1° Contenuto riservato: INPGI, Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Recepite le novità sulla Governance e i relativi poteri riconosciuti dal nuovo Statuto

DI GIULIO D’IMPERIO | 28 GENNAIO 2026

Il 30 dicembre 2025 i Ministeri vigilanti hanno approvato in via definitiva il nuovo Regolamento relativo alle prestazioni previdenziali dell’INPGI che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il nuovo regolamento pur essendo stato già adottato in data 24 novembre 2024 dal Consiglio di indirizzo generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione con atto del 24 novembre 2024, è stato successivamente integrato a seguito di osservazioni ministeriali con un atto del 27 novembre 2025.

Attraverso questo regolamento sono state recepite le novità sulla Governance e i relativi poteri riconosciuti dal nuovo Statuto, uniformando e formalizzando le disposizioni a cui l’INPGI dava già applicazione, ovvero: prestazioni pensionistiche; indennità di maternità; riconoscimento delle unioni civili; dilazione dei debiti contributivi; altre prassi consolidate.

Premessa

Il nuovo Regolamento già adottato in data 24 novembre 2024 dal Consiglio di indirizzo generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione con atto del 24 novembre 2024 è stato successivamente integrato a seguito di osservazioni ministeriali con un atto del 27 novembre 2025.

Attraverso questo regolamento sono state recepite le novità sulla Governance e i relativi poteri riconosciuti dal nuovo Statuto, uniformando e formalizzando le disposizioni a cui l’INPGI dava già applicazione, ovvero:

  • le prestazioni pensionistiche;
  • l’indennità di maternità;
  • il riconoscimento delle unioni civili;
  • la dilazione dei debiti contributivi;
  • altre prassi consolidate.

Inoltre, per i titolari di contratti di co.co.co. sono state migliorate, uniformandosi alle prestazioni garantite dall’INPS, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Interessante è anche l’aver stabilizzato la facoltà, da parte dell’iscritto INPGI, di poter pagare in 3 rate (da maggio a luglio), possibilità già in atto nel 2025 oltre ad aver introdotto un sistema di perequazione dei trattamenti pensionistici con aliquote graduate e decrescenti suddivise per scaglioni di reddito.

Soggetti obbligati ad iscriversi all’INPGI

Sono obbligati a doversi iscrivere all’INPGI le seguenti categorie di lavoratori:

  • giornalisti professionisti e pubblicisti che risultano iscritti negli appositi elenchi di categoria;
  • praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro.

Queste categorie di lavoratori possono esercitare la loro attività come liberi professionisti oppure come co.co.co. e devono iscriversi all’INPGI anche se contemporaneamente risultano lavoratori subordinati.

L’iscrizione all’INPGI deve avvenire entro 30 giorni dal possesso dei requisiti.

È ritenuta inefficace l’iscrizione all’INPGI di coloro che non risultano iscritti all’Albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti e pubblicisti, tenuto dagli Ordini regionali ed Interregionali, oltre a coloro che non risultano iscritti al registro dei praticanti e la cui iscrizione sia stata annullata o sia nulla. In questo caso gli eventuali importi contributivi versati saranno restituiti senza alcun interesse.

Nel caso in cui un iscritto all’Albo ed al registro non eserciti per un determinato periodo di tempo, non perde l’anzianità di iscrizione purché abbia versato sia i contributi soggettivi che l’importo minimo del contributo integrativo.

periodi di inattività professionali causati da inabilità malattia o alte cause, debitamente dimostrate, non costituiscono soluzione di continuità nell’iscrizione, anche se non è stata versata la contribuzione, a condizione che venga mantenuta l’iscrizione all’Albo ed al Registro.

Due tipologie di contributi: contributo soggettivo e contributo integrativo

Il contributo soggettivo obbligatorio va pagato annualmente ed è a carico della persona iscritta all’INPGI. L’importo del contributo soggettivo viene stabilito calcolando il 12% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno che è possibile evincere dalla dichiarazione dei redditi. La comunicazione del reddito professionale di lavoro autonomo va comunicato all’INPGI entro il 30 settembre di ogni anno, anche quando le dichiarazioni fiscali non sono state presentate oppure sono negative. Nel caso di morte dell’iscritto la comunicazione del reddito professionale deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La misura percentuale del contributo minimo è incrementato al 14% per coloro che hanno maturato un reddito superiore a euro 24.000.

