3° Contenuto Riservato: Dividendi e plusvalenze sotto soglia senza Pex

COMMENTO

DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 27 GENNAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto delle restrizioni al regime Pex per dividendi e plusvalenze. Le nuove previsioni non hanno toccato il regime impositivo delle persone fisiche che operano come privati e degli enti non commerciali in relazione alla loro attività istituzionale, riguardando solamente le imprese individuali e le società commerciali. L’intervento, ancorché riferito a casi marginali, risulta penalizzante per il contribuente in quanto volto ad aumentare il prelievo.

Introduzione

Come ormai noto, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto delle restrizioni al regime Pex per dividendi e plusvalenze. Va da subito chiarito che le nuove previsioni non hanno toccato il regime impositivo delle persone fisiche che operano come privati e degli enti non commerciali in relazione alla loro attività istituzionale. Si pensi al caso del trust assimilato all’ente non commerciale.

In sostanza, la novella riguarda solamente le imprese individuali e le società commerciali.

L’intervento, ancorché riferito a casi marginali, risulta penalizzante per il contribuente in quanto volto ad aumentare il prelievo. In questo intervento, per semplicità, trascureremo la posizione dei titoli e degli altri strumenti finanziari.

La partecipazione minimale incriminata

Esaminando il caso delle partecipazioni ed evitando di considerare quelle detenute indirettamente, la Pex viene concessa con le varie condizioni previgenti, in relazione ai dividendi e alle plusvalenze, derivanti da una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

In buona sostanza, per beneficiare della Pex è necessario detenere una partecipazione di almeno il 5% oppure, se inferiore, detenere una partecipazione del valore fiscale di almeno 500 mila euro.

Le due condizioni sono alternative per cui anche il soddisfacimento di una sola di esse consente al contribuente di beneficiare della Pex. Il requisito della quota del 5% risulta chiaro anche se qualche dubbio potrebbe presentarsi in relazione ai dividendi, con riferimento al momento in cui il requisito deve intendersi soddisfatto.

Le soluzioni ipotizzabili potrebbero essere tre:

  • si valuta il momento della maturazione degli utili;
  • si valuta il momento della delibera dei dividendi;
  • si valuta il momento del pagamento.

La soluzione più ragionevole è sicuramente la terza atteso che i dividendi devono essere pagati a chi è socio al momento del pagamento.

Più nebuloso è il concetto di “valore fiscale” della partecipazione che, non ricevendo alcuna definizione positiva, non può essere altro che il costo fiscalmente riconosciuto. Dobbiamo, quindi, ritenere che un valore fiscale inadeguato potrebbe essere “strumentalmente” aumentato attraverso una rinuncia ad un finanziamento.

Più complesso diviene il discorso nel momento in cui ci spostiamo nel mondo delle plusvalenze. In questo caso si potrebbe accarezzare l’idea che il valore fiscale possa essere il prezzo di vendita. La soluzione appare poco plausibile sia in base al dato letterale della norma che sembra fare riferimento al costo fiscalmente riconosciuto sia per un criterio di omogeneità rispetto ai dividendi.

Va chiarito inoltre, in caso di cessione, se le soglie partecipative e del valore fiscale vadano valutate in relazione all’intera partecipazione detenuta o solo in relazione a quella ceduta.

Supponiamo, ad esempio, di cedere una partecipazione pari al 4%. Verrebbe da affermare che la stessa non sia titolata alla Pex, ma la cosa non è scontata in quanto il socio potrebbe detenere una quota del 10% e conservare il 6%.

Problemi connessi alla entrata in vigore

Il comma 54 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che le nuove previsioni “si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026”.

La norma pare di chiara interpretazione: si ha riguardo alla delibera dei dividendi. Si tratta di un criterio oggettivo che non presenta problemi applicativi. Pertanto, le delibere avvenute entro il 2025 non risentono della novella.

Invero, appare strano il riferimento ad una data fissa come il 1° gennaio in quanto ci saremmo aspettati di leggere: l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, Ad ogni buon conto, ipotizzando il caso frequente dell’esercizio coincidente con l’anno solare, le conclusioni non mutano.

La questione si complica se passiamo ad esaminare le plusvalenze.

La novella trova applicazione “alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data” ossia il 1° gennaio 2026.

La norma appare di primo acchito più favorevole rispetto a quella dei dividendi: se non acquisto nuove partecipazioni a partire dal 2026, le nuove restrizioni non potranno mai trovare applicazione.

Anche in questo caso i dubbi non mancano. Se nel 2027 vendo quote acquistate nel 2026 e nei periodi precedenti, come valuto le soglie? Devo considerare separatamente quelle acquistate dal 2026?

Un altro aspetto di incertezza è rappresentato dal fatto che nella norma manca una virgola prima dell’espressione “acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data”. Ciò potrebbe far pensare che lo spartiacque del 2026 non interessi le partecipazioni. Dovremmo quindi concludere che ogni cessione avvenuta dal 2026, anche se relativa a quote detenute storicamente, potrebbe vedersi preclusa la Pex.

La norma poi chiude stabilendo che “a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente”.

Vi è da chiedersi se questo criterio FIFO trovi applicazione anche per le partecipazioni societarie che non vengono espressamente menzionate.

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