3° Contenuto: Bonus Zona ZES: esonero contributivo al via

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 4 FEBBRAIO 2026

Con la propria Circolare 3 febbraio 2026, n. 10 l’INPS illustra la misura relativa all’esonero contributivo a favore della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno fornendo le necessarie istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Il provvedimento consegue all’art. 24, comma 2 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. Decreto Coesione) e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025 del D.M. 7 gennaio 2025.

Inquadramento normativoIl D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (di seguito, anche decreto Coesione), all’articolo 24 , rubricato “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ZES unica”, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Relativamente alla ZES unica l’articolo 1, comma 1, della Legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 9del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria”.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficioL’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati:
a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono esclusi:
la pubblica Amministrazione.
i datori di lavoro del settore domestico.
L’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro che hanno assunto presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).
L’esonero contributivo in oggetto, pertanto, può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle citate Regioni. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti. Per unità produttiva” si intende, invece, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.
Nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo in trattazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Requisito dimensionale 10 dipendenti:
deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile;
le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato, pertanto, non impattano sulla spettanza dell’esonero contributivo;
deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo in argomento.
Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficioL’esonero contributivo in oggetto spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi (un’età uguale o maggiore a 35 anni).
Requisito di disoccupazione
Si considerano disoccupati:
i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero di cui al presente articolo.
Con specifico riferimento alla possibilità di fruire dell’agevolazione residua nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, l’esonero in trattazione può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Rapporti di lavoro incentivabiliL’esonero contributivo spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
L’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
Devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Gli esoneri contributivi spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
In caso di contratto di somministrazione di lavoro, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, quindi, con riferimento alla sede di lavoro dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.
Il limite dimensionale previsto per il legittimo accesso all’esonero contributivo in argomento (pari a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione) è riferito all’utilizzatore.
Assetto e misura dell’esoneroL’esonero contributivo:
è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (euro 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Condizioni di spettanza dell’esoneroL’esonero in argomento, costituendo un incentivo all’assunzione, è subordinato:
al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall’art. 24 del Decreto Coesione.
Condizioni specifiche 
L’esonero contributivo in argomento spetta:
in relazione a tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, per le tipologie contrattuali ammesse, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro o dell’unità produttiva, la quale deve collocarsi in una delle Regioni rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
se il lavoratore, alla data della nuova assunzione a tempo indeterminato, ha compiuto 35 anni;
se il lavoratore, alla data della prima assunzione incentivata, è disoccupato da almeno 24 mesi;
ai datori di lavoro che nel mese di assunzione a tempo indeterminato, devono occupare fino ad un massimo di 10 dipendenti.
I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 24 , comma 5, del D.L. n. 60/2024).

I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

L’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di StatoIl beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), si configura quale misura selettiva.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M. 7 gennaio 2025, il beneficio si applica nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato Regolamento UE 651/2014, l’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altri incentiviL’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La misura è compatibile:
con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025;
con l’esonero disciplinato dall’art. 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;
con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice madre prevista dall’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoroIl datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento per l’assunzione già effettuata deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione della misura, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i ventiquattro mesi di agevolazione spettante.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Modalità di esposizione dei dati1 – Flusso Uniemens 
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EZES”, avente il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.
2 – <ListaPosPA> del flusso Uniemens 
I datori di lavoro privati per usufruire dell’esonero in argomento per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, a partire dal periodo di competenza febbraio 2026, devono esporre nel flusso Uniemens sezione “Lista/PosPA”, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 può essere effettuato ed esposto esclusivamente nei flussi Uniemens sezione “Lista/PosPA” dei mesi di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.
3 – <PosAgri> del flusso Uniemens 
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero in argomento, per le assunzioni a tempo indeterminato devono valorizzare, a partire dalla denuncia di competenza febbraio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:
in <TipoRetribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “ZS”, che assume il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse (da settembre 2024 a gennaio 2026), per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “ZS” devono essere valorizzati i seguenti elementi:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “ZP”, che assume il significato di “Arretrati Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;
<Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “ZP”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero ZES unica, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di marzo 2026 inviata entro il primo periodo di trasmissione 2026, ossia entro il 31 maggio 2026.

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