È possibile richiedere di pagare, in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota minima non deve risultare inferiore al 5%. La volontà di incrementare il pagamento della contribuzione minima soggettiva deve essere dichiarata quando si effettua la comunicazione reddituale. Tali somme devono essere versate in una unica soluzione entro il mese di ottobre, oppure in tre rate uguali e consecutive, maggiorate dello stesso interesse applicato alle somme iscritte a ruolo nel seguente modo:

  • la prima entro la fine di ottobre;
  • la seconda entro la fine di novembre;
  • la terza entro la fine dicembre.

Invece i contributi minimi possono essere pagati all’INPGI in tre rate mensili consecutive a partire dal 31 maggio. Il pagamento dei contributi minimi è ritenuto nei termini se pagato entro il 31 luglio di ogni anno, o entro 30 giorni dall’inizio dello svolgimento dell’attività se avvenuto in data successiva.

È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di modificare tempi e modi di pagamento, con effetto dal 1° gennaio successivo, attraverso una delibera del Consiglio di Amministrazione.     

Il giornalista già in pensione, ma che continui a svolgere l’attività giornalistica, è tenuto a pagare il contributo soggettivo con una riduzione del 50%.

A seguito del pagamento del contributo soggettivo obbligatorio verrà riconosciuto 1 anno di anzianità contributiva, purché tale importo non risulti inferiore al 12% del reddito minimo. Nel caso l’importo pagato risulti inferiore al 12% del reddito minimo verrà riconosciuta una minore anzianità assicurativa, rapportata al predetto importo minimo, che potrà essere almeno pari ad 1 mensilità.

Gli iscritti all’INPGI che svolgono attività di lavoro autonomo, tranne i co.co.co., quando fatturano devono applicare all’importo del corrispettivo una maggiorazione del 4% che dovrà poi essere versata all’INPGI. Tale importo rappresenta il contributo integrativo che non è soggetto a ritenuta IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il contributo integrativo dovrà essere versato all’INPGI a prescindere dall’avvenuta riscossione dell’importo fatturato.

Il termine prescrizionale dei contributi dovuti all’INPGI è di 5 anni dalla data di pagamento previsto.   

Contribuzione per i co.co.co.

Dal 1° gennaio 2009 i committenti devono pagare ogni mese all’INPGI i contributi a favore dei giornalisti che hanno un contratto di co.co.co e che non risultino iscritti contemporaneamente presso altre forme obbligatorie. 

La denuncia dei compensi ed il pagamento dei contributi, anche relativamente alla quota a carico del giornalista, devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento.

L’aliquota di computo dei contributi dovuti dai co.co.co. è pari al 26% a cui è aggiunto un 2% per finanziare l’indennità di maternità, il congedo parentale, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione.

La quota contributiva dovuta dai committenti in favore dei co.co.co che sono contestualmente titolari anche di un’altra posizione assicurativa o risultano essere pensionati, è pari al 17%.

L’aliquota contributiva complessiva prevista per i co.co.co. è ripartita per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del giornalistaco.co.co.

Per periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono la propria attività con un contratto di co.co.co., per i quali è corrisposta all’INPGI l’indennità di maternità, di paternità o per il congedo parentale e, per i periodi successivi al 1° gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione sono accreditati ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.     

Sistema sanzionatorio

Nel caso di omessaritardata od infedele comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno, verrà applicata la seguente sanzione:

  • 5% del contributo soggettivo minimo, qualora la comunicazione è trasmessa entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine;
  • 10% se la comunicazione viene trasmessa tra il 31° ed il 60° giorno;
  • 15% se viene trasmessa tra il 61% ed il 90° giorno;
  • 20% se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

I contributi maggiorati dalle sanzioni, che non sono stati affidati agli agenti di riscossione, potranno essere pagati, su richiesta dell’interessato, in 60 rate mensili ed ogni rata non potrà essere inferiore a euro 100,00.

Invece gli importi dovuti dai committenti che dichiarano all’INPGI rapporti di co.co.co. per contributi e sanzioni, non ancora affidati agli agenti di riscossione per il recupero, potranno essere pagati in 24 rate, su richiesta dell’interessato.

debiti contributivi che sono stati affidati agli agenti di riscossione non possono essere rateizzati.

Riscatto e totalizzazione dei contributi

Gli iscritti all’INPGI possono riscattare in tutto o in parte i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legai di studi universitari e l’importo da versare deve essere calcolato rispettando le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

Per calcolare l’onere dei periodi di riscatto vanno applicate le aliquote contributive di finanziamento che sono in vigore al momento della presentazione della domanda sui redditi assoggettati a contribuzione meno remoti rispetto alla data di presentazione della domanda.

