PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 2 FEBBRAIO 2026
Con la Circolare 30 gennaio 2026, n. 6 l’INPS ha diffuso i nuovi minimi giornalieri imponibili sui quali calcolare la corretta contribuzione dei lavoratori dipendenti per l’anno 2026.
Per la generalità dei lavoratori, infatti, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, è opportuno precisare che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” (art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge n. 389/1989).
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Riportiamo di seguito le retribuzioni minime imponibili delle varie categorie di lavoratori che dovranno essere, di norma, ragguagliate, per il 2026, a euro 58,13.
| Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti | Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Anno 2026 Euro Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld 611,85 Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 58,13 Non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo. Quanto sopra vale anche con riferimento ai lavoratori: di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970; soci delle cooperative sociali (art. 1, comma 1 , lett. a), della Legge n. 381/1991) e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari). |
| Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo | La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2026, è pari a euro 58,13 |
| Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere | Anno 2026: retribuzioni convenzionali in genere Euro Retribuzione giornaliera minima 32,30 |
| Retribuzioni convenzionali per equipaggi delle navi da pesca (Legge n. 413/1984) | Il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla Legge 26 luglio 1984, n. 413 è pari per l’anno 2026 a euro 32,30. |
| Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Legge n. 250/1958) | Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente, per l’anno 2026, la retribuzione convenzionale è fissata in euro 808,00 mensili (32,30 x 25 giorni). |
| Lavoratori a domicilio | Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è pari a euro 32,30. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a euro 58,13 Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale. |
| Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale | Ai fini della determinazione della retribuzione minima giornaliera, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, la retribuzione deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015. Nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 58,13 x 6 /40 = € 8,72 Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 58,13 x 5 /36 = € 8,07 |
| Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% | A favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, è prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di 1 punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Anno 2026 Euro Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 56.224,00 Importo mensilizzato 4.685,00 |
| Massimale annuo della base contributiva e pensionabile | Anno 2026 Euro Massimale annuo della base contributiva 122.295,00 |
| Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi | Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Anno 2026 Euro Trattamento minimo di pensione 611,85 Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) 244,74 Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) (*) Il limite annuo è pari a 244,74 x 52 12.726,00 |
| Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente | Anno 2026 Euro Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa rese in formato cartaceo; rese in forma elettronica; indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione 4,00 10,00 5,29 Fringe benefit art. 51, comma 3 TUIR (tetto) 1.000,00 / 2.000,00 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 |
| Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria | Anno 2026 Euro Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.543,15 |
| Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri | Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 Il contributo di solidarietà, nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che è pari, per l’anno 2026, ad euro 122.295,00. L’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore pari all’1% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2026, l’importo di euro 56.224,00, che rapportato a 12 mesi è pari a euro 4.685,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 122.295,00). Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 Anno 2026 Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Giorni di contribuzione accreditati da Euro ad Euro Euro 892,01 1.784,00 892,00 1 1.784,01 4.460,00 1.784,00 2 4.460,01 7.136,00 2.676,00 3 7.136,01 9.812,00 3.568,00 4 9.812,00 12.488,00 4.460,00 5 12.488,01 16.056,00 5.352,00 6 16.056,01 19624,00 6.244,00 7 19.624,0 in poi 7.136,00 8 Occorre precisare che: – il contributo di solidarietà, nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 0,50% a carico del lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate; – l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2026, l’importo di euro 180,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce; – l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2026, a euro 56.224,00 posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato Anno 2026 Euro Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 |
| Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri | Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, è pari, per l’anno 2026, a euro 122.295,00, il contributo di solidarietà, nella misura del 3,10%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,10% a carico del lavoratore, è dovuto: sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 122.295,00; fino all’importo annuo di euro 884.462,00. L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2026, l’importo di euro 56.224,00, che rapportato a 12 mesi è pari a euro 4.685,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 122.295,00). Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2026, è pari a euro 392,00 (massimale annuo/312). Il contributo di solidarietà, nella misura del 3,10%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,10% a carico del lavoratore, è dovuto: sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 392,00; fino all’importo giornaliero di euro 2.835,00. Si precisa, inoltre, che: – l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2026, l’importo di euro 180,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a euro 392,00; – l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2026, a euro 56.224,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio. |
| Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica | Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico Anno 2026 Euro Massimale ex art. 3-bis, comma 11 dell’art. D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i 222.925,00 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 Anno 2026 Euro Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 57.837,00 |
| Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2026 | I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026, non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993 . La regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. |
Riferimenti normativi:
- D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 1, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389)
- INPS, Circolare 30 gennaio 2026, n. 6
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