SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 22 GENNAIO 2026
La Legge di bilancio 2026 ha prorogato al 2026 le agevolazioni rientranti nella disciplina dei cd. “bonus edilizi”. Vediamo di seguito i bonus in vigore per il 2026.
Fonti ufficiali
Art. 16-bis, TUIR; Artt. 14, 16 e 16-ter, D.L. n. 63/2013; Artt. da 119 a 121 , D.L. n. 34/2020; Art. 1, commi 22, 616 e 617, Legge n. 199/2025
Detrazione per recupero patrimonio edilizio
Come noto l’art. 16-bis del TUIR, prevede:
- una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio,
- fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 € per unità immobiliare.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2025, il D.L. n. 83/2012 e successive proroghe ha elevato:
- al 50% la percentuale di detrazione
- a 96.000 € l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
La Legge di bilancio 2026 per le spese sostenute nel 2026:
- conferma il limite di spesa agevolabile in 96.000 €;
- prevede una detrazione pari al:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
| Altri casi Tra gli altri casi che si ritrovano con l’aliquota di detrazione abbassata al 36% rientrano: i detentori dell’abitazione principale (locazioni/comodati); i familiari conviventi residenti nell’abitazione principale. |
| Intervento | Aliquota Detrazione 2026 | Aliquota Detrazione 2027 | Aliquota Detrazione Dall’1.1.2028 al 2033 |
| Recupero del patrimonio edilizio | 50% proprietario/titolare del diritto realeabitazione principale 36% altri casi | 36%proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale 30% altri casi | 30% a prescindere dal titolo di legittimazione (diritto reale o meno) e se si tratti di abitazione principale o meno |
Ecobonus
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica (cd. “ecobonus”) di cui, all’art. 14 D.L. n. 63/2013, la Legge di bilancio 2026 ha, prorogato per il 2026 quanto la Legge di bilancio 2025 aveva introdotto per il 2025. In sostanza per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame nel 2026 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
La riduzione della detrazione al 36% – 30% è così differita al 2027.
| Intervento | Detrazione massima | Aliquota Detrazione 2026 | Aliquota Detrazione 2027 |
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 € | 50% proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale 36% altri casi | 36%proprietario/titolare del diritto realeabitazione principale 30% altri casi |
| Su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) | 60.000 € | ||
| Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 € | ||
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Sono escluse le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. | 30.000 € | ||
| Acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000 € | ||
| Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | 15.000 € | ||
| Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 € |
| Interventi eseguiti di riqualificazione energetica su parti comuni del condominio | |||
| Intervento | Spesa massima | Aliquota detrazione 2026 | Aliquota Detrazione 2027 |
| Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti | Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio | 50%proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale 36% altri casi | 36%proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale 30% altri casi |
| Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e raggiungimento della classe media dell’involucro sia d’inverno che estate | |||
| Intervento di riqualificazione energetica e riduzione sismico su parti comuni del condominio | |||
| Intervento | Spesa massima | Aliquota Detrazione 2026 | Aliquota Detrazione 2027 |
| Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico | Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio | 50%proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale 36% altri casi | 36%proprietario/titolare del diritto reale abitazione principale 30% altri casi |
| Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico | |||
Sismabonus
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico e adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013 nonché per il c.d. “Sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di 96.000 € nel 2026 è riconosciuta nella misura del:
- 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Viene differita al 2027 la riduzione della detrazione nelle seguenti misure:
- 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% negli altri casi.
| Detrazioni IRPEF e IRES per interventi antisismici | ||
| Percentuali di detrazione | Aliquota detrazione 2026 | Aliquota Detrazione 2027 |
| 50% proprietario/titolare del diritto realeabitazione principale 36% altri casi | 36% proprietario/titolare del diritto realeabitazione principale 30% altri casi | |
| Importo massimo delle spese detraibili | 96.000 € per unità immobiliare 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali | |
| Ripartizione delle detrazione | 10 quote annuali | |
| Immobili interessati | qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 | |
Superbonus
La Legge di bilancio 2026 non ha previsto proroghe per gli interventi oggetto di “Superbonus”. L’unica novità è data dal fatto che:
- al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse previste per legge.
Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta “sanatoria”.
Con appositi Provvedimenti saranno definiti il riparto delle risorse stanziate, i criteri di concessione, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione del predetto contributo.
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