COMMENTO
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 5 FEBBRAIO 2026
Sono stati individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2026 che i contribuenti devono dichiarare al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa all’Agenzia delle Entrate. Per approfondire la tematica iscriviti al Corso specialistico “Accertamenti sui bassi punteggi ISA: prevenzione e difesa” del 9 febbraio.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per il periodo di imposta 2026
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 36467, del 29 gennaio 2026, dispone una revisione degli Indici di affidabilità sintetica – ISA – in vigore a partire dal 2026; occorre, infatti, evidenziare al fine di non incorrere in errore che il Provvedimento non riguarda la ormai prossima campagna dichiarativa relativa al periodo di imposta 2025, ma bensì l’annualità 2026.
Cenni sugli ISA
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. Introdotti con il D.L. n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
Gli ISA rappresentano la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali.
Più in particolare l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:
- favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;
- rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.
La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità;
- indicatori elementari di anomalia.
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale.
A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Il motivo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 9-bis, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Tale disposizione prevede che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli Indici, sono individuati tali dati.
Con il Provvedimento delle Entrate in commento perciò sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2026.
In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti, con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto dal richiamato art. 9-bis, ai commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 50/2017.
Per il periodo d’imposta 2026, i contribuenti dovranno dichiarare tre categorie di dati rilevanti per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale:
- i dati già previsti nei decreti che approvano gli ISA validi per il 2025;
- i dati utilizzati nei modelli ISA del 2024, necessari per le attività di revisione;
- i dati aggiuntivi indicati nell’Allegato 1 del Provvedimento in commento.
Inoltre, il Provvedimento, sulla base di quanto previsto dal citato art. 9-bis, comma 2, del Decreto-Legge, individua le ulteriori attività economiche, indicate nell’Allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, a partire dall’annualità di imposta 2026.
Al riguardo, il citato comma 2, prevede che
“Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”.
Al termine delle elaborazioni l’attività di revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi Indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Al riguardo, tenuto conto che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, le attività economiche indicate nel Provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.
Riferimenti normativi:
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 9-bis;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2026, n. 36467.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise