COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 3 FEBBRAIO 2026
L’apertura di una nuova unità locale non impatta in sé sul Concordato Preventivo Biennale, anche se destinata a un’attività con ISA differente. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la causa di cessazione scatta solo se il mutamento della composizione dei ricavi sposta la prevalenza su un diverso modello ISA. Di seguito il quadro d’insieme degli aspetti da monitorare.
Premessa
In un recente incontro con la stampa specializzata, il tema del Concordato Preventivo Biennale (CPB) è stato nuovamente portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ad un quesito ricorrente, ovvero l’impatto sulla tenuta dell’istituto nel caso di apertura di nuove unità locali nel corso del biennio concordatario.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità, per un contribuente aderente al CPB, di avviare un’unità locale destinata a una nuova attività non rientrante nel medesimo Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (ISA), pur mantenendo tale nuova linea di business al di sotto del 30% dei ricavi totali. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata in linea con le precedenti interpretazioni, ribadendo il concetto di “attività prevalente” quale vero baricentro della tenuta del concordato.
Non sono emerse, quindi, novità di rilievo; si ritiene utile, tuttavia, rivedere la questione nel suo insieme, andando anche oltre la specificità del quesito, tenuto conto del fatto che la questione dell’implementazione dell’attività esercitata suscita sempre numerosi dubbi nell’ambito del CPB.
Il CPB non inibisce l’apertura di nuove unità locali
L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere al quesito posto, ha richiamato la FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024, confermando che l’adesione alla proposta di CPB non preclude, di per sé, la crescita dell’impresa attraverso l’apertura di nuove unità locali. Il perno normativo è l’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, il quale dispone la cessazione del concordato qualora il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo precedente. Tale norma, peraltro, contiene anche una clausola di salvaguardia: la cessazione non si verifica se per le nuove attività avviate è prevista l’applicazione del medesimo ISA.
In altri termini, a guidare la permanenza nel regime di concordato, è l’ISA applicabile all’attività svolta in via prevalente.
Ne derivano due verifiche essenziali per comprendere il quadro di insieme:
- se la “nuova” attività rientra nel medesimo ISA di quella precedentemente svolta, la modifica è irrilevante sotto il profilo del CPB;
- se la “nuova” attività non rientra nel medesimo ISA, la cessazione del concordato si verifica solo se tale nuova attività diviene prevalente, tanto da far cambiare il modello ISA applicabile all’anno di imposta, rispetto a quello adottato in sede di adesione.
Unità locale irrilevante: conta l’attività esercitata
È fondamentale precisare che, ai fini della disciplina del CPB, l’aspetto “logistico” è del tutto irrilevante.
L’avvio di una nuova attività deve essere valutato, sotto il profilo del CPB, avendo riguardo di focalizzare i due punti esaminati nel paragrafo precedente, indipendentemente dal fatto che tale nuova attività venga esercitata nella sede storica, o in unità locali preesistenti, oppure in una unità locale di nuova apertura.
Ciò che rileva non è dove viene svolta l’attività, bensì come sono classificati, ai fini ISA, i componenti positivi conseguiti.
E se scatta la multiattività?
Non deve generare timori in termini di tenuta del concordato anche il sopravvenuto status di impresa multiattività ai fini ISA nel corso del biennio. Infatti, le disposizioni in materia di ISA sono diverse rispetto a quelle rilevanti in materia di cessazione del CPB, dando luogo a tre diversi scenari possibili:
- Apertura di unità locale per l’esercizio della medesima attività (stesso ISA)
Questo è il caso più banale. Semplicemente l’attività già svolta in precedenza viene implementata e i componenti positivi conseguiti sono da considerarsi al pari di quelli conseguiti a seguito di un incremento dell’attività che avvenga presso la sede storica. L’ISA di riferimento rimane lo stesso e non si delinea alcuna causa di cessazione. - Apertura per attività diversa con medesimo ISA
Qualora si decida di intraprendere una linea di business differente (nuovo codice ATECO), ma questa rientri nel perimetro dello stesso modello ISA già applicato, l’effetto è identico al caso precedente: la continuità del concordato è garantita. - Apertura per attività diversa con ISA differente: effetti su ISA e CPB
Quando ad essere implementata è una nuova attività, che non rientra nel medesimo modello ISA (e, si ripete, ciò vale sia nel caso in cui la nuova attività venga esercitata in una nuova unità locale, sia nel caso in cui venga esercitata nella sede storica o in unità locali preesistenti), occorre monitorare attentamente la composizione dei ricavi. In questo scenario, la tenuta del CPB dipende dal rispetto del requisito della prevalenza, mentre sotto il profilo ISA occorre tenere in considerazione anche le disposizioni in materia di multiattività.
