteriore periodo è subordinato a una specifica domanda da parte del datore di lavoro e viene autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga agli artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento è concesso in continuità con le tutele già riconosciute, con l’obiettivo di salvaguardare sia il livello occupazionale sia il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, entro il limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite; qualora dal predetto monitoraggio emerge che il tetto di spesa è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Flussi 2026: ripartite dal MLPS le quote per lavoro stagionale

MLPS, Nota Direttoriale 12 gennaio 2026, n. 64

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota Direttoriale del 12 gennaio 2026, n. 64– ha previsto la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale agricolo per il 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
Nello specifico, le quote complessivamente attribuite ammontano a 40.075, di cui:

  • n. 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • n. 30.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro, firmatarie del protocollo d’intesa con il MLPS;
  • n. 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
  • n. 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Trascorsi 50 giorni dall’imputazione delle quote, se viene rilevato che un numero significativo di esse non è stato utilizzato, il Ministero del lavoro può procedere ad una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità del mercato del lavoro, sempre nel rispetto della quota massima sopra citata.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Pubblicato in GU il decreto di riparto delle risorse del programma GOL

MLPS, D.M. 4 dicembre 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 è stato pubblicato il decreto MLPS 4 dicembre 2025, recante “Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”.
Il provvedimento in argomento prevede, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), l’assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome delle risorse attribuite all’intervento “M5C1 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR, pari ad:

  • € 1.899.694.522,49 per l’annualità 2024 e 2025
  • € 362.744.359,87 per l’annualità 2026.

Con il nuovo decreto di riparto GOL, Regioni e PA potranno programmare interventi e misure di politica attiva del lavoro anche per i prossimi mesi del 2026.
Al riguardo, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contribuirà al raggiungimento del nuovo target di 200.000 soggetti “formati” al 30 giugno 2026, attraverso una serie di misure a carattere nazionale, quali:

  • Fondo Nuove Competenze
  • Autoimpiego
  • EDO

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SICUREZZA SUL LAVORO

Pubblicato in GU la legge di conversione del DL Sicurezza

Legge 29 dicembre 2025, n. 198

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Con riferimento alle materie in ambito lavoristico, si segnalano i seguenti articoli:

  • Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
  • Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
  • Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
  • Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
  • Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
  • Art. 14 bis – Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
  • Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.

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APPROFONDIMENTI

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fondi interprofessionali: le novità del 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale del 9 gennaio 2026, n. 8- ha adottato le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.
Relativamente all’organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, i Fondi sono responsabili della gestione delle risorse ad essi assegnate secondo regole e modalità che ciascun Fondo disciplina con l’adozione di un Regolamento recante la descrizione del proprio modello di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, in coerenza e conformità con le presenti Linee Guida e con la normativa vigente.
Ciascun Fondo provvede, entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti Linee Guida, a trasmettere al Ministero il proprio Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
Tale Regolamento viene approvato formalmente con decreto direttoriale della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione entro 120 giorni dalla ricezione.
Successivamente all’approvazione il Fondo dovrà provvedere a pubblicare il Regolamento nella sezione del proprio sito internet dedicata alla trasparenza. Si precisa che il documento non sostituisce la manualistica di cui il Fondo si sia eventualmente dotato; tale manualistica rimarrà in vigore, in coerenza con il suddetto Regolamento.
Al fine di rispondere ai principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, il Regolamento, anche con riferimento al modello organizzativo adottato dai singoli Fondi ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve contenere:

  • una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire sane procedure finanziarie all’interno dell’organizzazione;
  • sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, approvazione e assegnazione delle risorse relative ai piani formativi svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio di terzietà e della separazione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e potenziali conflitti di funzioni tra controllore e controllato.

Nello stesso documento i Fondi garantiscono che le rispettive sedi dislocate sul territorio nazionale ovvero articolazioni territoriali (laddove previste), nonché tutti i soggetti che svolgono attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi, ognuno per quanto di propria competenza, ricevano orientamenti appropriati, pienamente coerenti e funzionali Linee guida Fondi paritetici interprofessionali rispetto alla puntuale osservanza delle previsioni contenute nel Regolamento generale in questione, riguardo ai sistemi di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottati, necessari per garantire una sana gestione dei finanziamenti, in conformità ai principi e alle norme vigenti e, in particolare, al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di contributo.
È necessario, inoltre, che la manualistica del Fondo, predisposta per la gestione e il controllo delle attività formative, chiarisca espressamente che eventuali modifiche dei criteri in essa stabiliti trovino applicazione solo per i piani formativi approvati successivamente alla pubblicazione delle modifiche introdotte.
Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa all’INPS.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 3 della legge 388/2000, il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nei termini espressi in precedenza, il legale rappresentante dell’impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Fondo con cui notifica allo stesso l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.
L’articolo 19, comma 7 bis, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina la mobilità tra i Fondi.
L’articolo citato stabilisce che i datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi.
Tutto ciò a condizione che:

  • l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari ad € 3.000;
  • il trasferimento delle risorse non riguardi imprese (o datori di lavoro) le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

La richiesta di trasferimento delle risorse deve pervenire al Fondo entro e non oltre i 90 giorni dalla data di revoca.
L’importo da trasferire deve essere calcolato sul totale delle somme versate nell’ultimo triennio, detratto esclusivamente l’ammontare delle risorse già utilizzate, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare propri piani formativi; il Fondo di provenienza è tenuto a fornire il dettaglio di tali piani. Non possono essere effettuate decurtazioni ulteriori e sono escluse dal calcolo le somme liquidate nel triennio che siano oggetto di piani a valere su risorse versate negli anni precedenti.
La portabilità è assoggettata esclusivamente ai limiti previsti dalla legge: pertanto i Fondi, nel recepire il contenuto delle presenti Linee Guida nei propri Regolamenti, non possono inserire previsioni che ritardino od ostacolino la portabilità delle risorse finanziarie, né introdurre condizioni e/o termini per il trasferimento delle quote.
I Fondi, complessivamente, svolgono attività riconducibili alle seguenti categorie:

  • Attività di funzionamento: comprendono tutte le attività relative all’organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. A decorrere dall’esercizio finanziario 2026, rientrano in questa categoria anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi già previste nella Circolare Anpal 1/2018. I Fondi adeguano la propria documentazione contabile e finanziaria, eliminando le voci ricomprese in tali attività e inserendo i relativi costi nell’ambito delle spese di funzionamento;
  • Attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi: si tratta delle attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti ovvero da organismi individuati sulla base dei criteri definiti dai Fondi in applicazione di quanto disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2024 n. 115 e possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, l’orientamento e la personalizzazione, la selezione e la formazione dei partecipanti, l’attestazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi. Nella presente categoria rientrano altresì le attività e i servizi di apprendimento e politica attiva comunque denominati riconducibili alle finalità di intervento di cui al paragrafo 1 delle presenti Linee Guida nonché le spese di ammortamento delle piattaforme di formazione a distanza, diverse da quelle di proprietà del Fondo, da determinare da parte di ciascun Fondo secondo criteri di proporzionalità e incidenza dell’intervento finanziato in rapporto al totale degli utenti annui della piattaforma.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Le novità del programma GOL: l’aggiornamento dei PAR regionali

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 è stato pubblicato il decreto MLPS 4 dicembre 2025, recante “Modalità di riparto delle risorse del PNRR per le annualità 2024, 2025 e 2026 e destinate all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”.
Il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro.
Il suddetto Programma è stato adottato il 5 novembre 2021 con il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia che ha previsto la ripartizione di una prima quota di risorse alle Regioni e Province autonome, in quanto enti attuatori, pari ad euro 880.000.000,00.
I beneficiari delle misure in esso previste sono le persone in cerca di occupazione percettori di un ammortizzatore sociale o di una misura di sostegno economico di integrazione al reddito sottoposte a condizionalità (in particolare: percettori di ammortizzatori sociali, quali NASpI e DisColl e delle misure SFL e ADI), nonché lavoratori fragili e disoccupati con minori chance occupazionali senza sostegno al reddito, ed i lavoratori in transizione.
Il programma prevedeva il raggiungimento, entro il 31.12.2025, di tre distinti target:

  • il target dei beneficiari raggiunti pari a 3.000.000 di soggetti, di cui 2.250.000 vulnerabili;
  • il target dei beneficiari formati pari a 800.000;
  • Il target dei beneficiari formati digitali pari a 300.000 degli 800.000 di cui sopra.

Le risorse assegnate per l’attuazione del Programma sono state ripartite per le annualità 2023 e per le annualità 2024 e 2025 rispettivamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 agosto 2023, recante “Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR e destinate all’intervento M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”, e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 11 febbraio 2025, recante “Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all’intervento M5C1 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione – nell’ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”.
Con il primo dei due decreti citati è stata ripartita una quota di risorse pari a euro 1.200.000.000; con il secondo ulteriori euro 2.828.600.000.
Nel corso dell’attuazione del Programma, sono state, tuttavia, rilevate criticità sul raggiungimento del target M5C1-4: pertanto, a decorrere da luglio 2025 è iniziata un’interlocuzione con la Commissione Europea.
In data 8.8.2025., tramite una Nota a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, è stata richiesta ai soggetti attuatori la verifica della effettiva conseguibilità dei target ormai vicini alla scadenza e la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli stessi.
Tali interlocuzioni con la CE sono esitate in una proposta di CID, approvata dal Consiglio Europeo in data 27 novembre 2025, contenente una rimodulazione delle risorse dell’intero Programma da destinare agli enti attuatori e una rimodulazione del target “beneficiari formati” dagli 800.000 iniziali al 31.12.2025 a 600.000 alla medesima data, a cui si aggiungono ulteriori 200.000 soggetti formati da raggiungere entro il 30.06.2026; di questi ultimi, almeno 75.000 sono beneficiari formati Gol e i rimanenti 125.000 sono soggetti formati tramite misure di carattere nazionale. In tal modo, l’importo iniziale complessivo delle risorse del Programma, pari ad euro 5.454.000.000,00 è stato ridotto ad euro 4.577.838.882,36.
A seguito dell’approvazione della CID del 27 novembre 2025 da parte del Consiglio Europeo, è stato redatto il DM di riparto delle risorse del Programma Gol per le annualità 2024, 2025 e 2026: tale Decreto – firmato dal Ministro in data 4 dicembre 2025 – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9.
Il nuovo decreto permette, dunque, alle Regioni ed alle province Autonome di riprogrammare le politiche attive del lavoro territoriali.
Il PAR, pertanto, è il documento che definisce la strategia regionale di implementazione delle azioni previste nel Programma GOL. Costituisce un’azione strategica e unitaria, mirata a garantire un sostegno tempestivo, personalizzato, attivo ed efficace rivolto alle persone in cerca di lavoro che comprenda servizi di assessment, accompagnamento, formazione, assistenza nella ricerca di un impiego, attraverso potenziati o rinnovati strumenti di presa in carico di politica attiva.
La suddetta programmazione tiene conto delle risorse assegnate alla regione Puglia dall’emanando decreto di riparto, che, per le annualità 2024, 2025 e 2026, assegna risorse complessive pari ad euro 126.385.527,24.
In particolare, nell’ambito di tale atto programmatorio, possono essere previste le seguenti misure riconducibili a cinque distinti percorsi di politica attiva.
