L’OPINIONE
DI ALESSANDRO PESCARI | 2 FEBBRAIO 2026
L’art. 4 del D.Lgs. n. 28 giugno 2005, n. 139 rappresenta il riferimento fondamentale in materia di incompatibilità. Si tratta di una norma di garanzia, posta a tutela non solo del professionista, ma anche dell’interesse pubblico, affinché l’attività professionale si svolga in un quadro di autonomia e correttezza, al riparo da conflitti d’interesse o condizionamenti che possano comprometterne la funzione. Nel ricordare questo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha presentato il nuovo Documento di ricerca denominato “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005”.
Le nuove Note interpretative del CNDCEC sulla disciplina delle incompatibilità
Con l’approvazione delle nuove Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4, D.Lgs. n. 139/2005, pubblicate il 13 gennaio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha aggiornato il quadro di riferimento applicabile agli iscritti all’Albo, sostituendo integralmente le precedenti indicazioni del 2012.
L’intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla separazione tra attività professionale e attività imprenditoriale, nonché alla necessità di fornire criteri applicativi aggiornati agli Ordini territoriali e agli stessi professionisti.
Principi generali e natura tassativa delle incompatibilità
In via preliminare, le nuove Note ribadiscono un principio di carattere generale: le ipotesi di incompatibilità hanno natura tassativa e non possono essere estese per analogia oltre quanto espressamente previsto dalla legge.
Tale affermazione assume particolare rilievo sistematico, in quanto tende a contenere prassi interpretative eccessivamente espansive emerse in passato, riaffermando la centralità dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.
Uno dei profili più rilevanti dell’aggiornamento concerne la distinzione netta tra mera titolarità formale ed effettivo esercizio dell’attività incompatibile.
Il Documento chiarisce che il solo possesso di una qualifica, di un’abilitazione o di una partecipazione societaria non è di per sé sufficiente a integrare una causa di incompatibilità. Ciò che rileva è il concreto svolgimento dell’attività vietata, ovvero all’esercizio di fatto di talune attività, che si ricorda essere riconducibili alle seguenti (ex art. 4, comma 1), con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:
- della professione di notaio;
- della professione di giornalista professionista;
- dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
- dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
- dell’attività di promotore finanziario.
Ne deriva che:
- l’iscrizione ad altri albi o ruoli non comporta automaticamente incompatibilità;
- la partecipazione in società (con esclusione della qualifica che implica la responsabilità solidale e illimitata), ovvero l’attività di impresa, affinché risulti incompatibile con l’esercizio della professione, devono ricorrere sia la condizione dell’esercizio “in nome proprio o altrui”, sia la condizione dell’esercizio “per proprio conto”. Pertanto, ogni qualvolta non siano soddisfatte entrambe le condizioni l’incompatibilità deve essere esclusa;
- l’onere della prova del “non esercizio” grava sull’iscritto, soprattutto in presenza di indizi contrari.
Questa impostazione rafforza l’approccio sostanzialistico già emerso in giurisprudenza disciplinare, ancorandolo così in una fonte interpretativa ufficiale.
Società di servizi e nuovo criterio di prevalenza
Per le società di servizi riconducibili al dottore commercialista e all’esperto contabile viene modificato il criterio quantitativo di prevalenza.
L’innovazione più significativa riguarda la riformulazione della causa di esclusione relativa alle società di servizi strumentali o ausiliarie all’attività professionale (quali CED, segreteria, domiciliazioni, back office, ecc..).
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il criterio di prevalenza viene significativamente modificato:
- la soglia di fatturato imputabile al professionista tramite la società di servizi è ridotta dal 50% al 20% del fatturato complessivo a lui riferibile;
- il periodo di osservazione passa da una media quinquennale a una media triennale.
Il fatturato rilevante è determinato sommando il fatturato professionale diretto e la quota di fatturato della società imputabile al professionista, al netto dei servizi fatturati allo studio o al professionista stesso.
Il superamento della soglia del 20% comporta la perdita della natura strumentale dell’attività e l’insorgenza di una vera e propria ipotesi di incompatibilità.
In considerazione dell’impatto che può produrre detta modifica, viene previsto un regime transitorio per il periodo 2026-2029, introducendo una forma scalare (decalage), durante il quale il test di prevalenza potrà essere effettuato mediante periodi mobili che combinano progressivamente il vecchio e il nuovo criterio.
Il parametro del 20% diventerà pienamente operativo solo dal 2030, ma già dal 2026 assumerà un peso crescente nelle valutazioni.
Ruolo degli Ordini territoriali e profili disciplinari
Le Note ribadiscono il ruolo attivo degli Ordini territoriali, tenuti a verificare almeno annualmente il rispetto dei requisiti di legge, ovvero ogni qualvolta vi siano notizie di situazioni da cui possono discendere cause di incompatibilità da parte degli iscritti.
Un aspetto di particolare rigore è rappresentato dalla precisazione secondo cui la rimozione successiva della causa di incompatibilità non esclude la rilevanza disciplinare della violazione, configurandosi in ogni caso una violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 139/2005, e il Consiglio dell’Ordine dovrà provvedere a comunicare tempestivamente il caso al competente Consiglio di disciplina ai fini dell’apertura del procedimento relativo.
In conclusione, l’aggiornamento in rassegna vira verso una disciplina più strutturata, sostanziale e quantitativa delle incompatibilità, imponendo ai professionisti una revisione attenta dei propri assetti organizzativi e partecipativi in soggetti tipicamente imprenditoriali/societari.
In particolare, la nuova soglia del 20% per le società di servizi rappresenta una variazione destinata a incidere non solo sulle scelte operative, ma anche su profili previdenziali e fiscali.
In questo quadro, la piena conoscenza delle nuove regole e una valutazione preventiva dei rischi disciplinari diventano elementi indispensabili per il corretto esercizio della professione.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 4 e 49;
- Legge 24 febbraio 1997, n. 196;
- CNDCEC, Documento 13 gennaio 2026, “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 d.lgs. n. 139/2005”.
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