SCHEDA PRATICA
DI SAVERIO CINIERI | 29 GENNAIO 2026
Per i compensi corrisposti a soggetti che svolgono attività di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, si applica la ritenuta d’acconto su provvigioni comunque denominate stabilita nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni stesse. A partire dal 1° marzo 2026, sono soggette a ritenuta anche le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Adempimento
In base a quanto previsto dall’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 39, D.Lgs. n. 33/2025), i sostituti d’imposta, escluse le imprese agricole, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata per il primo scaglione di reddito IRPEF, attualmente pari al 23%.
La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni sopra indicate. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta.
Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Leggi anche il Commento Provvigioni e ritenuta ridotta: richiesta entro dicembre per agenti e rappresentanti di commercio
Soggetti interessati ed esclusi
La ritenuta si applica sulle provvigioni percepite:
- dagli agenti e rappresentanti di commercio;
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
A partire dal 1° marzo 2026, sono soggette a ritenuta anche le provvigioni percepite (art. 1, comma 142, Legge n. 199/2025):
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Leggi la News Agenzie di viaggio: comunicazione per la ritenuta ridotta entro il 16 marzo
Sono invece esclusi dall’applicazione della ritenuta le provvigioni percepite (art. 25-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973):
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro.
Versamento della ritenuta
La ritenuta va versata entro giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle provvigioni.
Ai fini del versamento, effettuato tramite il modello F24, con possibilità di compensazione, va utilizzato il codice tributo 1040.
La compilazione della sezione “Erario” del modello F24 avviene nel seguente modo:
- campo codice tributo: indicare 1040;
- campo rateazione: va indicato il mese di riferimento;.
- campo anno di riferimento: deve essere indicato l’anno per il quale si effettua il pagamento;
- colonna importi a debito versati: deve essere indicata la somma da versare.
Si consideri il caso di una impresa che ha corrisposto, nel mese di novembre 2026, ad un rappresentante di commercio, provvigioni per un ammontare pari a 3.000 euro.
In mancanza di una comunicazione circa l’utilizzo, da parte del rappresentante di commercio, di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al 23% (aliquota IRPEF primo scaglione) sul 50% delle provvigioni.
Quindi si avrà:
Ritenuta: 3.000 * 50% * 23% = 345 euro.
Il versamento va effettuato entro il 16 dicembre 2026.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata.
Modalità operative
L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sopra indicata è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di una apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi nel senso precisato nell’articolo precedente.
La dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni.
Se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base di commisurazione delle ritenute deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione.
Per le prestazioni occasionali relative alle attività di cui si discute, i percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.
Per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta sulle provvigioni percepite dalle agenzia di viaggio e turismo e dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, la comunicazione, per l’anno 2026, va inviata entro il 16 marzo 2026.
Fac-simile comunicazione applicazione ritenuta ridotta sulle provvigioni
| Spett.le ……………………………. via ……………………………. n. ……………………………. Raccomandata A.R. OGGETTO: comunicazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni Il sottoscritto ……………………………. nato a ……………………………. il …………………………….residente a ……………………………. via ……………………………. n. …………………………….codice fiscale …………………………….esercente l’attività di ……………………………. PREMESSO – che svolge per Vostro conto funzioni di ……………………………. in base al contratto/accordo stipulato …………………………….; DICHIARA che nell’esercizio della propria attività intende avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Pertanto, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 25 bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 1 del DM 16 aprile 1983; CHIEDE che l’applicazione sulle provvigioni corrisposte al sottoscritto della ritenuta a titolo di acconto dovuta commisurata al 20% delle provvigioni stesse, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art. 25 bis del D.P.R. n. 600/1973. Cordiali saluti. Luogo e data ……………………………. Firma ………………………… |
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