3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 30 GENNAIO 2026

APPALTO

Orario di lavoro

Il diritto al ripristino dell’orario a tempo pieno nel subentro in un appalto – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 32957

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale chiedendo la condanna della società subentrante nella gestione di un appalto al ripristino dell’orario a tempo pieno e  al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento dell’orario di lavoro.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, rilevando che l’accordo sindacale che aveva autorizzato una riduzione dell’orario aveva una validità temporanea limitata alla fase iniziale della gestione e non per l’intera durata del servizio.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che l’interpretazione degli accordi aziendali costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Che, nel caso di specie, hanno interpretato correttamente l’accordo, evidenziando come la disponibilità dei sindacati ad accettare una riduzione oraria fosse condizionata al ripristino dei livelli precedenti entro un breve termine.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Ferie e straordinari

Illegittimità della CIG in presenza di ferie residue e minimale contributivo – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32662

Il Fatto

Una società proponeva opposizione a un verbale di accertamento dell’INPS che contestava l’indebito utilizzo della cassa integrazione guadagni (CIG) per ore in cui i lavoratori avrebbero potuto fruire di ferie e permessi, con conseguente doppia remunerazione.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda della società, confermando la pretesa contributiva dell’ente.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che nel caso di specie, è stato accertato che il datore di lavoro aveva dichiarato l’assenza di ferie residue per ottenere la CIG, salvo poi corrispondere indennità sostitutive per le medesime ore, configurando un cumulo non consentito.

La corte ribadisce poi che, in materia di minimale contributivo,  non sono ammesse riduzioni della base imponibile per sospensioni dell’attività che non siano previste dalla legge o dal contratto collettivo.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

CESSIONE D’AZIENDA

Trattamento di fine rapporto

L’esigibilità del trattamento di fine rapporto in caso di cessione di ramo d’azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 32883

Il Fatto

Un lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione del credito maturato a titolo di TFR.

Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che, a seguito della cessione del ramo d’azienda, il rapporto di lavoro era proseguito con la società cessionaria senza soluzione di continuità, rendendo il credito non ancora esigibile.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis anteriore alla riforma del 2022, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, il diritto al trattamento di fine rapporto non è ancora sorto. L’esigibilità di tale credito è infatti subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro, che non si verifica con il mero trasferimento d’azienda. Non risultando inoltre avvenuta l’omologazione del concordato preventivo, che avrebbe potuto costituire presupposto per l’esigibilità secondo il vecchio regime, la pretesa del lavoratore non può trovare accoglimento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

FONDO DI GARANZIA

Trattamento di fine rapporto

L’intervento del fondo di garanzia in caso di retrocessione dell’azienda alla società fallita -Cass., Sez. Lav., ord. 16 dicembre 2025, n. 32729

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo la condanna di  INPS, quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento del TFR maturato alle dipendenze di una società poi fallita.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, accertando che il rapporto di lavoro, dopo una fase di affitto d azienda, era stato retrocesso alla società concedente poi fallita, perdurando fino alla sua definitiva cessazione.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che il diritto alla prestazione del fondo di garanzia ha natura previdenziale ed è autonomo rispetto al credito vantato verso il datore di lavoro. Qualora dunque la cessazione del rapporto avvenga dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, l’obbligo di corrispondere il TFR grava su quest’ultimo in quanto datore di lavoro attuale al momento dell‘insolvenza.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Qualificazione

La prevalenza della realtà effettiva sulla formale qualificazione del rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32669

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale al fine di veder accertata la natura subordinata di alcuni rapporti di lavoro che erano stati disconosciuti dall’INPS.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che, nonostante la formale qualificazione dei contratti, nell’esecuzione concreta del rapporto non erano emersi gli indici tipici della subordinazione, con particolare riferimento all’eterodirezione e all’inserimento effettivo nell’organizzazione aziendale.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, il dato effettivo prevale su quello formale, in particolare, escludendo nel caso di specie l’eterodirezione, quale elemento distintivo della subordinazione.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

MALATTIA

Inquadramento professionale

Il diritto all’inquadramento superiore e il trattamento del socio lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 32922

Il Fatto

Un gruppo di soci lavoratori di una cooperativa adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento di un livello superiore con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e della carenza di malattia.

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che i lavoratori, svolgevano mansioni di alta specializzazione non riconducibili ai livelli minimi di inserimento.

