COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 4 FEBBRAIO 2026
Con l’approvazione del nuovo Decreto per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 29 gennaio 2026, un ulteriore passo è stato fatto verso la strada della modernizzazione digitale. La misura introduce un pacchetto di semplificazioni volte ad accelerare la realizzazione degli obiettivi del Piano, riducendo al contempo gli oneri documentali a carico di cittadini e operatori economici. Non tutte le misure attese, tuttavia, sono presenti nel testo definitivo: se da un lato viene confermata l’abolizione dell’obbligo di conservare le ricevute POS, dall’altro lato resta l’anacronistico obbligo di comunicazione degli Aiuti di Stato.
Premessa
In data 29 gennaio 2026, con la seduta n. 158 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Decreto interviene su una vasta gamma di ambiti, tra cui il rafforzamento della capacità delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori, la semplificazione delle procedure di appalto, l’interoperabilità delle banche dati pubbliche e la digitalizzazione della giustizia. Il presente contributo si focalizza specificamente sull’analisi dell’art. 8, comma 1, che introduce la dematerializzazione delle ricevute di pagamento elettronico per fini civilistici. Se tale misura ha trovato conferma sulla scia di quanto già previsto dalla prima bozza del Decreto, di per contro, è sfortunatamente scomparsa la semplificazione degli obblighi di trasparenza per gli aiuti di Stato, inizialmente prevista ma successivamente esclusa dal testo definitivo.
L’addio alle ricevute POS
L’art. 8, comma 1, del Decreto PNRR è intervenuto per risolvere una criticità operativa legata alla gestione delle ricevute di pagamento rilasciate a fronte di transazioni in moneta elettronica. La norma stabilisce che, per l’assolvimento degli obblighi di legge, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, anche in formato digitale, possono sostituire integralmente le tradizionali ricevute cartacee emesse dai terminali di pagamento.
La novità rispetto al passato risiede nell’eliminazione dell’obbligo di conservazione fisica del cosiddetto “scontrino del POS”. Il legislatore riconosce ora pieno valore legale ai tracciati digitali e alle evidenze informatiche fornite dalle banche ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario (TUB), a condizione che tali documenti riportino le informazioni analitiche relative alle singole operazioni effettuate. A fronte di una documentazione bancaria esaustiva, quindi, viene meno la necessità di archiviare le ricevute dei POS, spesso stampate su supporti termici soggetti a rapido deterioramento.
Il punto è l’assolvimento degli obblighi civilistici di conservazione della documentazione contabile, ex art. 2220 c.c.
L’art. 2220 c.c. stabilisce testualmente:
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
Il nuovo Decreto PNRR integra questo sistema confermando che i tracciati digitali dei pagamenti elettronici possiedono i requisiti necessari per soddisfare gli obblighi di conservazione decennale. Tale obbligo si considera quindi assolto senza necessità di conservare lo “scontrino” del POS, essendo sufficiente poter produrre il movimento bancario (a condizione che l’informazione sia esposta in modo tale da poter correttamente ricondurre il movimento finanziario alla relativa operazione) o, addirittura, anche la notifica ottenuta dall’app della banca o strumenti similari.
Delusione per la mancata abrogazione degli obblighi sugli aiuti di Stato
Se sul fronte della digitalizzazione dei pagamenti si registra un avanzamento, è necessario rilevare con estrema delusione un passo indietro effettuato nel testo definitivo del Decreto rispetto alla versione preliminare. È infatti scomparsa la previsione di cancellazione dell’obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese, misura che era stata accolta con grande favore dai professionisti e dal mondo produttivo.
La Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129) prevede a carico delle imprese commerciali (soggetti ex art. 2195 c.c.), l’obbligo di comunicaresovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti (in denaro o in natura) ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente. Tali aiuti non devono avere carattere generale ed essere privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. L’obbligo di pubblicazione non si applica se l’importo complessivo degli aiuti ricevuti dal beneficiario è inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato; per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, l’obbligo di pubblicazione si intende assolto se l’aiuto è stato registrato e pubblicato nella sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato a cura del soggetto erogatore.
L’informazione deve essere resa nella nota integrativa del bilancio redatto in forma ordinaria o nell’eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e quelli esonerati dalla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni sui propri siti internet (o sui portali delle associazioni di categoria) entro il 30 giugno di ogni anno.
La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta sanzioni pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro; contestualmente alla sanzione pecuniaria, scatta l’obbligo di adempiere alla pubblicazione omessa. Se il trasgressore non ottempera agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Secondo la prima formulazione del Decreto qui in commento, la disposizione di cui sopra doveva essere cancellata in ragione del principio “once only” (fornire l’informazione una volta sola, non richiedere informazioni già disponibili). Infatti, tutti gli aiuti concessi sono già pubblicatinelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali degli enti erogatori, se di importo superiore a 1.000 euro.
Le condivisibili motivazioni tecniche che spingevano per l’abrogazione sono state tuttavia inspiegabilmente ignorate. Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione restano invariati e pienamente vigenti.
Riferimenti normativi:
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