4° Contenuto Riservato: Il Testo Unico IVA dal 2027: ordine normativo, chiarezza sistemica e riforma ancora sospesa

L’OPINIONE

DI STEFANO SETTI | 5 FEBBRAIO 2026

Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, l’ordinamento tributario italiano compie un passo di indubbia rilevanza sul piano sistematico: nasce il Testo Unico in materia di IVA, destinato a trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, come espressamente stabilito dall’art. 171 del Decreto. Il differimento dell’efficacia – rispetto all’originaria previsione del 2026 – si colloca nel solco del rinvio generalizzato disposto dal c.d. D.L. “Milleproroghe” (art. 4  del D.L. n. 200/2025) per l’entrata in vigore dei principali Testi Unici della riforma fiscale. La scelta temporale non è neutra. Essa segnala la consapevolezza del legislatore che l’IVA, più di altri tributi, richiede coordinamento, gradualità e stabilità, essendo un’imposta profondamente intrecciata con il diritto unionale, la prassi amministrativa e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In questo quadro, il Testo Unico IVA si presenta come un’operazione di riordino strutturale, più che come una riforma sostanziale del tributo.

Un’operazione dichiaratamente “compilativa”

La Relazione illustrativa allo schema di Decreto non lascia spazio a dubbi: l’intervento ha natura meramente compilativa.

Le disposizioni oggi contenute nel D.P.R. n. 633/1972, nel D.L. n. 331/1993, nel D.Lgs. n. 127/2015, nonché in numerose altre fonti normative, vengono trasposte in un unico corpus di 171 articoli, con contestuale abrogazione dei testi previgenti a decorrere dal 2027.

Come osserva la Fondazione Nazionale dei Commercialisti nelle “Note sul coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria” dell’11 novembre 2025, “il Testo Unico IVA non introduce una nuova disciplina dell’imposta, ma si limita a razionalizzare quella vigente, rinviando a un momento successivo l’attuazione delle deleghe sostanziali previste dall’art. 7 della Legge n. 111/2023”. Si tratta di una precisazione fondamentale, perché consente di collocare correttamente il Testo Unico nel processo riformatore: non un punto di arrivo, ma una base ordinata su cui costruire.

Il pregio immediato di questa impostazione è evidente: evitare scossoni interpretativi, ridurre il rischio di contenzioso e consentire agli operatori di ritrovare regole già note, seppure ricollocate in un nuovo assetto. Tuttavia, proprio questa scelta espone il Testo Unico a una critica di fondo: l’IVA viene ordinata, ma non ripensata.

La sistematica “europea” come valore aggiunto

Uno degli aspetti più convincenti del nuovo Testo Unico è l’impostazione sistematica, ispirata al sommario della Direttiva n. 2006/112/CE. La sequenza dei Titoli – dai soggetti passivi al presupposto oggettivo, dalla territorialità al fatto generatore, fino a detrazione, rimborsi e regimi speciali – riflette una scelta di armonizzazione concettuale con il diritto unionale.

Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “l’allineamento della struttura del Testo Unico IVA alla direttiva comunitaria costituisce uno dei principali elementi di pregio dell’intervento, poiché agevola l’interpretazione conforme e rafforza il dialogo con la giurisprudenza europea”. In un sistema IVA sempre più plasmato dalle sentenze della Corte di Giustizia, questa coerenza sistemica rappresenta un valore tutt’altro che secondario.

Gli interventi di coordinamento: pochi, ma significativi

Pur mantenendo un’impostazione compilativa, il Testo Unico introduce alcuni interventi di aggiornamento e coordinamento resi necessari dall’evoluzione normativa e tecnologica.

È il caso, innanzitutto, della disciplina delle cessioni all’esportazione. Il futuro art. 45 del Testo Unico (corrispondente all’attuale art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) elimina il riferimento alla bolla di accompagnamento e subordina la non imponibilità IVA alla prova di uscita doganale, in linea con la procedura AES e con il Codice doganale dell’Unione. Si tratta di un adeguamento formale, ma di forte impatto pratico, che recepisce una realtà operativa già consolidata.

Analogo discorso vale per il settore edilizio. Il Testo Unico aggiorna i riferimenti normativi relativi alle aliquote agevolate del 10%, sostituendo il rinvio alla Legge n. 457/1978 – formalmente abrogata – con quello al Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Come sottolineato dalla Fondazione, “si tratta di un intervento di pulizia normativa che elimina una fonte storica di incertezza interpretativa”.

Non vengono invece aggiornate le voci doganali richiamate nelle Tabelle IVA per l’individuazione dei beni ad aliquota ridotta. La scelta è motivata dalla Relazione illustrativa con l’esigenza di evitare un “coordinamento normativo sostanziale”, ma lascia irrisolto un nodo che da anni genera difficoltà applicative.

I pregi del Testo Unico IVA secondo la dottrina professionale

Dal Decreto in esame emergono con chiarezza alcuni pregi strutturali del Testo Unico:

  • la riconduzione a unità di una disciplina frammentata;
  • la maggiore accessibilità del dato normativo per professionisti e contribuenti;
  • l’inclusione di numerose norme di interpretazione autentica, che rafforzano la certezza del diritto;
  • il miglior coordinamento con gli altri Testi Unici della riforma fiscale (sanzioni, riscossione).

In questa prospettiva, il Testo Unico IVA rappresenta uno strumento di razionalizzazione indispensabile, soprattutto in un contesto in cui la prassi amministrativa ha spesso supplito alle lacune normative.

Le criticità: transizione, rinumerazione e riforma rinviata

Accanto ai pregi, non manca di segnalare alcune criticità, destinate a emergere nella fase applicativa.

La prima riguarda la rinumerazione integrale delle disposizioni. Articoli “storici” come l’8, il 19 o il 21 del D.P.R. n. 633/1972 costituiscono da decenni un linguaggio comune tra operatori, uffici e giudici. La loro ricollocazione, pur giustificata sul piano sistematico, comporterà inevitabilmente un periodo di disorientamento operativo e richiederà un significativo aggiornamento di software, procedure e prassi interne.

La criticità più rilevante, tuttavia, è di natura politico-sistematica. Il Testo Unico viene approvato prima dell’attuazione delle deleghe sostanziali previste dall’art. 7 della Legge n. 111/2023, che contemplano la revisione dei presupposti dell’imposta, la razionalizzazione delle aliquote, il ripensamento delle esenzioni – in particolare immobiliari – e una riforma della disciplina della detrazione.

Come evidenziato dalla Fondazione, “vi è il rischio che il Testo Unico, pur concepito come strumento neutro, finisca per cristallizzare l’attuale assetto dell’IVA, rendendo più complesso l’intervento riformatore successivo”. In altri termini, l’ordine normativo potrebbe trasformarsi in un vincolo politico.

Una riforma rinviata, non cancellata

Il Testo Unico IVA del 2027 non è, dunque, una riforma dell’imposta, ma una precondizione tecnica per una riforma futura. La sua efficacia dipenderà dalla capacità del legislatore di utilizzarlo come piattaforma di partenza e non come punto di arrivo.

Se le deleghe sostanziali verranno attuate, il Testo Unico potrà rappresentare il contenitore stabile di un’IVA finalmente modernizzata. In caso contrario, rischierà di essere ricordato come una grande operazione di riordino, utile ma incompleta.

In conclusione, il Testo Unico IVA segna un passaggio fondamentale per la maturità dell’ordinamento tributario, ma lascia aperta la questione decisiva: quando e come l’IVA italiana verrà davvero riformata. Il 2027 non sarà la fine del percorso, ma – auspicabilmente – l’inizio di una nuova stagione di interventi sostanziali.

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