Il lavoro svolto con un contratto di co.co.co. che risulta da data certa, è riscattabile per un massimo di 5 anni. Possono essere riscattati i periodi privi di contribuzione a seguito di apposita domanda presentata dall’iscritto o dai suoi superstiti.

Il pagamento del riscatto contributivo può avvenire con un numero di rate mensili che non sia superiore al doppio delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati e comunque non oltre a 120 rate. In questo caso si dovrà prevedere una maggiorazione che sia pari al tasso di rivalutazione del montante contributivo previsto nell’anno in cui è stata presentata la domanda.

Il mancato pagamento dell’importo complessivo o della prima rata, entro i termini previsti, viene considerato come rinuncia al riscattocontributivo.

Inoltre, il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, provoca la decadenza del provvedimento di riscatto contributivo con conseguente accredito proporzionale del periodo per il quale è stato effettuato il versamento, con la possibilità per l’iscritto all’INPGI di poter presentare una nuova domanda di riscatto riferita al periodo residuo.

Possono anche essere riscatti i periodi riferiti al servizio militare, i periodi di disoccupazione indennizzati ed i periodi di praticantato riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, a condizione che risultino privi di copertura contributiva.

Nel caso in cui l’interessato abbia omesso il pagamento della contribuzione e non può più versarla a causa della prescrizione, ha la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di essa di cui avrebbe diritto il giornalista considerando i contributi omessi.

Al giornalista è data anche la possibilità di procedere alla totalizzazione dei periodi contributivi non coincidenti, gratuitamente, in modo da poter beneficiare di una sola pensione.       

I trattamenti pensionistici a seguito di totalizzazione sono liquidati con il sistema contributivo.

Contributi volontari

L’iscritto INPGI che termina di svolgere l’attività di giornalista in forma autonoma o come co.co.co. e non ha raggiunto il requisito utile per accedere alla pensione, può raggiungere tale requisito attraverso il pagamento dei contributi volontari.

Per essere autorizzato al pagamento della contribuzione volontaria è necessario essere iscritto all’Albo dei giornalisti o all’elenco dei professionisti od elenco dei pubblicisti, oppure al registro dei praticanti, purchè l’iscritto possa far valere 12 contributi mensili obbligatori nel quinquennio precedente a quello della presentazione della domanda, oppure 36 contributi mensili obbligatori qualsiasi sia l’epoca in cui è stato effettuato il versamento contributivo.

Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.

Non è possibile autorizzare la contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, oltre che per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza.

Pensione di vecchiaia

Tre sono le casistiche stabilite dall’INPGI per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

→ Il primo caso prevede che risultino versati all’INPGI almeno 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.

→ Nel secondo caso si ha diritto alla pensione di vecchiaia una volta raggiunto il 66° anno di età, purché risultino versati all’INPGI almeno 20 anni di contribuzione.

→ Il terzo ed ultimo caso è quello che prevede la possibilità di anticipare l’età per ottenere la pensione di vecchiaia a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione versata all’INPGI, quando l’importo mensile della prima rata della pensione sia non inferiore ad una soglia mensile, rivalutata sulla media quinquennale del Pil, pari a 1,5 volte l’importo stabilito per l’assegno sociale. 

La pensione di vecchiaia potrà essere liquidata dall’INPGI, previa presentazione della domanda da parte della persona interessata, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata ed è totalmente cumulabile con redditi di lavoro autonomo e dipendente.

L’importo della pensione di vecchiaia viene calcolato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, presente nell’allegato A del regolamento, relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

Nel caso in cui l’interessato vada in pensione per anzianità dopo aver versato 40 anni di contributi ed abbia una età inferiore a 57 anni, per calcolare l’importo spettante al montante contributivo individuale dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente a 57 anni di età.

Nel conteggio dell’anzianità contributiva utile al raggiungimento dell’età pensionabile, non devono essere conteggiati i contributi volontari.

Pensione di inabilità

L’assicurato INPGI ha diritto a ricevere la pensione di invalidità quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • l’assicurato viene riconosciuto totalmente e permanentemente inabile a svolgere l’attività professionale giornalistica;
  • risultano versati in favore dell’assicurato almeno 60 contributi mensili, di cui almeno 36 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda di pensione, oppure almeno 180 contributi;
  • l’assicurato ha cessato effettivamente l’attività lavorativa giornalistica.

La pensione di invalidità viene revocata quando vengono meno la prima e la terza condizione appena descritte.