La società cooperativa ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che le clausole del contratto collettivo che prevedono livelli di inserimento per i neoassunti si riferiscono esclusivamente a chi svolge attività semplici. Non infatti  è conforme a logica né all’interpretazione letterale dei contratti che un lavoratore adibito sin dall’inizio a mansioni complesse debba subire un inquadramento inferiore.

Infine, in merito al trattamento di malattia, la corte ribadisce che al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, includendo il pagamento dei giorni di carenza e l’integrazione della retribuzione, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai lavoratori non soci.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

MANSIONI

Inquadramento professionale

Il riconoscimento del livello superiore per il cameriere di ristorante – Cass., Sez. Lav., ord. 16 dicembre 2025, n. 32837

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento di un inquadramento superiore, con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, rilevando che il quadro probatorio dimostrava lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che le doglianze della società, pur formulate come violazione di legge, tendono in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore svolgeva compiti pienamente conformi alla declaratoria del livello prevista dalla contrattazione collettiva, includendo attività che superavano il contenuto meramente esecutivo del livello inferiore. Non essendo stato provato che l’organizzazione del ristorante fosse strutturata in ranghi tali da giustificare una diversa classificazione, la decisione impugnata risulta quindi correttamente motivata.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 32935

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori.

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado favorevole alla dipendente, rilevando che lo svolgimento di più funzioni tra quelle elencate nella declaratoria superiore, unito alla maturazione dell’anzianità di servizio richiesta, fosse sufficiente a dimostrare l’idoneità professionale, senza che fosse necessario l’espletamento di ogni singola funzione indicata dal contratto.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che è  improcedibile il ricorso  qualora il ricorrente ometta di depositare il testo integrale del CCNL, limitandosi a un estratto. Tale adempimento è necessario per consentire la valutazione complessiva e sistematica delle clausole contrattuali.

In merito all’inquadramento, i giudici di legittimità confermano la correttezza dell’iter seguito nei gradi di merito, che ha accertato in concreto la pluralità di mansioni svolte e la loro riconducibilità al livello superiore.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PREVIDENZA

Risarcimento del danno

La decorrenza della prescrizione del risarcimento del danno da omissione contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 17 dicembre 2025, n. 33027

Il Fatto

Un lavoratore, psicologo, adiva il Tribunale chiedendo la condanna della asl al risarcimento del danno per l’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi ad anni di lavoro prestati in favore di una soppressa usl.

La Corte d’Appello confermava la condanna generica della asl al risarcimento, ritenendo che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorra solo dal momento della liquidazione della pensione e che la asl fosse l’unico soggetto legittimato passivo.

La asl ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, a seguito della soppressione delle usl e della istituzione delle asl, le Regioni sono subentrate nei rapporti di debito e credito delle gestioni soppresse. Pertanto, per i debiti maturati fino al 31 dicembre 1994, sussiste il difetto di legittimazione passiva delle asl, ricadendo l’onere economico sulle gestioni liquidatorie regionali .La corte conferma invece che la giurisdizione spetta al giudice ordinario poiché il rapporto è proseguito oltre il 1998.

La corte ribadisce poi che il diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva sorge solo quando si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; ne consegue che la prescrizione decennale decorre solo dal momento in cui l’interessato raggiunge l’età pensionabile.

La corte pertanto accoglie il ricorso limitatamente al difetto di legittimazione passiva della asl.

SUPERMINIMO

Contribuzione

L’assoggettabilità a contribuzione del superminimo e la rappresentatività sindacale – Cass., Sez. Lav., ord. 15 dicembre 2025, n. 32666

Il Fatto

Una società proponeva opposizione a un avviso di addebito dell’INPS relativo a differenze contributive derivanti, in una prima fase, dall’errata quantificazione di un’indennità una tantum e, successivamente, dal mancato versamento dei contributi su somme erogate come superminimo a seguito del passaggio a un contratto collettivo meno favorevole.

La Corte d’Appello confermava la pretesa dell’ente, qualificando tali somme come retributive e non risarcitorie, configurando quindi un’ipotesi di evasione contributiva.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il superminimo erogato per mantenere il livello retributivo dei dipendenti dopo l’applicazione di un nuovo CCNL ha natura prettamente retributiva e deve, pertanto, essere assoggettato a contribuzione previdenziale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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