2° Contenuto: Dichiarazione IVA 2026

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 3 FEBBRAIO 2026

Con il provvedimento del 15 gennaio 2026, n. 51732, l’Agenzia entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA 2026, da utilizzare per l’anno d’imposta 2025. Si presentano in forma sintetica e tabellare: la compilazione del modello, i termini e le modalità di presentazione telematica, nonché i soggetti obbligati ed esonerati, le principali novità dei quadri dichiarativi, in particolare in materia di credito IVA, split payment e operazioni di logistica e trasporti.

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Fonti ufficiali

Provvedimento 15 gennaio 2026, n. 51732

Il modello

Riferimento normativoCon il provvedimento del 15 gennaio 2026, n. 51732, l’Agenzia entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA 2026, da utilizzare per l’anno d’imposta 2025.
Mod. IVA BasePer la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al modello ordinario nei casi specificatamente previsti, il modello IVA BASE/2026.
Arrotondamento all’unitàGli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
Moduli Il modello di dichiarazione IVA ha struttura modulare ed è costituito da:
il frontespizio composto di due facciate;
un modulo, composto di più quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
I quadri VN-VP-VQ-VG vanno compilati sempre a partire dal primo modulo (anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive). La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione.
I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Regimi differenti d’imposta Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell’agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.

Leggi la Guida Dichiarazione IVA 2026

La presentazione

Riferimento normativoArtt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
DichiarazioneDichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025
Periodo di presentazioneDal 1° febbraio 2026 al 30 aprile 2026
Termine per intermediariIl D.P.R. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari
Dichiarazioni presentate entro 90 giorniValide, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge
Dichiarazioni presentate oltre 90 giorniConsiderate omesse, ma valide come titolo per la riscossione dell’imposta dovuta
Modalità di presentazioneEsclusivamente per via telematica
Soggetti che possono trasmettere la dichiarazione– Il dichiarante: i soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
– Intermediari abilitati (art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998): sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
– Altri soggetti incaricati (per Amministrazioni dello Stato).
– Società appartenenti al gruppo.
Momento di presentazioneIl giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate
Prova della presentazioneComunicazione telematica di avvenuto ricevimento dei dati rilasciata dall’Agenzia delle entrate

Leggi il Commento IVA 2026: invio anticipato della dichiarazione per evitare la LIPE del quarto trimestre 2025

Soggetti obbligati alla presentazione e soggetti esonerati 

I soggetti obbligati alla presentazione e quelli esonerati sono i seguenti.

Soggetti obbligatiSono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali cui agli artt. 4 e 5 D.P.R. n. 633/1972, titolari di partita IVA.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA anche:
i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che, in precedenza, abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario;
gli eredi;
il curatore fallimentare;
le società incorporanti;
le società beneficiarie in caso di scissione.
Soggetti esoneratiSono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA,  i seguenti soggetti d’imposta:
i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014;
i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge n. 398/1991, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies D.P.R. n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. , n. 75/2018, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter);
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, Legge n. 190/2014.

Le novità del Mod. IVA 2026

Le novità più importanti riguardano il:

  • quadro VA

Avendo “preso atto” che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 7 marzo 2024, relativa alla causa C-341/22 ha sancito, di fatto, la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo/rimborso del credito IVA previste dal comma 4 dell’art. 30, Legge n. 724/1994, l’Agenzia specifica (ora) che il rigo VA15 va barrato (in luogo dell’utilizzo dei precedenti codici da 1 a 4) dalle società che risultano “di comodo”. 

  • quadro VE 

nell’ambito del quadro VE il rigo VE38 risulta “sdoppiato”, con l’introduzione di due nuovi campi, al fine di fornire un maggior dettaglio alle operazioni in “split payment”.

In particolare:

    • nel “vecchio” campo 1: continuano ad essere indicate le operazioni soggette a split payment, di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;
    • nei “nuovi” campi 2 e 3: si riporta, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativa alle prestazioni di trasporto/movimentazione merci e di logistica, a seguito dell’opzione per il particolare regime introdotto dall’art. 1, commi 59-63, Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025. 
  • quadro VJ

Il quadro VJ, ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, risulta, ora, suddiviso in 2 Sezioni:

    • Sezione 1: continua ad essere riservata alla determinazione dell’IVA relativa alle operazioni in reverse charge (per le quali l’IVA è assolta dall’acquirente/committente);
    • Sezione 2: la nuova sezione, composta dal solo nuovo rigo VJ30, è riservata all’indicazione dell’imponibile e dell’IVA relativa all’acquisto di servizi da parte delle imprese di trasporto/movimentazione merci e di logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente (il rigo, compilato dal committente i servizi, ha una funzione speculare rispetto ai nuovi campi del rigo VE38 del prestatore, visto in precedenza). 
  • quadro VX

A seguito delle nuove modalità di compilazione del rigo VA15, nel quadro VX è stato eliminato il riquadro riservato alla attestazione dell’assenza dei requisiti che qualificano la società “di comodo” di cui al rigo VX4 del Mod. IVA 2025. 

  • quadro VW

In modo analogo a quanto avvenuto per il quadro VX, anche nell’ambito del quadro RW, relativo alla liquidazione della cd. “IVA di Gruppo”, è stato soppresso il rigo VW21 utilizzato in passato per “estromettere” i crediti trasferiti da società “di comodo”.

Leggi il Commento Bozza Dichiarazione IVA annuale 2026: nuovi righi per la logistica e “svolta” operativa sulle società non operative

Strumenti

Leggi la Lettera per il Cliente Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2026

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