1° Documento Riservato: L’Approfondimento: La valutazione dei titoli nel bilancio in chiusura al 31 dicembre 2025

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Titoli non immobilizzati al valore di bilancio anche per il 2025 e 2026

DI ROBERTA PROVASI | 26 GENNAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, commi 6567) introduce, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, la possibilità di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante per gli esercizi 2025 e 2026. In particolare, i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio possono essere mantenuti al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato, anziché essere svalutati al valore di mercato, purché la perdita non sia considerata durevole. Analoghe misure erano state applicate in precedenti esercizi (2008-2012, 2018-2020) e più recentemente estese, tramite Decreti MEF, fino ai bilanci 2024.

La normativa di riferimento

Fra le normative a supporto della predisposizione del fascicolo di bilancio 2025, vi è la proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, commi 6567) di non svalutare i titoli al valore di mercato.

Per consentire alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio, il legislatore ha concesso la possibilità di derogare al criterio di valutazione degli stessi, previsto dall’art. 2426 c.c. La misura, introdotta dall’art. 20-quater D.L. n. 119/2018, è stata successivamente estesa all’esercizio 2019 dal D.M. 15 luglio 2019, all’esercizio 2020 dal D.M. 17 luglio 2020, reintrodotta per i bilanci 2022 dall’art. 45, commi 3-octies e 3-novies, D.L. n. 73/2022, convertito in Legge n. 122/2022 e prorogata anche ai bilanci 2023 dal D.M. 14 settembre 2023. Da ultimo, il D.M. 23 settembre 2024 ha reso applicabile tale possibilità anche ai bilanci 2024.

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi da 65 a 67 Legge n. 199/2025), la valutazione di titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio potrà avvenire anche per gli esercizi 2025 e 2026, in base al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La valutazione dei titoli nel bilancio di esercizio secondo il Codice civile e secondo i principi contabili

La disposizione in commento interessa i titoli di debito ed i titoli di capitale (partecipazioni) iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale e valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, comma 1, n. 9 c.c.).

Nello specifico, i titoli di debito attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senzaattribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall’obbligazione dell’emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore.

Tipicamente, tra i titoli di debito rientrano i valori emessi dagli Stati sovrani (ad esempio, buoni ordinari del tesoro, i buoni poliennali del tesoro, …), i titoli obbligazionari sia di aziende pubbliche sia private ed altri titoli assimilabili.

La caratteristica fondamentale dei titoli di debito, che li contraddistingue dai titoli azionari, è che i flussi di cassa generati dal titolo possono derivare:

  1. dal rimborso del capitale a scadenza (o in funzione delle scadenze intermedie secondo un piano prestabilito, come avviene per i titoli obbligazionari);
  2. dal pagamento di interessi o altri elementi reddituali che rappresentano la remunerazione dell’investimento fatto dal possessore. Gli interessi, normalmente, possono essere determinati, nel caso di un tasso di interesse contrattuale fisso, o determinabili, nel caso in cui il tasso di interesse sia variabile. In tale situazione, il valore del tasso di interesse dipenderà dal parametro sottostante che è identificabile in qualsiasi momento, nonostante il suo valore sia variabile.

Le partecipazioni, diversamente, costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

Nel bilancio d’esercizio, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 ss. c.c. (OIC adopter), i titoli trovano la loro collocazione in due voci dell’attivo patrimoniale:

  1. voce B.III.3) Altri titoli, nel caso in cui i titoli siano considerati “immobilizzati”;
  2. voce C.III.6) Altri titoli, nel caso in cui i titoli siano considerati “non immobilizzati”.

La collocazione dei titoli nell’attivo circolante oppure tra le immobilizzazioni è dettata dal principio fondamentale previsto dall’art. 2424-bis c.c., che prevede che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Il principio di destinazione si fonda, oltre che sulla specifica caratteristica del titolo di riferimento, che per sua strutturazione potrebbe avere una durata superiore all’anno (si pensi, ad esempio, ai BPT la cui durata è solitamente a medio o lungo termine), anche sulla volontà e sulla capacitàeffettiva della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. La distinzione tra titoli “immobilizzati” e titoli “non immobilizzati” non ha solo carattere di natura classificatoria negli schemi di bilancio ma porta con sé degli importanti riflessi anche dal punto di vista valutativo. In prima istanza, la lettura dell’art. 2426 c.c. fornisce alcuni concetti basilari nella valutazione dei titoli nel bilancio d’esercizio. In particolare:

Rilevazione inizialeValutazione
Titoli immobilizzatiLe immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (art. 2426, n. 1 c.c.)L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2)dell’art. 2426 c.c. deve essere iscritta a tale minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3  c.c.)
Titoli non immobilizzatiSono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il n. 1(art. 2426, n. 9 c.c.)Sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il n. 1) dell’art. 2426 c.c. ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426, n. 9)

Pertanto, come chiaramente emerge da queste prime considerazioni, mentre in sede di rilevazione iniziale non emergono particolari differenze, è la valutazione successiva a creare i sostanziali disallineamenti, in quanto:

  • i titoli “immobilizzati” sono svalutati quando vi è l’evidenza di una perdita di valore del titolo che sia durevole;
  • i titoli “non immobilizzati” sono svalutati ogni qualvolta il valore desumibile dall’andamento di mercato risulti essere inferiore al valore contabile del titolo stesso, senza che necessariamente tale riduzione possa essere qualificata come durevole.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo d’acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426 c.c.).

La determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato non viene disciplinata dal Codice civile, tuttavia, l’OIC 20, fornisce delle indicazioni in merito. Nello specifico, per il calcolo di tale valore, occorre stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. A tal fine, si possono considerare in astratto due riferimenti temporali:

  • uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima);
  • l’altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative ad un determinato periodo, più o meno ampio.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi, tuttavia, la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni, le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell’“andamento del mercato” e, quindi, sarebbe opportuno assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato, ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee.

Le disposizioni di cui al Documento Interpretativo OIC n. 11 del 31 gennaio 2025

Il Documento interpretativo n. 11 pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità lo scorso 31 gennaio 2025, è finalizzato a disciplinare, in primis, le società che sono titolate a recepire le disposizioni del Documento stesso e precisamente le società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice civile, le società che adottano i principi contabili nazionali.

A seguire viene riconfermata la modalità operativa ossia l’obbligo di prevedere la costituzione di una riserva indisponibile per un importo pari al valore dell’eventuale svalutazione come previsto dal comma 3-decies dell’art. 45 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, secondo cui:

Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione il Documento ribadisce che

  • il riferimento è per i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9  c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni;
  • il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’art. 2426 c.c., e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
  • la deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2023) e ai titoli acquistati nell’esercizio 2024. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamentela scelta effettuata in nota integrativa.

Al riguardo vengono confermate alcune disposizioni già introdotte dal Documento Interpretativo 4, ossia:

La facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia, per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stata richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga.
Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole. Pertanto, non è consentito l’utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell’esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.

Per le restanti disposizioni il Documento Interpretativo n. 11 riprende quanto già decretato nel precedente  Documento Interpretativo n. 4 – Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136) – “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”,dell’aprile 2019 che in parte aggiorna le disposizioni contenute nel par. n. 2 del Documento Interpretativo n. 3 – Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2) – “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendali”, pubblicato dall’OIC nel marzo 2009.

A livello applicativo, le disposizioni normative, così come integrate dal Documento Interpretativo 11 emesso dall’OIC, richiedono:

1) per i titoli già presenti in portafoglio alla chiusura del precedente esercizio, la valutazione al medesimo valore presente in detto bilancio;
2) per i titoli acquisiti nel corso dell’esercizio, la valutazione al costo di acquisto;
3) l’applicazione del costo ammortizzato, salvo la facoltà concessa per i soggetti di minore dimensione o per specifiche situazioni (principio di rilevanza o impossibilità di utilizzo del metodo);
4) la valutazione dei titoli in valuta estera secondo le ordinarie disposizioni del Codice civile e dell’OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.

