RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 23 GENNAIO 2026
INPS
Fondo di Garanzia
I requisiti per l’accesso al fondo di garanzia di INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 33037
Il Fatto
Alcuni lavoratori chiedevano al Fondo di Garanzia INPS il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni maturate presso una società cedente, ammessa ad amministrazione straordinaria.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la ritenendo che non fossero operanti gli accordi sindacali deroganti la responsabilità solidale del cessionario.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l’intervento del Fondo di Garanzia presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e l’esigibilità del credito che in caso di continuità del rapporto con il cessionario non sussiste perché il TFR non è esigibile. Inoltre, gli accordi sindacali volti a liberare il cessionario dai debiti pregressi sono inopponibili all’INPS, poiché il Fondo non può coprire crediti la cui insolvenza derivi dalla rinuncia a una garanzia legale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Accertamento
La compatibilità del ruolo di amministratore con il lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32683
Il Fatto
Una lavoratrice adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dopo che la cooperativa comunicava a una socia lavoratrice il disconoscimento da parte della DTL del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di un verbale ispettivo che rilevava l’incompatibilità tra la carica di presidente e la subordinazione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e la cooperativa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che l’incompatibilità tra la carica di amministratore e il rapporto di lavoro subordinato va verificata in concreto e non in astratto. Nel caso di specie, peraltro, una volta annullato il verbale ispettivo che costituiva l’unico motivo del disconoscimento del rapporto, spetta al giudice di merito valutare liberamente gli elementi probatori sulla sussistenza della subordinazione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Apprendistato
La verifica dell’illegittima applicazione del contratto di apprendistato – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32654
Il Fatto
Un lavoratore agiva per dichiarare l’invalidità di un contratto di apprendistato, sostenendo il mancato adempimento degli obblighi formativi e la divergenza tra la qualifica professionale prevista nel contratto e quella inferiore oggetto del piano formativo.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande ritenendo le irregolarità non gravi.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva la decisività della discrasia tra la qualifica professionale prevista nel contratto e quella inferiore indicata nel piano formativo. Tale disallineamento incide sulla valutazione dell’esatto adempimento degli obblighi formativi, potendo configurare un inadempimento grave che giustificherebbe la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
Somministrazione
Le conseguenze del rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32660
Il Fatto
Due lavoratori chiedevano l’accertamento di rapporti di lavoro subordinato con una società utilizzatrice in una fattispecie di appalto illecito.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda con ordine di riammissione in servizio e pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegrazione.
La società ricorreva per cassazione contestando la ripartizione dell’onere della prova sulla genuinità dell’appalto e l’efficacia del licenziamento intimato dalla cooperativa.
Il Diritto
La corte ricorda che in tema di somministrazione irregolare, l’art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020, nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 – ratione temporis applicabile – in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO
Contestazione disciplinare
La verifica della tempestività della contestazione disciplinare – Cass., Sez. Lav., sent. 15 dicembre 2025, n. 32655
Il Fatto
Un dipendente del pubblico settore impugnava il recesso per ripetute assenze ingiustificate e false attestazioni di presenza in servizio.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ricorda che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla piena cognizione dei fatti, che nel caso di specie è avvenuta solo dopo gli accertamenti della polizia giudiziaria.
La corte osserva poi che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sanzione deve essere proporzionata alla gravità della condotta e la circostanza che ad altri lavoratori sia stata applicata una sanzione diversa non rende automaticamente illegittimo il recesso se giustificato dalla gravità oggettiva del fatto, come la truffa ai danni della PA.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PENSIONE
Contribuzione
La richiesta di restituzione della contribuzione in caso di cancellazione dalla cassa si previdenza – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32481
Il Fatto
Un avvocato, cancellatosi dall’Albo e dalla Cassa Forense, chiedeva la restituzione dei contributi integrativi, di solidarietà e di maternità versati negli anni.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo gradi accoglieva la domanda di rimborso.
La Cassa Forense ricorreva per cassazione sostenendo che l’obbligo di rimborso sia limitato ai soli contributi soggettivi.
Il Diritto
La Corte ricorda che in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
PREVIDENZA
Contribuzione
L’interruzione della prescrizione in caso di rateazione del debito contributivo – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32498
Il Fatto
Una società si opponeva a un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali, eccependo la prescrizione dei crediti e la nullità delle notifiche effettuate via PEC in formato PDF da indirizzi non censiti nei pubblici registri.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione.
La società proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l’stanza di rateizzazione dei debiti ha efficacia interruttiva della prescrizione. Circa le notifiche via PEC, l’invio da un indirizzo non presente in INI-PEC non è nullo se ha consentito al destinatario di difendersi e se non viene provato un pregiudizio concreto. Inoltre, è valida la notifica della cartella di pagamento in formato PDF semplice senza necessità del formato P7M, essendo il protocollo PEC idoneo a garantirne la provenienza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
RETRIBUZIONE
Contribuzione
Il principio del minimale retributivo per la determinazione dei contributi – Cass., Sez. Lav., sent. 15 dicembre 2025, n. 32726
Il Fatto
Una società appaltante si opponeva a un verbale di accertamento per contributi omessi su indennità di trasferta e permessi non retribuiti.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile e non deve necessariamente contenere dettagli sanzionatori per fondare la pretesa contributiva. L’obbligazione contributiva è commisurata al “minimale contributivo” e resta dovuta anche in caso di sospensione della prestazione non prevista dalla legge o dal CCNL, essendo irrilevante che l’assenza sia concordata o imputabile all’inadempimento del lavoratore.
Infine, l’onere di provare i requisiti per l’esenzione sulle trasferte spetta al datore di lavoro.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Trasferta
L’applicazione del CCNL e le indennità di trasferta – Cass., Sez. Lav., ord. 18 dicembre 2025, n. 33100
Il Fatto
Alcuni lavoratori agivano per ottenere l’indennità di trasferta e il risarcimento danni per le modalità di comunicazione dei turni.
La Corte d’Appello confermava la condanna della società al pagamento dell’indennità di trasferta.
La società ricorreva per cassazione eccependo, tra l’altro, la litispendenza con un precedente giudizio e l’esistenza di una prassi aziendale contraria al pagamento dell’indennità.
Il Diritto
la corte osserva che la litispendenza è esclusa poiché i crediti azionati riguardano archi temporali diversi e non erano maturati al tempo del primo giudizio. In merito all’indennità di trasferta, la corte rileva che l’interpretazione del CCNL applicabile identifica la residenza con la località assegnata dall’azienda e non con il domicilio del lavoratore; pertanto, il servizio presso sedi diverse da quella di assegnazione genera il diritto all’indennità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
TRASFERIMENTO
Assistenza familiare disabile
Il diritto del caregiver al trasferimento – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32676
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva il trasferimento di sede per assistere familiari disabili ex art. 33 Legge 104/1992. La società negava il trasferimento adducendo ragioni organizzative e l’assunzione di personale attraverso contratti di apprendistato nelle sedi richieste.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano il ricorso del lavoratore ordinando il trasferimento. La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto al trasferimento del lavoratore caregiver può essere negato solo in presenza di ragioni tecniche e organizzative di particolare intensità e rilevanza, che il datore ha l’onere di provare come non altrimenti soddisfabili. L’esistenza di posti vacanti, anche se coperti con apprendisti, dimostra la possibilità di inserimento del lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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