1° Documento Riservato: Amministratore giudiziario: i commercialisti illustrano gli adempimenti fiscali

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Analisi delle recenti Linee guida sul ruolo del professionista nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla fiscalità diretta, indiretta e agli obblighi dichiarativi connessi alla procedura

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 28 GENNAIO 2026

L’ufficio dell’amministratore giudiziario rappresenta una funzione di particolare complessità e responsabilità nell’ambito delle misure ablative penali e di prevenzione (sequestro e confisca); l’amministratore giudiziario è chiamato a gestire i beni sottoposti a provvedimento ablativo secondo precise procedure e con obblighi di rendicontazione dettagliata, dovendo operare sotto la direzione del giudice delegato e nel rispetto di un articolato quadro normativo. Nonostante i vari interventi legislativi rimane l’assenza di una disciplina tributaria organica e specifica, sia in materia di imposte dirette che indirette, che tenga conto delle peculiarità della gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Le recenti Linee guida del CNDCEC sugli adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario

Il CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida in materia di adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario” sul portale istituzionale nella giornata di martedì 20 gennaio 2026; il corposo documento è stato concepito quale strumento di supporto operativo al professionista chiamato a svolgere il ruolo di amministratore giudiziario (o di consulente dell’amministrazione giudiziaria) nel delicato compito di gestire compiutamente e correttamente i beni attinti da misura anche sotto il profilo fiscale.

L’acquisizione documentale

La gestione dei beni sequestrati disposta nell’ambito di misure ablative costituisce un’attività di amministrazione affidata, dagli organi giudiziari, a esperti professionisti scelti, generalmente, tra i dottori commercialisti o avvocati iscritti nell’Albo degli amministratori giudiziari.

Il professionista, qualificato come ausiliario di giustizia, è un soggetto privato che, a seguito di un provvedimento del giudice, viene temporaneamente incaricato di un pubblico ufficio temporaneo.

Il custode-amministratore in quanto ausiliario del giudice, viene definito anche longa manus degli organi giudiziari, con specifiche responsabilità, sia di natura civile che penale, per l’attività svolta.

Certamente per l’amministratore giudiziale la prima attività da svolgere è quella di procedere all’inventariazione dei beni sequestrati. Nella maggior parte dei casi questa attività è eseguita dagli organi di polizia giudiziaria, che redigono il verbale di esecuzione dal quale risulta l’elenco dei beni unitamente ad una breve descrizione corredata eventualmente dal valore degli stessi.

Con il verbale e contemporaneo inventario si procede all’immissione in possesso dei beni: è il momento iniziale in cui i beni sono da considerarsi sotto la custodia dell’amministratore giudiziario.

Il verbale d’inventario e d’immissione in possesso, redatto dall’amministratore giudiziario viene poi depositato in cancelleria e transita nel fascicolo di gestione. Nel verbale di immissione in possesso, l’amministratore giudiziario potrà far annotare eventuali direttive e richieste aventi come destinatario il proposto, un suo familiare o eventuali dipendenti dell’azienda.

L’amministratore giudiziario dovrà prestare la massima attenzione durante l’inventariazione dei beni aziendali, posto che il dato scaturente da tale attività dovrà essere successivamente comparato con quello risultante dalle scritture contabili; eventuali rettifiche dovranno essere dopo indicate nella relazione da presentare al giudice.

