3° Contenuto: Bonus lavoratori dipendenti: come incidono le assenze non retribuite sul calcolo del beneficio

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 28 GENNAIO 2026

La Risposta n. 7/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta individuazione dei “giorni di lavoro dipendente” rilevanti ai fini del calcolo della somma prevista dall’articolo 1, commi 4 e 5 , della Legge di Bilancio 2025. In particolare, viene precisato che, nel determinare il reddito annuale teorico, devono essere considerati esclusivamente i giorni per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione, escludendo i periodi di assenza non retribuita. Viene inoltre esclusa l’applicazione dell’agevolazione nei casi di assenza totale di prestazione lavorativa nell’anno, anche in presenza di somme tassate ordinariamente ma non riferibili all’anno di competenza.

Il nuovo beneficio per i lavoratori dipendenti a basso reddito

La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), articolo 1, commi 4 e 5 , ha introdotto una misura economica destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La disposizione, che prevede il riconoscimento di una somma non imponibile determinata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, ha sollevato sin da subito alcune criticità applicative, in particolare nei casi in cui il rapporto di lavoro non si sia svolto per l’intero anno o sia stato caratterizzato da periodi di assenza non retribuita.

Su tali aspetti è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 7/2026 , fornendo indicazioni rilevanti in merito alla corretta individuazione dei “giorni di lavoro dipendente” da considerare ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, elemento determinante per l’individuazione della percentuale applicabile.

Il criterio del reddito annuale teorico e il ruolo dei giorni di lavoro

La norma prevede che la percentuale del beneficio vari in funzione del reddito di lavoro dipendente, distinguendo tre scaglioni, e che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito debba essere rapportato all’intero anno. In presenza di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno solare, il legislatore impone dunque una ricostruzione teorica del reddito annuale, ottenuta dividendo il reddito percepito per i giorni di lavoro dipendente e moltiplicando quanto calcolato per 365.

Assenze non retribuite e individuazione dei giorni rilevanti

Proprio la nozione di “giorni di lavoro dipendente” è stata oggetto del quesito posto da un’Azienda sanitaria locale, che ha chiesto chiarimenti su come comportarsi nei casi di assenze non retribuite, aspettative, permessi senza assegni o sospensioni dal lavoro prive di corresponsione economica. In particolare, sono stati distinti due scenari: quello di un’assenza parziale di giorni lavorati nel corso dell’anno e quello, più estremo, di un’assenza totale di prestazione lavorativa, a fronte della sola erogazione di somme non correlate alla presenza in servizio.

Nel proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’impostazione già adottata in materia di detrazioni per lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del TUIR, come chiarita dalla Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022. Secondo tale orientamento, i giorni da considerare sono esclusivamente quelli per i quali il lavoratore ha diritto a un reddito, includendo festività e riposi settimanali, ma escludendo i periodi in cui non spetta alcuna retribuzione, nemmeno in forma differita.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate e gli effetti operativi

Applicando tale principio anche alla determinazione del reddito annuale teorico previsto dalla Legge di Bilancio 2025 , l’Agenzia ha concluso che i “giorni di lavoro dipendente” devono coincidere con quelli effettivamente retribuiti. Di conseguenza, in presenza di assenze non retribuite, tali giornate non rilevano nel denominatore del calcolo. Questo chiarimento assume particolare rilievo operativo, poiché incide direttamente sulla misura del reddito teorico e, quindi, sulla percentuale applicabile al beneficio.

Con riferimento al secondo caso, caratterizzato dall’assenza totale di giorni lavorati nell’anno e dalla sola corresponsione di arretrati o competenze accessorie non riferibili all’anno 2025, l’Agenzia ha escluso la possibilità di riconoscere la somma agevolata. In mancanza di un reddito di lavoro dipendente collegato a giornate lavorate nell’anno di riferimento, viene infatti meno il presupposto stesso per l’applicazione dei commi 4 e 5 della Legge di Bilancio.

Il chiarimento fornito appare coerente con l’impianto della norma e con i principi già consolidati in materia di detrazioni e rapporti di lavoro discontinui. La scelta di ancorare il beneficio esclusivamente ai giorni retribuiti contribuisce a ridurre margini di incertezza interpretativa e consente ai sostituti d’imposta di operare con criteri omogenei, evitando applicazioni estensive non previste dal legislatore. Al contempo, la risposta conferma l’importanza di un’attenta gestione delle informazioni reddituali e delle assenze, soprattutto in contesti complessi come quello del lavoro pubblico e sanitario, nei quali le casistiche di sospensione non retribuita sono particolarmente frequenti.

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