COMMENTO
DI CARLA DE LUCA | 28 GENNAIO 2026
Il commento affronta la questione, spesso controversa, del trattamento sanzionatorio della dichiarazione tardiva (redditi, IVA o sostituto di imposta) presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. La prassi amministrativa e le recenti linee guida dell’Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti significativi, ma permangono aree di incertezza tecnica che richiedono valutazioni puntuali.
Il quadro normativo
Il “buco” normativo
Il sistema tributario italiano non prevede esplicitamente una sanzione specifica per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza. Per colmare questa lacuna, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una soluzione interpretativa:
- equipara la dichiarazione dei 90 giorni a una dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare;
- applica la sanzione fissa prevista dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 471/1997: da 250 euro a 1.000 euro;
- riferimento di prassi: circolare Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016, n. 42.
Il ravvedimento semplificato
Termine massimo per il beneficio: 90 giorni dal mancato versamento dichiarativo.
Per il modello REDDITI 2025 (scadenza 31 ottobre 2025):
- deadline ravvedimento: 29 gennaio 2026;
- importo minimo dovuto: 25 euro (sanzione ridotta a 1/10 da 250 euro);
- norma applicabile: art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997.
Scarica qui l’Infografica.
La questione critica: timing del versamento delle imposte
Tesi amministrativa consolidata
La circolare n. 42/2016 “richiede” il ravvedimento anche degli eventuali tardivi versamenti come “prezzo” del ravvedimento semplificato sulla dichiarazione.
Interpello n. 450/2023 (IVA) e Videoforum 27 gennaio 2025:
| Scenario | Sanzione applicabile |
| Imposte pagate entro 90 giorni | Sanzione fissa (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) + sanzione omesso versamento (art. 13D.Lgs. n. 471/1997) ridotta al 25% o 12,5% |
| Imposte pagate dopo 90 giorni o non pagate | Sanzione proporzionale (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) che assorbe la sanzione omesso versamento |
Principio ispiratore: premia il comportamento collaborativo del contribuente che versa tardivamente ma comunque entro i 90 giorni.
Precedenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione ha affermato decisamente (Cass. 1° giugno 2007, n. 12883; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31608): “La mera presentazione della dichiarazione nei 90 giorni non consente il beneficio della riduzione della sanzione se nello stesso termine non vengano effettuati il pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni ridotte e degli interessi maturati”.
Valutazione critica: il dubbio tecnico
La posizione dottrinale
Se la dichiarazione entro 90 giorni è sanzionata con misura fissa (quindi indipendentemente dalle imposte), allora l’irrilevanza tecnica dei versamenti dovrebbe produrre effetti giuridici conseguenti.
Due ipotesi critiche
- Contribuente presenta dichiarazione in 90 giorni senza pagare sanzioni ridotte:
- sanzione fissa fino a 1.000 euro (definibile eventualmente al terzo),
- non sanzione proporzionale da omessa dichiarazione.
- Contribuente non presenta dichiarazione nemmeno in 90 giorni:
- applicabilità delle sanzioni proporzionali.
Conseguenza: il pagamento delle imposte non dovrebbe essere il presupposto del ravvedimento sulla dichiarazione, ma potrebbe comunque incidere sul regime sanzionatorio dei versamenti.
Prudenza consigliata
Ferme le incertezze interpretative, l’approccio tecnico-conservativo raccomanda:
entro 90 giorni (per REDDITI 2025: entro 29 gennaio 2026):
- ✓ presentazione della dichiarazione tardiva;
- ✓ pagamento sanzione fissa minima (25 euro);
- ✓ pagamento saldo imposte 2024 + acconto 1° e 2° semestre 2025 con sanzioni ridotte (25% o 12,5%).
Conseguenze operative
Versamento imposte dopo i 90 giorni
Il pagamento delle imposte dopo il termine 90 giorni:
- non compromette il ravvedimento sulla dichiarazione (sempre che presentata in 90 giorni);
- non compromette il pagamento della sanzione minima (25 euro) entro 90 giorni;
- espone a sanzioni autonome per omesso versamento (art. 2, D.Lgs. n. 462/1997);
- tali sanzioni rimangono definibili in sede di accertamento.
Implicazioni per la strategia difensiva
| Elemento | Considerazione |
| Timing dichiarazione | Critico (entro 90 giorni) |
| Sanzione minima 25 euro | Irrinunciabile (entro 90 giorni) |
| Imposte dovute | Opportuno pagarle entro 90 giorni per minimizzare contestazioni |
| Interessi | Comunque dovuti dalle scadenze originarie |
| Definizione agevolata | Possibile solo se dichiarazione entro 90 giorni |
Conclusioni
- Il sistema premiale dei 90 giorni è consolidato sia amministrativamente che giurisprudenzialmente.
- La questione tecnica del timing pagamenti rimane oggetto di interpretazione dottrinale.
- La prudenza consiglia di effettuare tutti i versamenti entro 90 giorni per neutralizzare contestazioni su sanzioni proporzionali.
- L’Agenzia delle Entrate ha confermato il principio collaborativo nel Videoforum 27 gennaio 2025.
- Margini di manovra esistono nell’ambito del pagamento delle imposte (oltre 90 giorni), ma comportano rischi sanzionatori minori.
Raccomandazione: consigliare ai clienti in ritardo il ravvedimento integrale entro il 29 gennaio 2026 per REDDITI 2025, con pagamento completo di imposte e sanzioni ridotte.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1, 5, 13;
- Agenzia delle Entrate, circolare 12 ottobre 2016, n. 42.
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