Percorso 1: reinserimento occupazionale. Si tratta di un percorso rivolto a coloro che risultano essere più vicini al mercato del lavoro e più facilmente occupabili. Sono lavoratori per i quali, sulla base delle caratteristiche osservabili, la probabilità di rimanere disoccupati per lungo tempo non è elevata e le competenze possedute possono essere più facilmente spendibili sul mercato. Il bisogno prioritario, in altri termini, è l’indirizzamento nella ricerca di lavoro, valorizzando l’autonomia della persona. La valutazione del bisogno per questi lavoratori dovrebbe concludersi con un orientamento di base, comunque arricchito di un assessment qualitativo, seppur non approfondito. Il bisogno principale di chi entra in questo percorso è quello di indirizzamento e di assistenza più o meno intensiva nella ricerca del posto di lavoro, sulla base dei profili professionali di ricerca del lavoro e dell’analisi delle opportunità occupazionali del territorio. Il loro è un “Percorso di reinserimento lavorativo”.
Percorsi 2 e 3: upskilling e reskilling. Tali percorsi sono previsti per il caso in cui si manifesta, a seguito dell’assessment di cui sopra, una certa distanza dal mercato del lavoro e, pertanto, il quadro di analisi deve essere approfondito, eventualmente in appuntamenti successivi, muovendosi dall’orientamento di base a quello specialistico. L’obiettivo di questa analisi più approfondita è distinguere i successivi percorsi sulla base dell’intensità dell’intervento formativo richiesto e della complessità del bisogno. Ove la formazione appare necessaria per tutti questi lavoratori, andranno accuratamente distinti gli obiettivi, a seconda del posizionamento nel mercato del lavoro: per alcuni lavoratori apparirà necessario un «Percorso di aggiornamento (upskilling)», in cui gli interventi formativi richiesti sono prevalentemente di breve durata e da contenuti e finalità prevalentemente professionalizzanti, richiedendosi un’attività meno intensa per il necessario adeguamento delle competenze. Per altri lavoratori sarà più opportuno attivare un «Percorso di riqualificazione (reskilling)», in cui è necessaria invece una più robusta attività di formazione per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato: in questo caso la formazione professionalizzante è generalmente caratterizzata da un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione e possono prevedersi anche interventi funzionali di rafforzamento delle competenze di base e trasversali.
Percorso 4: lavoro ed inclusione. Tale percorso è previsto nei casi di bisogni complessi, in cui deve essere attivata la rete dei servizi territoriali. Per questo quarto gruppo, si attiva quindi un “Percorso lavoro ed inclusione”. L’elemento comune di questi percorsi è la considerazione che le politiche attive del lavoro da sole non sono sufficienti a migliorare l’occupabilità del lavoratore, essendo presenti ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa.  Fondamentale è, quindi, la collaborazione con i servizi del territorio, educativi, sociali, sanitari e di conciliazione.
Percorso 5: ricollocazione collettiva. Questo percorso è previsto per i casi in cui appare opportuno siano valutati i profili di occupabilità non singolarmente, ma per “gruppi” di lavoratori. È il caso di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione. Anche in esito a eventuali interventi normativi che potranno ridefinire la gestione delle crisi d’impresa, andranno previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro che riguardano collettività di lavoratori o un sottoinsieme consistente di essi. A caratterizzare questo percorso sono: la precocità dell’intervento, tipicamente attivato con i lavoratori ancora formalmente occupati, il coinvolgimento dell’azienda e dei rappresentanti dei lavoratori, l’attivazione di strumenti di gruppo accanto eventualmente a quelli individuali, la specificità dei percorsi proposti, potenzialmente orientati più che ad un generale riposizionamento sul mercato del lavoro ad una specifica soluzione di gruppo che favorisca il reimpiego collettivo.