L’amministratore giudiziario in questa fase iniziale dovrà richiedere la seguente documentazione suddivisa secondo la tipologia dei beni oggetto del provvedimento di sequestro
a) beni immobili:
titolo di proprietà (atto di acquisto, denunzia di successione, ecc.);
identità degli utilizzatori e titolo relativo (contratto di locazione, comodato, ecc.) con documenti identità e numeri di telefono soggetti occupanti l’abitazione, anche nel caso di minori;
copia degli ultimi pagamenti dell’IMU ed utenze domestiche;
eventuali trascrizioni di atti pregiudizievoli o ipoteche;
ultima rata di mutuo pagata, ove presente;
documenti relativi a domande di condono edilizio.
b) beni mobili registrati:
libretto di circolazione, certificato di proprietà e chiavi;
certificato di assicurazione;
stato d’uso del bene con rilievo fotografico e verbale.
c) Aziende, partecipazioni societarie:
scritture contabili e libri obbligatori, sui quali dovranno essere apposti gli estremi del provvedimento di sequestro (art. 37, comma 2, CAM);
situazione contabile aggiornata alla data dell’esecuzione: l’amministratore giudiziario potrà riscontrare la consistenza fisica di cassa con quella contabile e, in caso di discordanze, verbalizzare le dichiarazioni dell’amministratore civilistico o del titolare dell’azienda;
copia degli ultimi bilanci e delle dichiarazioni fiscali (in mancanza di consegna accesso telematico al Registro delle imprese e all’anagrafe tributaria);
libro dei cespiti ammortizzabili;
libro unico del lavoro per verificare i dipendenti assunti (anche quelli non più presenti andando a ritroso almeno negli ultimi 3 anni) precisando che lo stesso art. 41, comma 1-ter, D.Lgs. n. 159/2011 prevede che nella proposta di prosecuzione dell’attività aziendale deve essere allegato l’elenco nominativo delle persone che risultano prestare o aver prestato attività lavorativa in favore dell’impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell’attività;
licenze, permessi ed eventuali autorizzazioni amministrative (SOA, etc.), anche risultanti dal Registro delle imprese;
documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e, ove presente, in materia di igiene ed alimenti (HACCP, etc.).

Il registro delle “operazioni relative all’amministrazione” previsto in precedenza dall’art. 1, del D.M. Ministero di Giustizia n. 293/1991, con il CAM è ora confluito nell’art. 37, comma 1, anche se non risultano ancora stabilite nel dettaglio le disposizioni specifiche per la tenuta del registro, sebbene la predisposizione del Decreto fosse già prevista nell’originario testo del Codice antimafia del 2011.

Le nuove disposizioni prevedono che l’amministratore giudiziario, pur continuando a essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali previsti per legge (artt. 2214 e ss. c.c.), deve tenere un registro dove annotare le operazioni relative alla sua amministrazione.

Il richiamo all’art. 2214 e ss. deve essere interpretato escludendo dall’annotazione nel registro delle movimentazioni relative alle aziende, per le quali già sussistono le scritture contabili previste per legge.

Nel sequestro, il registro delle operazioni è uno strumento a disposizione del giudice delegato e del tribunale per esercitare le funzioni di direzione e controllo sulla procedura; la tenuta del registro dovrebbe documentare la correttezza e la regolarità delle operazioni attuate dall’amministratore nell’esercizio della sua attività.

Il registro deve essere redatto in maniera corretta e idonea allo scopo.

Il regime fiscale dei beni in sequestro

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che l’art. 51 e successive modifiche e integrazioni del CAM, rubricato “Regime fiscale e degli oneri economici”, disciplina le modalità di assoggettamento a imposizione dei redditi derivanti dai beni sottoposti a sequestro; tuttavia la varietà dei beni sottoposti a sequestro (che comprendono beni mobili, immobili, beni registrati, compendi aziendali, quote societarie, azioni e universalità di beni) e la molteplicità di soggetti che possono essere coinvolti nel medesimo procedimento (sia in ambito penale che di prevenzione), rendono ancora difficile l’applicazione uniforme della normativa fiscale attuale. La norma, purtroppo, appare per alcuni versi incompleta e meriterebbe una regolamentazione più dettagliata, in modo da essere meglio applicabile ai diversi istituti giuridici relativi.

Sull’argomento va ricordato che una prima modifica al contenuto originario dell’art. 51, D.Lgs. n. 159/2011, intervenne con la Legge n. 228/2012(Legge di Stabilità 2013) in vigore dal 1° gennaio 2013.

L’art. 1, comma 189, lett. c), della citata Legge, dopo aver rinominato la rubrica dell’art. 51, D.Lgs. n. 159/2011 in “Regime fiscale e degli oneri economici” come attualmente in vigore, aggiungeva i seguenti commi: “3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l’amministratore giudiziario ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti (…)”.

