2° Contenuto: Nuovo credito d’imposta per investimenti 4.0 nel settore agricolo

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 22 GENNAIO 2026

I commi da 454 a 459 della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introducono un credito d’imposta specifico, in favore delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 4.0 nuovi dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028. Il beneficio pari al 40% degli investimenti fino a 1 milione di euro e nei limiti di spesa complessivi fissati, compensa l’esclusione di tali imprese dal nuovo iper-ammortamento previsto dalla medesima Legge di Bilancio 2026

Soggetti beneficiari e ambito oggettivo

Sotto il profilo soggettivo il nuovo credito d’imposta spetta:

  • alle imprese che esercitano attività di produzione primaria in agricoltura
  • alle imprese della pesca e dell’acquacoltura

da individuare secondo la definizione ampia del Reg. CE n. 178/2002, che comprende tutte le fasi della produzione, allevamento e coltivazione di prodotti primari, incluse caccia, pesca e raccolta di prodotti selvatici.

Sotto il profilo oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla Legge di Bilancio 2026, che aggiornano e sostituiscono, per questo specifico regime, il rinvio agli allegati A e B della Legge n. 232/2016 relativi al modello “Industria 4.0”.

Misura dell’agevolazione e cumulo

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto:

  • nella misura del 40%,
  • per investimenti fino a 1 milione di euro,
  • per spese effettuate dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028,
  • ferma restando la capienza del plafond triennale di spesa indicato al comma 457 (riportato di seguito).
Anno Limite di spesa
20262.100.000 euro
20272.100.000 euro
20282.100.000 euro

Per gli investimenti realizzati tramite leasing si assume, quale base agevolabile, il costo sostenuto dal locatore, con corrispondente riduzione del credito in caso di mancato riscatto, cessione o destinazione estranea all’attività entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento dell’investimento.

Si noti che l’agevolazione in argomento:

È cumulabileNon spetta

in linea generale, con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi;
purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
sono previste tuttavia specifiche esclusioni.
Per gli investimenti che beneficiano:
del credito d’imposta “Industria 4.0” (art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024);
del nuovo “iper ammortamento” (art. 1, commi 427436, Legge n. 199/2025);
dei crediti d’imposta ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura/ZLS (art. 1, commi 462466, Legge n. 199/2025) prorogati anche al 2026.

La norma demanda a un Decreto interministeriale – del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – l’individuazione dei criteri e delle modalità attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione e al rispetto dei limiti di spesa.

Il Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrà garantire la piena conformità del regime alla normativa UE in materia di aiuti di Stato e agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, cui provvede il Ministero dell’Agricoltura.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per espressa previsione, non si applicano i limiti previsti:

  • dall’art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007: relativo alle compensazioni dei crediti d’imposta agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello Redditi, pari a 250.000 euro;
  • dall’art. 34 della Legge n. 388/2000: limite generale alle compensazioni nel modello F24, pari a 2 milioni di euro;
  • dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010: si tratta del limite previsto per la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di sostenimento dei costi agevolabili.

Adempimenti richiesti

I soggetti che fruiscono dell’agevolazione sono soggetti a diversi adempimenti documentali.

AdempimentoDescrizione
Conservazione della documentazionePer assicurare la corretta quantificazione del beneficio, il comma 458 impone ai beneficiari l’obbligo di conservare idonea documentazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la loro riconducibilità agli allegati agevolati, pena la revoca del credito.
Dicitura in fatturaLe fatture, i documenti di trasporto e ogni documento connesso all’acquisizione dei beni devono contenere “l’espresso riferimento ai commi da 454  459”, così da consentire agevoli controlli e il tracciamento dell’incentivo.​
Certificazione della documentazione contabileL’effettivo sostenimento e la corrispondenza con la contabilità aziendale devono risultare da certificazione del soggetto incaricato della revisione legale.
Per le imprese non soggette a revisione obbligatoria, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza e dei codici etici professionali.

Credito d’imposta per le spese di certificazione

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti è previsto che le spese di certificazione siano riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a un massimo di 5.000 euro, fermo il rispetto del tetto di spesa complessivo (2.100.000 euro/anno).

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 454459.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.