La condizione fondamentale per operare la deroga è che la svalutazione abbia carattere transitorio e non durevole. Se la perdita non avesse tali caratteristiche sarebbe comunque necessario operare una svalutazione.

Pur trattandosi di una norma transitoria, la stessa ha carattere derogatorio rispetto ai principi di valutazione e, pertanto, il comma 3-decies dell’art. 45 prevede che le società che accedano a tale facoltà, accantonino in un’apposita riserva indisponibile di patrimonio netto la differenzatra il valore contabile dei titoli e il valore di mercato. Tale riserva è alimentata:

  • dall’utile dell’esercizio;
  • dalle altre riserve disponibili qualora l’utile dell’esercizio non fosse sufficiente.

In caso di insufficienza, la società dovrà destinare gli utili degli esercizi futuri a tale riserva fintanto che il suo valore non corrisponda alla svalutazione non effettuata (eventualmente rideterminata per nuove svalutazioni o ridotta per effetto dei ripristini di valore). Il Documento Interpretativo non mette in evidenza come tali accantonamenti debbano essere effettuati ma sembra coerente con il dettame normativo l’accantonamento dell’utile o il trasferimento della riserva in sede di assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2024.

Il medesimo ragionamento può essere applicato anche in caso di “rilascio” della riserva eccedente rispetto alla svalutazione titoli non effettuata mediante il suo trasferimento ad altra riserva disponibile (es. utili portati a nuovo).

Riprendendo i chiarimenti contenuti nel Documento Interpretativo n. 11 dell’OIC, le società che si avvalgono della deroga, oltre l’informativa da riportare in nota integrativa, ai sensi dell’OIC 20, dell’OIC 21 e dell’OIC 28 “Patrimonio Netto”, saranno tenute a fornire informazioni riguardanti:

  • le modalità con cui le stesse si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Qualora, inoltre, vengano confermati i precedenti chiarimenti forniti dall’OIC dei Documenti interpretativi 4 e 11, occorre ricordare che:

  • è possibile applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato e non considerare la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
  • non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole;
  • la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante.

La misura in esame è confermata per il 2025 e 2026 anche per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali (art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005). Tuttavia, il comma 67 della Legge n. 199/2025, rinvia all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASSper la definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative. Rimane, comunque, fermo che le imprese applichino la deroga previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Criticità e implicazioni contabili e fiscali

Al fine di meglio valutare se optare o meno per il recepimento della deroga è necessario considerare le disposizioni statuite dai principi contabili circa la disciplina della svalutazione del valore dei titoli.

Al riguardo l’adeguamento del valore del titolo a minor valore desumibile dall’andamento di mercato può essere sviluppato con due tecniche contabili alternative:

1) svalutazione diretta nel conto titoli. In tal modo, il saldo del conto titoli rappresenterebbe esattamente il valore di iscrizione in bilancio ma causerebbe la perdita dell’informativa legata al valore del titolo in assenza di svalutazione, utile per un eventuale ripristino di valore;
2) svalutazione indiretta tramite l’utilizzo del fondo svalutazione titoli. Per effetto di questa duplicazione, il valore del conto titoli continuerebbe secondo le logiche valutative inizialmente adottate del costo ammortizzato mentre il fondo svalutazione accoglierebbe le movimentazioni che si vengono a creare di tempo in tempo per effetto delle svalutazioni e degli eventuali ripristini di valore. Il fondo svalutazione è un fondo rettificativo dell’attivo e permette, in questo modo, di esporre nello stato patrimoniale il valore del titolo secondo i dettami codicistici.

Altre criticità da considerare:

  • Bilancio consolidato. La deroga dettata dal Decreto riguarda indistintamente bilanci di esercizio e bilanci consolidati: infatti, le disposizioni relative ai criteri di valutazione sono comuni alle due tipologie di documenti.
  • Utili (maggiori) di esercizio. In merito al regime degli eventuali utili (maggiori) di esercizio che derivano dalla mancata svalutazione dei titoli in virtù di tale norma, va rilevato come, stante la ratio della norma e l’origine di questi utili (riconducibili a mancate svalutazioni derivanti dalla situazione di turbolenza dei mercati finanziari), nonché la natura temporanea della disposizione, è da attendersi che gli organi sociali pongano una particolare attenzione e prudenza alle politiche di destinazione degli utili.
  • Interessante anche il chiarimento riportato per il tramite di una esemplificazione nel recente aggiornato Documento n. 11 in caso di non utilizzo della deroga poiché trattasi di perdita a carattere durevole qualora gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato intervengano dopo la data di chiusura dell’esercizio. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.Esempio: 
Titoli al 31.12.2023
100
Valore di mercato al 31.12.2024
70
Prezzo di vendita febbraio 2025
70
Al 31 dicembre 2024 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2025. Pertanto, al 31 dicembre 2024 il titolo è iscritto a 70 euro.
Si ipotizzi invece il caso in cui il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2025 prima della formazione del bilancio.
Al 31 dicembre 2024 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20.
  • Infine, vanno considerate anche le novità fiscali statuite dalla Legge di Bilancio 2026 l0002025123000199 che definisce anche i limiti di deducibilità fiscale delle svalutazioni per obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi dalle partecipazioni e similari, come previsto dall’art. 85, comma 1, lett. e) del TUIR. E precisamente:

Per i soggetti OIC:

  1. Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali OIC, la svalutazione civilistica dei titoli obbligazionari e degli altri titoli in serie o di massa negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri, sarà ammessa in deduzione dal reddito imponibile entro i limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione fiscale poteva essere calcolata in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio o alla media aritmetica dei prezzi del mese finale. Dal 2026, con la nuova disciplina, viene meno l’allineamento tra valori civilistici e fiscali che era stato introdotto con la riforma fiscale del 2003, imponendo una maggiore attenzione da parte delle imprese nella pianificazione fiscale e contabile.
  2. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri, la deducibilità fiscale sarà determinata applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento rilevato dal mercato telematico delle obbligazioni italiane nell’ultimo semestre. Questa modifica esclude il mercato telematico estero, generando per i titoli non quotati alcune difficoltà operative.

Per i soggetti IAS/IFRS non vi saranno modifiche significative per i titoli “detenuti per la negoziazione”, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis del Testo Unico, continua ad assumere rilevanza fiscale. Per le obbligazioni e i titoli similari iscritti nelle immobilizzazioni, invece, le minusvalenze rilevano fiscalmente solo se imputate a conto economico. In pratica, la svalutazione dei titoli immobilizzati, valutati al fair value attraverso il prospetto del conto economico complessivo (Fvtoci), non sarà deducibile fino al momento del realizzo, mentre le rivalutazioni, anche se non transitano dal conto economico, conserveranno rilevanza fiscale secondo le disposizioni del D.M. 8 giugno 2011

fondi comuni d’investimento immobilizzati, valutati al fair value attraverso il conto economico (Fvtpl), continueranno a essere deducibili al momento dell’iscrizione. La nuova formulazione conferma il principio secondo cui la corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali, garantendo coerenza tra bilancio e imposte per i soggetti IAS/IFRS.

Per le aziende, la conferma della possibilità di non svalutare i titoli dell’attivo circolante comporta vantaggi significativi in termini di stabilità dei risultati di bilancio e di gestione della fiscalità.

Attenzione È fondamentale, tuttavia, valutare attentamente i limiti di deducibilità fiscale, applicando correttamente la media aritmetica dei prezzi o le diminuzioni desunte dal mercato telematico italiano, e distinguere tra titoli quotati e non quotati. La pianificazione deve inoltre considerare le differenze tra soggetti OIC e IAS/IFRS per garantire la corretta imputazione delle minusvalenze e la compliance normativa.

La misura rappresenta un’opportunità di continuità per le imprese italiane in contesti di volatilità dei mercati, ma richiede attenzione tecnica per evitare errori contabili o fiscali. L’adozione di procedure interne robuste e la verifica dei prezzi di riferimento semestrali costituiscono strumenti indispensabili per la corretta applicazione della normativa.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 6567;
  • OIC, Documento Interpretativo 11 aggiornato per i bilanci 2024, Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) e successive modificazioni. “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”, 31 dicembre 2025.

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