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che, dal tenore letterale del comma 3-bis, appariva chiaro che gli immobili sequestrati e confiscati erano stati resi in modo generico esenti da imposte, tasse e tributi durante tutto il periodo di sequestro, di confisca e sino all’assegnazione o loro destinazione.

In caso di revoca, l’amministratore giudiziario ne avrebbe dovuto dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed agli altri enti competenti, che avrebbero provveduto alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi in capo al soggetto, cui i beni fossero stati restituiti.

Una prima interpretazione letterale della norma aggiunta portava a ritenere che l’esenzione da imposizione degli immobili sequestrati e confiscati, nelle more del procedimento, fosse totale, per cui l’amministratore giudiziario sarebbe stato esonerato anche dal presentare le dichiarazioni dei redditi e conseguentemente tassare in maniera provvisoria tutti gli immobili colpiti dalla misura patrimoniale ed intestati a persone fisiche o giuridiche, dovendo, invece, espletare gli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 51, del D.Lgs. n. 159/2011 per tutti gli altri redditi previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986.

Nel dubbio si è reso necessario un intervento chiarificatore, sia per quanto concerne le modalità operative di comunicazione con il sistema dell’anagrafe tributaria, sia per quanto concerne l’esenzione degli immobili di natura strumentale e no, appartenenti a società di capitali e rientranti tra i beni aziendali in sequestro.

È poi intervenuto il legislatore con il Decreto-legislativo in materia di semplificazione fiscale (D.Lgs. n. 175/2014), che all’art. 32 ha riformulato il comma 3-bis, dell’art. 51, del D.Lgs. n. 159/2011, prevedendo che:

“Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi (…)”.

Sull’argomento, evidenzia l’analisi dei Commercialisti, risultano interessanti le note di commento all’art. 32, contenute nella circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, dell’Agenzia delle Entrate secondo cui gli immobili in sequestro non sono genericamente esenti da imposte tasse e tributi, ma rientrano in un particolare regime ove è da intendersi sospeso esclusivamente il versamento delle tasse, delle imposte e dei tributi, che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell’immobile a titolo esemplificativo:

  • l’IMU;
  • l’IVIE – imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
  • i tributi comunali sui rifiuti e servizi, salvo che non gravino su altro soggetto che detenga a qualsiasi titolo l’immobile;
  • l’IRPEF dovuta sui redditi fondiari, ecc.

In considerazione della sospensione del versamento non viene, dunque, meno in capo all’amministratore giudiziario l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Oggetto di esenzione espressa sono, invece, le imposte di registro, ipocatastale e di bollo, che gravano sugli atti ed i contratti relativi a tali immobili, durante il sequestro.

L’imposta sul valore aggiunto

L’amministratore giudiziario, operando in continuità nell’esercizio dell’attività d’impresa riconducibile o intestata al proposto, non è tenuto ad attivare una nuova posizione fiscale (per il tramite dell’apertura di una nuova partita IVA), essendo al contrario tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate competente l’avvenuta variazione ai sensi dell’art. 35, del D.P.R. n. 633/1972.

In materia di IVA, con la Risposta all’interpello n. 276, del 21 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate, opera una ricostruzione del trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sottoposti alla misura cautelare di sequestro antimafia in amministrazione giudiziaria e, richiamata la propria prassi, precisa, ancora una volta, che l’amministratore giudiziario non è tenuto a chiedere un nuovo codice fiscale per l’amministrazione di un compendio immobiliare, dovendo al contrario “assolvere, per conto e in luogo di ciascuno dei titolari, a tutti gli obblighi fiscali riferibili agli immobili sequestrati, compreso l’obbligo di fatturazione dei proventi riferibili agli immobili appartenenti alle società, tenendo conto della peculiarità delle norme così come sopra ricostruite (che prevendono la sospensione del versamento delle imposte sui redditi, l’irrilevanza dei redditi, quando determinati secondo le regole del reddito fondiario e l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo)”.

