SCHEDA PRATICA
DI MARCO BOMBEN | 20 GENNAIO 2026
La Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 22, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) conferma anche per il 2026 la detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. L’intervento si limita ad estende di un anno la portata della norma agevolativa lasciando inalterato il limite di spesa (5.000 euro) e la disciplina di riferimento.
Il beneficio spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Fonti ufficiali
Legge 20 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 22; Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 55, 107–111; Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 37; D.L. 4 giugno 2013, n. 63, conv. dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 16; Agenzia delle Entrate, circolare 18 settembre 2013, n. 29/E; Agenzia delle Entrate, circolare 23 aprile 2010, n. 21/E.
Soggetti beneficiari
L’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 riconosce ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR) un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto dei lavori edilizi (c.d. bonus mobili).
Il comma 22 della Legge di Bilancio 2026 prevede l’ennesima proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2026, lasciando invariato il limite di spesa ammesso, pari a 5.000 euro.
Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare del c.d. “bonus mobili”:
- i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;
- i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- i soci di cooperative a proprietà indivisa.
La detrazione spetta anche al contribuente che:
- ha sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio:
- ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione (circolare AdE n. 28/E/2022).
Presupposto per la detrazione
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
| Interventi che danno diritto al bonus mobili | Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus |
| Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza | |
| Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile | |
| Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali | |
| Interventi che NON danno diritto al bonus mobili | Realizzazione o acquisto di posti auto o box pertinenziali |
| Interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi |
| Caso particolare: impianto fotovoltaico |
| Come chiarito dalla circolare n. 28/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate: l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, rientra tra gli interventi edilizi che danno diritto alla detrazione ex art. 16-bis del TUIR, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. In questi termini, il contribuente che si trovi ad aver installato nel corso del 2026 un impianto fotovoltaico potrà fruire sia della detrazione IRPEF che del bonus mobili fino a 5.000 euro complessivi. |
Leggi i Commenti: Bonus mobili: cambia il limite per le spese; Bonus mobili con impianti fotovoltaici: le regole per la detrazione; Bonus mobili anche nel 2025 e contributo fino a 100 euro per rinnovare gli elettrodomestici
Acquisti agevolati
La proroga dell’agevolazione lascia immutato il perimetro oggettivo dell’agevolazione che spetta in relazione all’acquisto di:
- mobili nuovi,
- grandi elettrodomestici.
| Mobili nuovi | Elettrodomestici nuovi |
| Per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo. | Di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. |
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
| Caso particolare: forno microonde |
| Con riferimento all’acquisto di forni microonde si ricorda che il Regolamento delegato UE 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 – che integra la direttiva 2010/30/UE in tema di etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico – esclude espressamente i “forni che offrono una funzione di riscaldamento a microonde”. Pertanto, i forni a microonde: non rientrano tra i grandi elettrodomestici con obbligo di etichettatura energetica, concorrono alla determinazione del plafond di spesa anche senza etichetta energetica, non sono oggetto di comunicazione obbligatoria all’Enea. |
Leggi la Scheda pratica: Bonus arredo nel mod. Redditi 2025
Comunicazione all’ENEA
L’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda che comportano risparmio energetico, nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione in commento (Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E).
Importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo che varia a seconda dell’anno di acquisto dei beni.
| Proroghe bonus mobili e limiti di spesa | |||
| Periodo d’imposta | Riferimento normativo | Tetto massimo di spesa | Detrazione spettante (50%) |
| 2014 | Legge n. 147/2013 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2015 | Legge n. 190/2014 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2016 | Legge n. 208/2015 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2017 | Legge n. 232/2016 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2018 | Legge n. 205/2017 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2019 | Legge n. 145/2018 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2020 | Legge n. 160/2019 | € 10.000 | € 5.000 |
| 2021 | Legge n. 178/2020 | € 10.000 | |
| 2022 | Legge n. 234/2021 | € 16.000 | € 8.000 |
| 2023 | Legge n. 197/2022 | € 8.000 | € 4.000 |
| 2024 | Legge n. 213/2023 | € 5.000 | € 2.500 |
| 2025 | Legge n. 207/2024 | € 5.000 | € 2.500 |
| 2026 | Legge n. 199/2025 | € 5.000 | € 2.500 |
Tale limite va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.
Se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2025 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 3.000 euro, per i quali è stata richiesta la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti effettuati nel 2026 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro (5.000-3.000).
Per gli acquisti del 2026 non spetterà alcuna detrazione, invece, se nel 2025 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 5.000 euro.
Modalità di pagamento
Per avere il bonus mobili e grandi elettrodomestici è necessario che la spesa sia pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito o credito, ecc.).
Non si può avere il bonus mobili e grandi elettrodomestici se il pagamento risulta fatto con:
- assegni bancari;
- contanti;
- altri mezzi di pagamento (Guida Agenzia delle entrate gennaio 2025).
Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2022, dalla fattura di spesa (o scontrino) devono risultare:
- la natura;
- la qualità;
- e la quantità dei beni e dei servizi acquistati.
Se non c’è fattura ma scontrino è importante che tale scontrino riporti il codice fiscale di chi acquista. Se sullo scontrino manca il codice fiscale è, comunque, possibile avere il bonus a condizione che lo scontrino stesso riporti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati e sia riconducibile al contribuente che fa il pagamento.
Acquisti online: nel corso di Telefisco 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- in caso di acquisto online di mobili ed elettrodomestici,
- il beneficio fiscale spetta anche se non c’è fattura ma a condizione che ci sia, comunque, una ricevuta di acquisto.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Leggi i Commenti: Bonus mobili: i chiarimenti sul nuovo limite di spesa; Bonus mobili anche per l’acquisto online: i requisiti per il pagamento
Data di inizio degli interventi
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.
Per le spese di arredo 2026, la detrazione è, quindi, fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio sopra individuati siano iniziati dal 1° gennaio 2025.
È necessario che le spese di arredo siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.
| DATA INIZIO LAVORI |
| abilitazioni o comunicazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora prevista; dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 in caso di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abilitativi (cfr. guida Agenzia delle entrate gennaio 2025). |
Trasferimento dell’immobile
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 4.6).
Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.
Documenti da conservare
| Ai fini della detrazione occorre conservare: ricevuta del bonifico; ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); documentazione di addebito sul conto corrente; fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. |
- per tutte le cessioni a titolo oneroso del bene agevolato nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione stessa;
- nonché in caso di destinazione degli stessi a strutture ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto.
Il meccanismo di “recapture” appena delineato non scatta se l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori.
In tal caso, il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo può essere:
- inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito: la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore);
- superiore al costo di acquisizione del bene sostituito: in tal caso è salvaguardata la fruizione del beneficio originario.
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