4° Contenuto Riservato: Dividendi “outbound”: le nuove soglie dimensionali cambiano le regole dal 2026

COMMENTO

DI MATTIA MERATI | 26 GENNAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un significativo cambiamento nella disciplina fiscale dei dividendi, prevedendo soglie dimensionali per l’accesso ai regimi di detassazione. Le novità incidono anche sull’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,2% sui dividendi “outbound”, corrisposti da società italiane a società UE/SEE. L’intervento risponde all’esigenza di garantire coerenza tra la tassazione dei soci residenti e non residenti, evitando squilibri che avrebbero potuto incentivare la delocalizzazione delle holding italiane.

Contesto di riferimento

L’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) segna un mutamento di paradigma nel trattamento fiscale dei dividendi. Il legislatore ha infatti introdotto delle “soglie dimensionali” per l’accesso al regime di esclusione dal reddito al 95% dei dividendi.

La stessa Legge (cfr. art. 1, commi 52 e 53) interviene anche sui requisiti per beneficiare della ritenuta ridotta sui dividendi di fonte italiana corrisposti a società UE e dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), disciplinata dall’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e destinata a confluire, a decorrere dal 2027, nell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 33/2025).

Il nuovo assetto dei requisiti dimensionali

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’esclusione dal reddito imponibile del 95% per i dividendi percepiti dai soci di capitali è subordinata, inter alia, al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • requisito percentuale: il possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale della società che distribuisce l’utile.
  • requisito di valore: un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.

Questa modifica cambia un sistema che prevedeva l’esclusione per mantenere il principio secondo cui l’utile deve essere tassato solo presso il soggetto che lo produce, evitando doppie imposizioni nella catena societaria (fatta salva la componente forfetaria del 5%).

Il raccordo tra tassazione domestica e ritenuta in uscita

Il sistema fiscale italiano ha storicamente previsto un regime di ritenuta ridotta per i dividendi corrisposti a società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati UE, o SEE inclusi nella “white list”. Tale aliquota, fissata all’1,20%, non è “casuale”: essa rappresenta l’onere fiscale equivalente a quello sostenuto da una società italiana che percepisce il dividendo (IRES al 24% applicata sul 5% della base imponibile, stante l’esclusione del 95%). La ratio è evitare discriminazioni tra società madri italiane e società madri UE/SEE, in linea con i principi di libertà di stabilimento e circolazione dei capitali (cfr. anche circolari del 21 maggio 2009, n. 26/E e dell’8 luglio 2011, n. 32/E).

Prima della modifica in esame, l’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 richiedeva solo che i proventi si qualificassero come dividendi.

Con la Legge di Bilancio 2026, in forza del rimando all’art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR, i requisiti per accedere alla ritenuta ridotta vengono allineati a quelli previsti per l’esclusione dal reddito.

La norma – art. 27, comma 3-ter D.P.R. n. 600/1973 (come modificata dalla Legge di Bilancio 2026):

La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. (…)

Ne consegue che il beneficio della ritenuta ridotta spetta solo qualora la partecipazione nel capitale dell’emittente italiano sia almeno pari al 5%ovvero presenti un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La soglia dei 500.000 euro introduce rilevanti complessità operative per le società estere, che saranno tenute a documentare con precisione il valore fiscale delle partecipazioni detenute. Pur in assenza di un’espressa definizione normativa, la nozione di “valore fiscale” richiamata dalla disposizione dovrebbe ragionevolmente essere interpretata come riferimento al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, determinato ai sensi dell’art. 94 del TUIR. Tale criterio, ancorato alla normativa domestica, dovrebbe prevalere su eventuali diversi parametri adottati dall’ordinamento estero del socio non residente ai fini dell’individuazione del valore fiscale della partecipazione.

Da ultimo, si segnala che, per le remunerazioni di assets che non configurano una partecipazione in senso stretto, come gli strumenti finanziari similari alle azioni (art. 44, comma 2, lett. a, TUIR) e i contratti di associazione in partecipazione di fonte italiana (art. 109, comma 9, TUIR), la ritenuta ridotta dell’1,2% continuerà ad applicarsi per quelle pagate a società UE e SEE “white list”, ma solo in presenza di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Quali ritenute sui dividendi in uscita?

In sintesi, si riassumono i regimi applicabili ai dividendi corrisposti da società italiane a società UE/SEE, distinguendoli con riferimento ai soli requisiti “dimensionali”.

RegimeCondizioniRitenuta applicabileRiferimento normativo
Direttiva Madre-FigliaPartecipazione ≥ 10%detenuta ininterrottamente per almeno 1 anno0%Art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973
Ritenuta ridotta (c.d. “euroritenuta”)Partecipazione ≥ 5% oppure valore fiscale ≥ 500.000 euro1,2%Art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973
Convenzioni contro le doppie imposizioniPreviste dal Trattato con lo Stato di residenza del socio UE/SEEAliquota prevista dal Trattato (di norma 10%-15%; in alcuni casi aliquote variabili in base alla dimensione della partecipazione)Relativa Convenzione
Regime ordinarioMancato rispetto dei requisiti per accedere ai precedenti regimi26%Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

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