Periodicamente chi riceve la pensione di inabilità deve sottoporsi a visite mediche predisposte dall’INPGI, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di invalidità, pena la sospensione della pensione. 

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha presentato domanda all’INPGI.

L’ammontare della pensione di inabilità è calcolato considerando il montante contributivo a cui deve essere applicato il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 57 anni di età quando l’età dell’interessato al momento del riconoscimento della pensione di invalidità risulti inferiore a 57 anni.

Nel caso in cui l’assicurato INPGI non sia titolare di pensione o non abbia raggiunto il diritto alla pensione presso altri enti previdenziali, l’importo della pensione di invalidità spettante non deve risultare inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione. In questo caso l’INPGI integrerà la differenza contributiva tra i 20 anni e gli anni di contribuzione che risultano accreditati in favore dell’assicurato al momento in cui è stata presentata la domanda di pensione.  

L’integrazione contributiva deve essere rapportata alla media delle contribuzioni annuali accreditate in favore dell’assicurato.

Infine, il beneficio contributivo per raggiungere la pensione di inabilità raggiunto con l’integrazione lo si perde quando l’interessato diventa titolare di un altro trattamento pensionistico. In questo caso l’importo pensionistico spettante verrà rideterminato sommando la pensione spettante a quella di inabilità il cui importo non dovrà risultare inferiore all’importo pensionistico percepito precedentemente.  

La pensione di reversibilità per i superstiti

Quando l’assicurato o il pensionato INPGI muore, hanno diritto alla pensione di reversibilità i seguenti soggetti:

  • il coniuge o la parte dell’unione civile superstite;
  • figli minorenni ed ai figli totalmente inabili al lavoro;
  • in mancanza di figli, i genitori di età superiore a 65 anni od inabili al lavoro che alla morte dell’assicurato risultino a suo carico;
  • nel caso in cui l’assicurato deceduto non abbia genitori la reversibilità spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che al momento del decesso dell’assicurato risultavano inabili permanentemente al lavoro ed a carico dell’assicurato.

Importi di pensione di reversibilità in base all’importo già liquidato o spettante all’assicurato

SUPERSTITE AVENTE DIRITTOPERCETUALE DI REVERSIBILITÀ
Coniuge o parte dell’unione civile60%
Figlio unico se manca il coniuge o parte dell’unione civile70%
Quota parte al figlio se ha diritto alla pensione, al coniuge o parte dell’unione civile20%
A ciascun figlio se manca il coniuge o parte dell’unione civile 40%
A ciascun genitore15%
A ciascuno dei fratelli e sorelle15%

Nel caso in cui l’assicurato venga a mancare prima del compimento di 57 anni di età, il calcolo della pensione di reversibilità ai superstiti viene effettuato considerando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di 57 anni.

Si perde il diritto alla pensione di reversibilità al verificarsi dei seguenti casi:

  • il coniuge si sposa nuovamente e la parte dell’unione civile passa ad una nuova unione civile;
  • quando i figli compiono 18 anni di età oppure quando perdono l’inabilità al lavoro;
  • il genitore inabile al lavoro o perde lo stato di inabilità o quando inizia a percepire un’altra pensione;
  • quando il fratello o la sorella inabile al lavoro perdono lo stato di inabilità, o quando si sposano oppure quando conseguono un’altra pensione. 

La pensione di inabilità dell’INPGI non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente ed autonomo di natura non giornalistica nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria e fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Le novità di maternità, paternità e congedo parentale per i co.co.co.

Alle giornaliste madri che hanno un contratto di co.co.co. e che non sono titolari di pensione e non risultano iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, è dovuta una indennità di maternità per complessivi 5 mesi, ovvero per i 2 mesi prima del parto ed i 3 mesi successivi al parto oppure per 1 mese prima del parto e 4 mesi successivi al parto, oppure per i 5 mesi successivi al parto. Tale indennità è dovuta anche nel caso di adozione o affidamento per i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore. 

L’indennità di maternità comprende ogni altra indennità spettante nel caso di malattia e per ottenerla la lavoratrice deve essere in possesso di almeno 1 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti alla data di inizio del periodo di maternità oppure dal periodo indennizzabile.

La domanda di maternità può essere presentata dalla lavoratrice a partire dal sesto mese di gravidanza.

Il padre, titolare di un contratto di co.co.co., può beneficiare del congedo di paternità, purché abbia almeno 1 mese di contribuzione. Nel caso di affidamento o adozione, l’indennità di paternità spetta al padre nel caso in cui la madre non la dovesse richiedere.

L’importo della indennità di maternità e paternità per un co.co.co. è pari all’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di co.co.co., utile ai fini contributivi, desumibile dalla denuncia mensile presentata dal committente nei 12 mesi immediatamente precedenti all’inizio del periodo indennizzabile.      

Nel caso in cui l’assicurato abbia un’anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi il periodo di riferimento e l’indennità di maternità e di paternità sono stabiliti in maniera proporzionale, considerando al data di decorrenza della stessa indennità.

Ai titolari di contratto di co.co.co. spetta anche il congedo parentale e per poterne usufruire occorre presentare la domanda prima dell’inizio del periodo richiesto, altrimenti saranno pagati soltanto i giorni di congedo che sono successivi alla data di presentazione della domanda.

Assegno per il nucleo familiare dei co.co.co.

Il titolare di un contratto di co.co.co. ha diritto ad un assegno per il nucleo familiare, quando il 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente al 1° luglio, risulti composto da redditi derivanti da attività di co.co.co.

Ha anche diritto all’assegno per il nucleo familiare anche la famiglia a composizione reddituale mista che raggiunge il 70% del reddito complessivo sommando i redditi prodotti da lavoro dipendente con redditi maturati da lavoro svolto nella forma di co.co.co.

La domanda per richiedere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare prevista per i co.co.co. deve essere presentata all’INPGI che pagherà l’importo dovuto direttamente al giornalista.

L’importo dell’assegno è quello della misura prevista per i co.co.co. nella Gestione Separata INPS e verrà pagato soltanto per le mensilità coperte da contribuzione effettivamente pagata.

Indennità di malattia e degenza ospedaliera

Gli iscritti all’INPGI non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria hanno diritto ad una indennità giornaliera di malattia che è pari al 50% dell’importo previsto a titolo di indennità di degenza ospedaliera.

Anche in caso di ricovero di una persona titolare di un contratto di co.co.co., non titolare di pensione e non iscritta ad altre forme di previdenza obbligatoria presso una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata, l’INPGI elargisce per ogni giorno di degenza una indennità.

Per avere diritto alla indennità di malattia e a quella per la degenza ospedaliera il contratto di co.co.co. deve concretizzarsi in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente, anche tramite piattaforme digitali, così come previsto dall’articolo 2 bis comma 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Per beneficiare della indennità di malattia il titolare del contratto di co.co.co. deve farsi rilasciare dal proprio medico curante una certificazione in duplice copia inviando, entro 2 giorni dalla compilazione, una copia all’INPGI e l’altra al committente.  

Invece per ottenere l’indennità di degenza ospedaliera il titolare di un contratto di co.co.co. deve presentare all’INPGI una apposita domanda entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, a cui dovranno essere allegati:

  • una autocertificazione relativa al reddito individuale prodotto nell’anno solare precedente l’evento;
  • il certificato di degenza ospedaliera. 

Trattamento nei casi di infortunio e disoccupazione

Al giornalista iscritto all’INPGI titolare di un contratto di co.co.co. che subisce un infortunio professionale, per il quale risulta pagato il premio assicurativo, è riconosciuto un importo considerando quanto previsto dall’apposito regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni per i co.co.co.

Il premio è pagato nei limiti del premio assicurativo complessivamente riscosso dall’INPGI.

Nel caso in cui i fondi disponibili non risultino essere sufficienti, le prestazioni verranno pagate considerando l’ordine cronologico delle domande fino ad esaurimento dei fondi.

È prevista una indennità di disoccupazione ai co.co.co., privi di partita IVA, che hanno perduto involontariamente il lavoro. Tale indennità, il cui importo è pari al 75% del reddito medio mensile, deve avere una durata massima di sei mesi e si riduce del 3% mensilmente a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, così come stabilito dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.

Due tipologie di ricorso

Sono previste due tipologie di ricorso uno amministrativo e uno di carattere sanitario.

I ricorsi di carattere amministrativo riguardano le prestazioni ed i contributi obbligatori disciplinati dal Regolamento di attuazione INPGI delle attività di previdenza degli iscritti. Tali controversie sono decise dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

La decisione del ricorso amministrativo deve essere pronunciata entro 60 giorni successivi alla data del ricorso.

Invece le controversie di carattere sanitario verranno decise da un Collegio arbitrale costituito da 3 medici, uno nominato dall’INPGI, l’altro dal ricorrente, ed il terzo di comune accordi tra l’INPGI ed il ricorrente.

Il perito nominato di comune accordo dovrà essere pagato in parti uguali dal ricorrente e dall’INPGI.

Riferimenti normativi: 

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