Per quanto attiene agli obblighi di fatturazione e versamento dell’IVA nell’ambito di vendite giudiziarie di veicoli sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., l’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 369, del 4 luglio 2023, ha avuto modo di esprimersi sul caso concreto di una amministrazione giudiziaria avente in gestione una serie di veicoli rinvenuti dalla Polizia Giudiziaria, che non sia estesa anche al compendio aziendale né alle quote sociali delle società intestatarie dei mezzi.

La descritta circostanza comporta, in capo all’amministratore giudiziario, l’impossibilità di acquisire i poteri di rappresentanza legale o fiscale delle società proprietarie dei veicoli, rendendo necessario individuare la corretta procedura per la fatturazione delle vendite e il versamento dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, richiamate le disposizioni normative di interesse, nonché le previgenti prassi di riferimento (circolare n. 156/E del 7 agosto 2000), ha avuto modo di precisare che ai fini dell’espletamento degli adempimenti IVA posti a suo carico, l’amministratore giudiziario
non è tenuto a richiedere un autonomo numero di partita IVA, essendo sufficiente che lo stesso utilizzi quello della società destinataria del provvedimento di sequestro, previa presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di variazione dati cui all’art. 35, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
debba tenere una contabilità separata;
sia tenuto a compilare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e la dichiarazione IVA annuale indicando, in entrambi i casi, nel frontespizio il codice fiscale e la partita IVA societaria, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5);
ai fini della predisposizione della fattura elettronica per la riscossione dei canoni di locazione, dopo aver inserito nella sezione “cedente/prestatore” i dati della società locatrice destinataria del provvedimento di sequestro, debba valorizzare la voce “soggetto terzo” nel campo relativo al “soggetto emittente”, come da indicazioni fornite con le specifiche regole tecniche di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (così, tra le più recenti, la Risposta n. 277 del 19 maggio 2022).

L’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul reddito delle società

L’art. 51, del D.Lgs. n. 159/2011, nel definire il regime fiscale dei beni in sequestro, al comma 1, prevede l’assoggettamento ad imposizione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, statuendo che gli stessi vengano sottoposti a imposizione fiscale secondo le categorie di reddito previste dall’art. 6 del TUIR, con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che la stessa disposizione di legge prevede, inoltre, al comma 2, che qualora il sequestro si protragga oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio venga determinato, ai fini fiscali, in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, essendo quest’ultimo tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta di cui al D.P.R. n. 600/1973.

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che, con esclusivo riferimento all’IRPEF dovuta dalla persona fisica i cui beni sono stati sottoposti a sequestro, l’amministratore giudiziario sarà chiamato, praticamente, a presentare:

  1. una prima dichiarazione dei redditi per tutti i redditi previsti dall’art. 6 del TUIR (redditi d’impresa, redditi di capitale, redditi diversi, etc.) – differenti dai redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro quando determinati secondo le disposizioni del Capo II del Titolo I (“Redditi fondiari”) e dell’art. 70 del TUIR (“Redditi di natura fondiaria”), nonché nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo Testo Unico (“Proventi immobiliari”) – in relazione ai quali dovranno essere liquidate e versate le relative imposte sempreché il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio il sequestro si sia protratto oltre l’esercizio successivo;
  2. una seconda dichiarazione afferente ai soli redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro quando determinati secondo le disposizioni del Capo II del Titolo I (“Redditi fondiari”) e dell’art. 70 del TUIR (“Redditi di natura fondiaria”), nonché nell’ipotesi di cui all’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo Testo Unico (“Proventi immobiliari”), nella quale occorre:
    1. barrare la casella “tutelato/a” e “Immobili sequestrati”, nel frontespizio della dichiarazione UNICO PF, all’interno della sezione “Dati del contribuente”;
    2. compilare esclusivamente i quadri relativi a tali redditi, non procedendo alla compilazione di tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che difforme è la questione relativa alla determinazione del reddito fiscale di una persona giuridica, il cui compendio aziendale è stato assoggettato a sequestro e che eserciti una specifica attività d’impresa e il cui reddito derivi (totalmente o parzialmente) da un compendio aziendale costituito da immobili patrimonio.

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