2° Contenuto: Credito d’imposta ZES Unica. La gestione del credito sotto condizione risolutiva

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 2 FEBBRAIO 2026

Ai fini della spettanza del credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti 2025, le imprese interessate avrebbero dovuto presentare entro lo scorso 2 dicembre la comunicazione integrativa per gli investimenti effettivamente effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Per le comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, è ammesso il riconoscimento del credito sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tali casi, laddove si dovesse avverare la condizione risolutiva, sarà oggetto di recupero l’intero importo precedentemente autorizzato.

Il credito d’imposta per la ZES Unica. Un cenno

Il credito d’imposta per la ZES Unica è disciplinato all’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e ss.mm.ii

Il credito d’imposta per la ZES Unica
CosaCredito d’imposta per investimenti nella ZES Unica
BeneficiariImprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Grazie alle previsioni di cui alla Legge n. 171/2025dal 2026 l’agevolazione sarà riconosciuta anche dalle imprese con strutture produttive nelle Regioni Marche e Umbria che sono entrate a far parte della c.d. ZES Unica, ex art. 9 D.L. n. 124/2023.
Disposizioni attuativeDecreto 17 maggio 2024 – Presidenza del consiglio dei ministri – ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR Decreto 17 maggio 2024
UtilizzoSolo in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione.
Periodo durata agevolazioneInvestimenti
1° gennaio 2024-15 novembre 2024.
1° gennaio 2025-15 novembre 2025.
1° gennaio 2026-31 dicembre 2028.
Investimenti agevolatiAcquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Investimento minimoNon sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro.
Limite max investimentoPer ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro.
LeasingSi assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Limiti intensità di aiuto normativa UECarta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.
CumuloIl cumulo è ammesso, verificato se tale possibilità è prevista dalla normativa riferita alle ulteriori agevolazioni:
con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, par. 14, del Reg. UE n. 651/2014;
con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, nei limiti delle spese sostenute.

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alle implicazioni tra il riconoscimento del credito d’imposta in esame e le comunicazioni integrative sottoposte a controlli antimafia.

I controlli antimafia. La gestione del credito d’imposta Zes Unica sottoposto a condizione risolutiva

Come da Provvedimento, prot. n. 25972/2025, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto nella comunicazione integrativa sia superiore a 150.000 euro (come da risultanze dal campo 2 del rigo A1 della comunicazione integrativa), l’impresa è sottoposta alle c.d. verifiche antimafia.

Tale limite di 150.000 euro doveva essere verificato tenendo conto anche del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 spettante allo stesso beneficiario (vedi punto 5.5 Provv. n. 25972/2025).

A tal fine, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario, nella parte del modello “integrativo” relativo alla “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000” era tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella q), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

  • di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
  • ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011.

La dichiarazione a ogni modo è resa mediante l’apposizione della firma nell’apposito riquadro del modello.

Si deve partire dal presupposto che il beneficio economico in parola se di importo superiore a 150.000 euro rientra tra i “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del citato D.Lgs. n.159/2011 per i quali ricorre l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

Rimandando al punto n. 4.4 e al punto 6 ss. del suddetto provvedimento per la gestione delle comunicazioni integrative sottoposte ai controlli antimafia, è corretto affermare che:

  • il credito d’imposta se di importo superiore a 150.000 euro, è riconosciuto dopo l’effettuazione alle verifiche di cui alla normativa antimafia;
  • fatta salva la possibilità di riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel mentre, sotto condizione risolutiva (art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Dunque, il credito d’imposta in esame può comunque essere riconosciuto sotto condizione risolutiva ossia in pendenza di verifica, trascorso iltermine ordinatorio di 30 giorni, se ricorrono le condizioni ex art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tali casi, entrano in gioco anche per il credito d’imposta ZES Unica, le indicazioni di cui alla circolare Ministero dell’Interno del 3 luglio 2018 seppur riferite al credito d’imposta Mezzogiorno, ex art. 1, commi 98108 della Legge n. 208/2015.

In particolare le criticità riguardano l’eventualerecupero del credito sottoposto a condizione risolutiva.

A tal proposito nella suddetta circolare, è stato chiarito che:

  • l’Amministrazione può legittimamentedeterminarsi anche in assenza della citata documentazione, corrispondendo i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva (artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011);
  • nel caso in cui la documentazione interdittiva venga però comunicata successivamente ad una precedente liberatoria, in virtù della quale era già stata legittimamente autorizzata la fruizione del credito d’imposta, senza l’apposizione di condizioni risolutive, non si può procedere alla revoca dell’autorizzazione.

Ciò in quanto le relative norme di riferimento nel prevedere l’esercizio della revoca o del recesso, contemplano solo i casi della stipula del contratto, della concessione dei lavori o dell’autorizzazione al subcontratto, senza alcun richiamo alle erogazioni.

“Queste ultime, pertanto, una volta disposte nella accertata ricorrenza di tutti i presupposti di legge, non dovrebbero più essere messe in discussione in assenza di una espressa previsione che vada ad incidere sul generale principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento degli interessati”.

Al contrario, in caso di avveramento della condizione risolutiva (dunque non c’è stata già una liberatoria), è legittimo il recupero dell’agevolazione e la misura del credito d’imposta da recuperare sarà pari all’intero importo autorizzato.

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