SICUREZZA SUL LAVORO

Le novità più rilevanti della legge n. 198/2025 (Decreto Sicurezza)

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l’art. 3, la legge di conversione conferma, con qualche novità, le nuove disposizioni sulla patente a crediti, che prevedono che:

  • per le violazioni indicate ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 124/2004;
  • nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
  • la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (di cui al numero 21 dell’Allegato I-bis), con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, comporti una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (a legislazione previgente, la riduzione prevista era di 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero);
  • confermato anche il raddoppio da € 6.000 ad € 12.000 della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria comminata a imprese e lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili, in mancanza della patente o del documento equivalente oppure in possesso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Relativamente alle politiche attive del lavoro, l’art. 14 ridefinisce in modo significativo gli obblighi di datori di lavoro, agenzie per il lavoro e beneficiari di prestazioni di disoccupazione, trasformando il SIISL da semplice piattaforma informativa a vero e proprio sistema di coordinamento delle politiche attive del lavoro.
La principale innovazione introdotta riguarda l’imposizione di un obbligo dichiarativo a carico dei datori di lavoro privati che intendano beneficiare di agevolazioni contributive.
A decorrere dal 1° aprile 2026, qualsiasi richiesta di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, indipendentemente dalla loro denominazione o natura giuridica, dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL, introdotto dall’art. 5, D.L. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
Il riconoscimento delle agevolazioni rimane subordinato al rispetto integrale della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confermando così la priorità accordata dal legislatore alla tutela del lavoratore rispetto all’interesse economico dell’impresa.
Altra rilevante novità concerne la possibilità di effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro direttamente tramite il sistema SIISL.
Tale facoltà, riconosciuta tanto ai datori di lavoro quanto ai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e altri professionisti), rappresenta un’importante semplificazione procedurale che potrebbe favorire l’integrazione dei diversi sistemi informativi del lavoro.
La disposizione non sostituisce gli attuali canali di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, ma si affianca ad essi come modalità alternativa, lasciando agli operatori la scelta dello strumento più funzionale alle proprie esigenze organizzative.
Il comma 3 dell’art. 14 introduce un meccanismo di garanzia particolarmente significativo: il SIISL renderà disponibili al datore di lavoro gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dal lavoratore al momento dell’iscrizione. Tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare l’affidabilità delle informazioni circolanti nel sistema e di ridurre i rischi connessi a dichiarazioni non veritiere. Dal punto di vista pratico, il nuovo strumento consentirà al datore di lavoro di disporre di elementi informativi verificati prima della conclusione del rapporto di lavoro, favorendo procedure di assunzione più consapevoli e riducendo il rischio di contenziosi futuri legati a false rappresentazioni delle competenze o delle esperienze professionali.
Altra novità riguarda la disciplina riservata alle Agenzie per il Lavoro, sulle quali grava un obbligo di pubblicazione esteso a tutte le posizioni di lavoro gestite, non limitato quindi alle sole assunzioni incentivate.
Tale previsione trasforma le Agenzie in attori necessari del sistema SIISL, chiamate ad alimentare costantemente la piattaforma con le opportunità di lavoro di cui dispongono.
Al contempo, le Agenzie possono accedere al database del SIISL per individuare candidati idonei alle posizioni pubblicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; viene inoltre riconosciuta loro la possibilità di assistere gli utenti nelle operazioni di caricamento del curriculum vitae e nella sottoscrizione dei patti di attivazione, configurandosi così come soggetti di supporto nell’utilizzo della piattaforma. Tutte le posizioni pubblicate devono necessariamente rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ribadendo anche in questo caso la priorità accordata alla tutela del lavoratore.
Relativamente ai soggetti fragili, l’art. 14-bis modifica le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili di cui all’art. 12-bis, legge 68/1999.
Al riguardo:

  • aumenta dal 10 al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva;
  • la platea dei soggetti “ospitanti”, oltre alle cooperative sociali e imprese sociali (e ai datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili), comprende anche gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e le società benefit di cui all’articolo 1, comma 376, della legge n. 208/2015;
  • il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro, può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione di inserimento lavorativo, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione medesima.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Martedì
20/01/2026
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/01/2026
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/01/2026
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/01/2026
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricolePagoPa – denuncia on line
Sabato
31/01/2026
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Sabato
31/01/2026
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Sabato
31/01/2026
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Sabato
31/01/2026
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Sabato
31/01/2026
Assunzioni obbligatorieInvio Prospetto informativo disabiliDatori di lavoro con almeno 15 dipendentiTrasmissione telematica

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