4° Contenuto Riservato: Principali scadenze 1-15 febbraio 2026 – Focus sulla trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

CIRCOLARE PER LO STUDIO

A CURA DI SAVERIO CINIERI | 28 GENNAIO 2026

Nel periodo che va dal 1° al 15 febbraio 2026 ricorrono le consuete scadenze della prima metà del mese.
Inoltre, il 2 febbraio scadono alcuni adempimenti che, normalmente, sono calendarizzati il 31 gennaio, ma quest’anno slittano al 2 febbraio in quanto il 31 gennaio cade di sabato. Si tratta della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025, dell’esercizio dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata e dell’invio dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali, relativamente al periodo d’imposta 2025.

Le principali scadenze del periodo

1 febbraio – Domenica

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine del mese di gennaio, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

1 febbraio – Domenica

SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 1314 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

2 febbraio – Lunedì

COMUNICAZIONE – Invio spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente.

Soggetti obbligati – Sono obbligati all’invio dei dati:

  1. le farmacie pubbliche e private;
  2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  3. i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Sono inoltre obbligati:

  1. gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  2. gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  3. gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  4. gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  5. gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  6. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  7. a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera precedente ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;
  8. gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario e di biologo.

Modalità – La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:

  • direttamente dall’interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le “credenziali” di accesso al sito internet di STS;
  • tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

2 febbraio – Lunedì

DICHIARAZIONI – 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati – L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Modalità – Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata:

  1. dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  2. entro il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato), comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l’apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero);
  • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.

2 febbraio – Lunedì

COMUNICAZIONE – Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 4° trimestre

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati – Hanno diritto al beneficio fiscale:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento, e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità – L’istanza va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l’apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:

  • CD-rom, DVD, pen drive USB);
  • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest’ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l’Agenzia precisa che è possibile:

  • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane;
    oppure
  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

2 febbraio – Lunedì

COMUNICAZIONE – Comunicazione periodica intermediari finanziari

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.,

2 febbraio – Lunedì

COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore ad euro 10.000,00.

Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.

Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

2 febbraio – Lunedì

DICHIARAZIONI – Modello Redditi SC – Presentazione

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Reddito SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 marzo 2025 (il termine è l’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio).

Soggetti obbligati – Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Modalità – La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.

2 febbraio – Lunedì

IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
  • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
  • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
  • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

2 febbraio – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente.

Soggetti obbligati – Emittenti assegni circolari (Banche, aziende ed istituti di credito).

Modalità – Presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

2 febbraio – Lunedì

IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità – Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

2 febbraio – Lunedì

IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento IVA mensile

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di dicembre dell’anno precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.

Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.

Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

  1. il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
  2. l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
  4. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
  • nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

2 febbraio – Lunedì

COMUNICAZIONE – Comunicazione dati piattaforme digitali

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Invio dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali, relativamente al periodo d’imposta precedente.

Soggetti obbligati – Gestori di piattaforme digitali che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) sono residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfano una delle seguenti condizioni:

1.1) sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;

1.2) hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

1.3) hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE;

2) non sono residenti a fini fiscali in Italia, né sono ivi costituiti o gestiti, e non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE.

Modalità – Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

2 febbraio – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre.

Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

Modalità – Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente.

2 febbraio – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

La scadenza originaria è il 31 gennaio slitta in quanto cade di sabato.

Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso del precedente mese di dicembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di novembre.

Soggetti obbligati – Compagnie e imprese di assicurazione.

Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

2 febbraio – Lunedì

RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 15 giorni

Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2026.

Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

9 febbraio – Lunedì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta di bollo – Versamento rateale

Attività – Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 4° trimestre dell’anno precedente.

Soggetti obbligati – Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all’emissione di assegni circolari.

Modalità – L’adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo “2505 – Bollo virtuale – rata.

13 febbraio – Venerdì

TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività – Pagamento della seconda rata del I° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell’anno precedente.

Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

15 febbraio – Domenica

IVA – Fatturazione differita

Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedenti e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità – A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).

15 febbraio – Domenica

IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

15 febbraio – Domenica

SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di gennaio.

Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

L’Approfondimento 
Trasmissione dati Sistema Tessera Sanitaria – Invio spese 2025

Entro il 2 febbraio 2026 (la scadenza originaria è il 31 gennaio ma slitta in quanto cade di sabato) i soggetti che incassano compensi per spese e prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, relativamente all’anno 2025.
Infatti, dal 2025, a seguito delle novità introdotte dal decreto di Riforma degli adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), si è passati dalla trasmissione semestrale a quella annuale.
I dati trasmessi, a loro volta, sono resi disponibili dal STS all’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultima possa inserirli nella dichiarazione precompilata.
Inoltre, sempre entro il 2 febbraio 2026 è possibile effettuare l’opposizione alla trasmissione dei dati.

Soggetti interessati

Sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:

  1. le farmacie pubbliche e private;
  2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  3. i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  4. gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  5. gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  6. gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  7. gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  8. gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  9. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46;
  10. gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;
  11. gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici;
  12. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  13. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  14. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  15. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  16. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  17. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  18. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  19. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  20. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  21. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  22. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  23. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  24. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  25. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  26. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  27. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  28. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  29. gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  30. gli iscritti all’albo dei biologi.

Anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti alcune tipologie di animali (v.d. D.M. 6 giugno 2001, n. 289), ma la scadenza è fissata al 16 marzo.

Modalità operative

I soggetti obbligati trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

Inoltre, occorre trasmettere anche i seguenti dati:

  1. tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
  2. aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

I dati possono essere trasmessi al sistema TS secondo una delle seguenti modalità:

  1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali;
  2. per il tramite dei sistemi regionali appositamente autorizzati;
  3. per il tramite di associazioni di categoria o soggetti terzi appositamente delegati.

Dati disponibili sul STS

Per ciascuna spesa o rimborso i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

  1. codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  2. codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014;
  3. data del documento fiscale che attesta la spesa;
  4. tipologia della spesa;
  5. importo della spesa o del rimborso;
  6. data del rimborso.

Sanzioni

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Opposizione alla trasmissione delle spese sanitarie

I contribuenti possono esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:

  1. dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 (la data originaria fissata all’8 marzo cade di domenica) accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  2. entro il 2 febbraio 2026 (la data originaria del 31 gennaio cade di sabato) comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (modalità 2), è a disposizione l’apposito modello – pdf anche in versione editabile – pdf. La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero).

POSSIBILITÀ DI CONDIVIDERE IL DOCUMENTO CON I PROPRI CLIENTI

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