COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 20 GENNAIO 2026
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, oltre a prorogare il credito d’imposta ZES Unica per le annualità dal 2026 al 2028, riconosce un contributo aggiuntivo alle imprese che, entro lo scorso 2 dicembre, hanno presentato la comunicazione integrativa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Tale intervento consente ai beneficiari di ottenere complessivamente una percentuale pari al 75% del credito d’imposta richiesto nella stessa comunicazione integrativa.
Il credito d’imposta per la ZES Unica
Il credito d’imposta per la ZES Unica nei settori diversi da quello dell’agricoltura è disciplinato all’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e ss.mm.ii.
| Il credito d’imposta per la ZES Unica | |
| Cosa | Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica |
| Beneficiari | Imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
| Disposizioni attuative | Decreto 17 maggio 2024 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. |
| Utilizzo | Solo in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione. |
| Periodo durata agevolazione | Investimenti: 1° gennaio 2024-15 novembre 2024 1° gennaio 2025-15 novembre 2025 |
| Investimenti agevolati | Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. |
| Investimento minimo | Non sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2, punti 49, 50 e 51, del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro. |
| Limite max investimento | Per ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro. |
| Leasing | Si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. |
| Limiti intensità di aiuto normativa UE | Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023. |
| Cumulo | l cumulo è ammesso, verificata se tale la possibilità è prevista dalla normativa riferita alle ulteriori agevolazioni: con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Reg. UE n. 651/2014; con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese sostenute. |
Il credito d’imposta in parola, grazie alle previsioni di cui alla Legge n. 171/2025, dal 2026 potrà essere sfruttato anche dalle imprese con strutture produttive nelle Regioni Marche e Umbria che sono entrate a far parte della c.d. ZES Unica, ex art. 9 D.L. n. 124/2023.
Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alle novità di cui alla Legge di Bilancio 2026.
Legge di Bilancio 2026. Il contributo aggiuntivo per gli investimenti 2025
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, oltre a prorogare il credito d’imposta ZES Unica per le annualità dal 2026 al 2028, ai commi 448–452, ha previsto un contributo aggiuntivo alle imprese che entro lo scorso 2 dicembre hanno presentato la comunicazione integrativa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
A tal fine è richiesto il rispetto di specifiche condizioni quale ad esempio il non aver cumulato il bonus in esame con il credito d’imposta transizione 5.0, ex art. 38 del D.L. n. 19/2024.
In base a quanto detto nel primo par., il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione in F24 solo:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e,
- comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione.
Per gli investimenti 2025, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2025, n. 570046, la percentuale di spettanza del credito d’imposta è stata fissata al 60,3811%.
Tuttavia, grazie all’intervento della Legge di Bilancio 2026, per gli stessi investimenti 2025 tale percentuale potrà essere aumentata del 14,6189% e arrivare al 75% di quanto richiesto nella comunicazione integrativa (vedi Dossier Servizio Studi del Senato e della Camera n. 580/3, Vol. II).
| Il credito aggiuntivo per gli investimenti 2025 | |
| Cosa | Contributivo aggiuntivo per gli investimenti 2025 pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa scaduta al 2 dicembre 2025. |
| Limite importo credito d’imposta | Il totale del credito d’imposta spettante (ordinario + contributo aggiuntivo) non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa. |
| Beneficiari | Imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
| Condizioni da rispettare | Non aver cumulato il bonus in esame con il credito d’imposta transizione 5.0. |
| Adempimenti | Invio comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 con la quale dichiarare di non aver cumulato il bonus ZES Unica con il bonus transizione 5.0. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione e le modalità di trasmissione della stessa. |
| Utilizzo in compensazione somma aggiuntiva | Utilizzabile nell’anno 2026, esclusivamente in compensazione: presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026. Non si applica il limite alle compensazioni per i crediti d’imposta agevolativi di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro. |
| Rideterminazione del credito d’imposta | Sono confermate le ipotesi di rideterminazione del bonus ex art. 16, comma 4 del D.L. n. 124/2023. Dunque, se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. |
| Decadenza | Le imprese destinatarie del credito d’imposta qualora: con riferimento al credito d’imposta di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023, sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti; ovvero la comunicazione presentata per il credito d’imposta aggiuntivo contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. |
In ipotesi di decadenza, l’importo indebitamente utilizzato va restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi.
Riferimenti normativi
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 448–452;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 486;
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, art. 16;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.M. 17 maggio 2024;
- D.L. 9 agosto 2024, n. 113, conv. dalla dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, conv. dalla dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 dicembre 2025, n. 570046.
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