2° Contenuto Riservato: Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua: nuove linee guida

COMMENTO

DI VALERIA RASO | 23 GENNAIO 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito della intervenuta soppressione dell’ANPAL e delle modifiche normative che hanno progressivamente modificato e ampliato la portata degli interventi dei Fondi paritetici interprofessionali, è intervenuto per aggiornare le attuali Linee Guida contenute nella Circolare ANPAL 10 aprile 2018, n. 1, provvedendo al contempo a definire un quadro regolatorio organico in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 attraverso altresì un’opera di razionalizzazione e sistematizzazione delle disposizioni regolamentari esistenti.

La nascita dei Fondi

La norma istitutiva dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua è contenuta nell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che rappresenta il quadro di riferimento finanziario e strategico, di maggiore rilevanza statale, in materia di formazione professionale dei lavoratori, sia in termini di strumento di politica attiva del lavoro, volto a favorire la qualità e continuità occupazionale degli individui e la produttività e la competitività delle imprese, sia in termini di concreta fruizione del diritto individuale all’apprendimento permanente in una prospettiva di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale

Fondi sono stati istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore.
I Fondi, quindi, si alimentano elettivamente col gettito derivante dalla contribuzione citata, che l’INPS riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi stessi, in base alle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro e in funzione di un vincolo normativo pubblicistico di destinazione delle risorse agli interventi di formazione.

Costituzione e attivazione di un Fondo

Ai fini dell’attivazione, ciascun Fondo deve essere costituito sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

  1. come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del Codice civile;
  2. come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il requisito di maggiore rappresentatività deve essere posseduto e comprovato dalla totalità delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori aderenti al Fondo. Ai fini della verifica del requisito, non rilevano eventuali rapporti di affiliazione né accordi di adesione tra organizzazioni, sotto qualsiasi forma intesi, esterni agli atti costitutivi del fondo stesso, in forza dei quali le organizzazioni costituenti dichiarino di disporre dei requisiti della maggiore rappresentatività.

L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero. Successivamente alla formalizzazione dell’autorizzazione il Ministero provvede a dare comunicazione all’INPS.

Adesione al Fondo da parte delle imprese

Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa all’INPS.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 3 della Legge n. 388/2000, il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nei termini di cui sopra, il legale rappresentante dell’impresa, a conferma della volontà di aderire al Fondo, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec al Fondo con cui notifica allo stesso l’adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del documento di identità.

I datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo.
In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi.

Attività e risorse

I Fondi svolgono attività di funzionamento: comprendono tutte le attività relative all’organizzazione, gestione e controllo sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi.

Inoltre, le attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti e possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, l’orientamento e la personalizzazione, la selezione e la formazione dei partecipanti, l’attestazione finale delle competenze, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi.

I Fondi possono essere destinatari di:
– risorse integrative che concorrono a incrementare la portata delle misure e degli interventi programmati e possono avere origine da fonte pubblica o privata;
 risorse complementari che concorrono ad ampliare l’offerta dei servizi di formazione e di politica attiva in favore delle imprese aderenti o per conto di soggetti terzi a condizione che eventuali economie vengano reinvestite nell’ambito delle finalità del Fondo. Anche queste risorse possono avere origine da fonte pubblica o privata.

Vigilanza e controlli

Il Ministero svolge l’attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei Fondi attraverso la verifica di adeguatezza del sistema di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo adottato dai Fondi.

Le Linee Guida entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale 9 gennaio 2026, n. 8 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e cessano di produrre effetti la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 36 del 18 novembre 2003 e la Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018 e i rispettivi e relativi atti esplicativi.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.