Di seguito si esemplificano i casi possibili, ipotizzando che l’adesione al CPB sia avvenuta in presenza di una “vecchia” attività rientrante in un determinato ISA cui, nel corso del biennio concordatario, si aggiunge una “nuova” attività rientrante in un diverso modello ISA (e che non è riconducibile alla “vecchia” in quanto non si tratta di attività complementare secondo le istruzioni dello specifico modello ISA cui si riferiscono i ricavi prevalenti):
- se alla nuova attività sono riferibili ricavi inferiori o uguali al 30% del totale, ai fini ISA continua a rilevare l’attività pregressa e l’ISA è applicabile. Infatti, l’impresa non è “multiattività”, come tale non compila il modello ISA con i particolari criteri applicabili in tal caso (prospetto dedicato e inapplicabilità dell’esito). A maggior ragione, non cambia l’attività prevalente, e quindi anche il concordato prosegue nella sua efficacia;
- se alla nuova attività sono riferibili ricavi superiori al 30% del totale, e fino al 50%, il contribuente diventa “multiattività” ai fini ISA. Sorge quindi l’obbligo di compilare l’apposito prospetto nei modelli ISA, ma l’attività originaria comunque resta “prevalente”. Anche in questo caso, come confermato dalla circolare 18/E/2024, il concordato non cessaperché il modello ISA di riferimento non cambia;
- oltre il 50% dei ricavi totali la nuova attività diventa prevalente e, poiché afferisce a un ISA differente, scatta la causa di cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 13/2024. Solo in questo caso, dunque, il CPB cessa di avere efficacia a partire dall’anno in cui avviene il mutamento della prevalenza.
Da non dimenticare: il limite dei ricavi complessivo
Nel monitorare gli aspetti sovra illustrati, non va mai dimenticata la diversa causa di cessazione degli effetti del concordato legata al limite generale di ricavi.
Infatti, l’introduzione di una nuova attività che non faccia scattare la cessazione del concordato per cambio dell’attività prevalente potrebbe, tuttavia, determinarne la cessazione per altra causa.
Come noto, per poter aderire al CPB il contribuente deve aver applicato gli ISA nell’anno di imposta antecedente al biennio concordatario; di conseguenza deve aver conseguito un ammontare massimo di ricavi pari a 5.164.569 euro.
Ebbene, immaginiamo il caso di un contribuente che ha aderito per un determinato biennio a fronte di ricavi conseguiti nell’esercizio precedente pari a 5 milioni di euro. Tale contribuente, nel corso del biennio concordatario, avvia una nuova attività, conseguendo 5 milioni di ricavi per la “vecchia” cui si aggiungono 3 milioni di ricavi per la “nuova”.
In questo scenario la “nuova” attività non diviene comunque prevalente e, quindi, apparentemente il concordato è salvo, ma così non è in quanto il Decreto concordato (D.Lgs. n. 13/2024), all’art. 21 a in materia di cause di cessazione del concordato, prevede anche che gli effetti del CPB vengano meno qualora:
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.
Nel nostro esempio, i ricavi complessivi si assestano complessivamente a 8 milioni di euro, mentre la soglia consentita dal Decreto concordato è pari a 7.746.853,50 euro (soglia ISA maggiorata del 50%). Pertanto, la nuova attività determina la cessazione del concordato, ma si tratta di un effetto indiretto: il punto non è la “novità” dell’attività svolta, quanto la crescita dell’ammontare dei ricavi oltre la soglia consentita, problematica che può porsi anche laddove l’attività resti sempre la stessa ma cresca oltre il tetto stabilito dal D.Lgs. n. 13/2024.
Conclusioni
In conclusione, l’apertura di una nuova unità locale (per lo svolgimento della stessa attività o di attività diversa) non è di per sé un problema per il concordato, a patto di monitorare che l’assetto dell’impresa non venga stravolto al punto da rendere l’ISA originario un “abito” non più adatto alla nuova realtà aziendale. Il superamento della soglia del 50% dei ricavi per un’attività soggetta a un ISA diverso rimane, quindi, l’unica vera criticità da monitorare con attenzione, al fine di evitare di perdere i benefici del patto biennale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 21;
- FAQ 25 ottobre 2024, n. 6.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise